Caso 277 del 31/12/2011
In caso di divorzio, il coniuge debitore deve continuare a versare il contributo alimentare anche dopo il proprio pensionamento?
In una sentenza del 14 novembre 2011 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Nel caso di un matrimonio con ripercussioni sulla vita matrimoniale (“lebensprägend”), nella misura in cui il coniuge creditore non riesce a sopperire totalmente o in parte al fabbisogno di cui ha diritto, il coniuge debitore può essere astretto a sopperire a tale lacuna alimentare tenuto conto delle proprie possibilità contributive, considerato che il contributo alimentare va versato senza limiti temporali.
Sentenza TF 5A_435/2011
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La moglie è nata nel 1963, mentre il marito nel 1950. Si sono sposati nel 1985, hanno avuto tre figli e dal 2006 vivono separati; nel 2010 è stato pronunciato il divorzio. La moglie, di formazione parrucchiera, si è presa cura durante il matrimonio dei tre figli e della casa e solo dal 2004 ha iniziato un'attività a tempo parziale, mentre il marito ha lavorato a tempo pieno, ciò che ha continuato a fare anche dopo il divorzio.
I Giudici cantonali hanno stabilito che il marito dovesse alla moglie un contributo alimentare non solo fino al proprio pensionamento, ma anche oltre, ossia fino al di lei pensionamento, anche se in misura ridotta rispetto al periodo precedente.
Il marito ha ricorso al Tribunale federale contestando di dovere un contributo alimentare alla moglie anche dopo il proprio pensionamento.
Controverso è dunque il periodo alimentare tra il 2015 (pensionamento del marito) e il 2027 (pensionamento della moglie).
Nella sentenza oggetto del presente caso il Tribunale federale ha rammentato il metodo di calcolo degli alimenti a favore dell'ex coniuge nel caso di matrimonio "lebensprägend" (cfr. anche sentenza DTF 137 III 102, consid. 4.2, pag. 106 e segg. e caso-266). Ha chiaramente definito il matrimonio del caso concreto come "lebensprägend".
Ha poi precisato che in questi casi, nella misura in cui il coniuge creditore non riesce a sopperire totalmente o in parte al fabbisogno di cui ha diritto, il coniuge debitore può essere astretto a sopperire a tale lacuna alimentare tenuto conto delle proprie possibilità contributive, considerato che il contributo alimentare va versato senza limiti temporali. E' vero che di regola dopo il pensionamento le risorse economiche sono minori e non permettono di mantenere in essere l'alimento precedentemente calcolato.
Inoltre il principio secondo cui in caso di matrimoni "lebensprägend" entrambi i coniugi hanno diritto di mantenere lo stesso tenore di vita porta frequentemente la prassi a limitare all'età pensionistica AVS del coniuge debitore il versamento del contributo alimentare (v. DTF 132 III 593, consid. 7.2, pag. 595 e seg., con riferimenti; sentenza TF 5A_288/2008 del 27 agosto 2008, consid. 5.6 e sentenza TF 5A_508/2007 del 3 giugno 2008, consid. 4.1). Tuttavia questa prassi non può essere considerata un principio assoluto ed esistono pertanto casi in cui anche dopo il pensionamento del coniuge debitore vi sia spazio per un contributo alimentare.
Da notare, quale dettaglio trattato nella sentenza al consid. 9.3, il fatto che occorrerà prendere in considerazione le spese future per il calcolo del contributo alimentare, tra cui i costi della salute i quali saranno maggiori con il passare dell'età; a questo proposito si può far riferimento alle statistiche sui costi del sistema della sanità (cfr. le statistiche della Confederazione).
Data modifica: 31/12/2011