Caso 28 del 01/01/2001
La banca a cui è richiesta da parte del Giudice un’informazione nell’ambito della procedura avviata da un coniuge per avere dati sulla situazione finanziaria dell’altro coniuge può opporsi validamente, facendo p. es. valere il segreto bancario?
In una sentenza dell’8 febbraio 1999* il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
La moglie (o il marito) ha di principio il più ampio diritto d’informazione, nel senso che può esigere dalla banca ragguagli cui il coniuge stesso avrebbe diritto, tanto più ove l’edizione sia intesa a tutelare i suoi diritti derivanti dall’unione coniugale. Ciò vale, in particolare, per le relazioni di cui l’altro coniuge è l’avente diritto economico.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Durante tutto il matrimonio, anche nel periodo della procedura di divorzio, ogni coniuge può esigere che l'altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti; fatto salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari (non dunque le banche) il Giudice può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari (art. 170 CC).
E' interessante notare come le banche non passano opporre il segreto bancario a tale domanda di informazione del Giudice civile e sono dunque costrette a dare tutte le informazioni richieste. Tra queste informazioni non vi è solo la titolarità di conti da parte di un coniuge, ma anche i conti cifrati, i conti intestati fiduciariamente a terzi e conti di società di cui la banca sa o deve sapere che il denominato è il beneficiario economico; dunque indipendentemente dal modo in cui giuridicamente ne dispone il beneficiario (rappresentanza, detenzione fiduciaria, possesso maggioritario di azioni, ecc.).
Da notare che la sentenza precisa come questo ampio potere d'informazione non impone che il coniuge richiedente debba essere in grado di precisare anche il nome di eventuali persone cui l'altro coniuge ha intestato le relazioni bancarie.
Naturalmente a tale domanda di informazione vi sono dei limiti, ma gli stessi sono molto larghi, nel senso che non viene accettata se è ha carattere puramente vessatorio, appare motivata da semplice curiosità o risulta inutilmente ripetitiva (cfr. caso_015).
* Sentenza pubblicata in REP 1999, N. 27.
Data modifica: 01/01/2001