Domanda di provvisto ad litem e termine impartito per l’anticipo delle spese processuali

Caso 307 del 31/03/2013

Cosa accade se il Tribunale assegna un termine ad una parte per il pagamento dell’anticipo delle spese processuali e la parte in questione formula una domanda di provisio ad litem?

In una sentenza dell’8 agosto 2012 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Alla stregua di quanto deciso in materia di assistenza giudiziaria, la domanda di provisio ad litem sospende il termine impartito per il pagamento dell’anticipo delle spese processuali e, in caso di reiezione di tale domanda, il tribunale deve concedere un termine suppletorio per effettuare il pagamento.

Sentenza pubblicata in DTF 138 II 672


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Il 18 febbraio 2010 la moglie ha presentato un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale; la sentenza è stata nel frattempo resa e il 1° settembre 2010 la moglie ha impugnato la decisione al Tribunale superiore. Il presidente di quest'ultimo ha chiesto il pagamento di un anticipo per le spese giudiziarie assegnando a tal fine un termine perentorio scadente il 4 ottobre 2010: la moglie ha dunque richiesto il 14 settembre 2010, reiterando la domanda il 1° ottobre 2010, il versamento di una provisio ad litem.

Secondo la giurisprudenza resa in applicazione dell'art. 101 cpv. 3 CPC e art. 62 cpv. 3 LTF l'istanza di assistenza giudiziaria sospende il termine impartito per pagare l'anticipo delle spese giudiziarie e, nel caso in cui la domanda fosse respinta, il Tribunale deve impartire un termine supplementare per effettuare tale anticipo. Fintato che il Tribunale non decide la domanda di assistenza giudiziaria, non può impartire alcun termine per pagare l'anticipo sulle spese giudiziarie (DTF 138 III 163, consid. 4.2 e riferimenti).

Tali prinicipi generali devono valere anche nel caso in cui una parte formula un'istanza di provisio ad litem.
Una parte che non dispone di mezzi sufficienti per pagare le spese giudiziarie, ma il cui coniuge ha le possibilità economiche per assumersi tali costi, non può ottenere dallo Stato l'assistenza giudiziaria. Per costante giurisprudenza il dovere dello Stato di concedere l'assistenza giudiziaria ad una parte indigente in una causa che non è priva di possibilità di esito favorevole è sussidiario rispetto agli obblighi di assistenza derivanti dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11, consid. 3a; DTF 108 Ia 9, consid. 3; sentenza TF 5C.42/2002 del 29 settembre 2002, consid. 6 non pubblicato in DTF 129 III 55).

Di conseguenza nel caso concreto l'istanza di provisio ad litem, inoltrata il 14 settembre 2010 e ribadita il 1° ottobre 2010, ha automaticamente sospeso il termine scadente il 3 ottobre 2010 per effettuare il pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie, senza che fosse necessario chiederne una proroga.

Quanto sopra è senz'altro importante, ma vi è un altro aspetto che non può sfuggire: le istanze di provisio ad litem presentate nell'ambito della procedura di misure a protezione dell'unione coniugale non sono state ritenute inammissibili, ma sono state respinte (per motivi che tuttavia non sono citati nella sentenza, neppure nella parte non pubblicata - sentenza TF 5A_323/2012). A mio giudizio ciò sta a significare che la giurisprudenza del Tribunale d'appello di Lugano, secondo cui una richiesta di provisio ad litem non sarebbe ammissibile nell'ambito di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale (v. caso-099), dev'essere considerara per lo meno superata.

Nella sentenza I CCA 11.2013.11 del 24 luglio 2014 (RTiD I-2015, N. 6c) il Tribunale d'appello ha precisato che tranne in casi particolari non è ammissibile una domanda di provisio ad litem in una procedura di modifica della sentenza di divorzio.

Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale (siamo nel 2019) una decisione in materia di provvigione ad litem non è un provvedimento cautelare nel senso degli art. 261 CPC e segg. o art. 276 CPC (né dell’art. 104 LTF), bensì una decisione su una pretesa di carattere sostanziale derivante dal diritto di famiglia (sentenza TF 5A_239/2017, consid. 3.2, del 14 settembre 2017, ribadito in DTF 143 III 624, consid. 7). Si tratta perciò di un giudizio indipendente, emanato con la procedura sommaria a norma dell’art. 271 CPC. Anche gli appelli diretti contro simili decisioni sono sprovvisti tuttavia di effetto sospensivo (per le misure a protezione dell’unione coniugale cfr. DTF 137 III 475). L’esecuzione di una tale decisione può essere “eccezionalmente sospesa” - ovvero all’appello può essere accordato effetto sospensivo - se la parte interessata rischia di subire un “pregiudizio difficilmente riparabile” (art. 315 cpv. 5 CPC per analogia).

Nella sentenza TF 5A_631/2018 del 15 febbraio 2019 il Tribunale federale di Losanna ha precisato che il diritto ad ottenere una provisto ad litem per la procedura di divorzio non cessa con la crescita in giudicato parziale della sentenza.

 


Data modifica: 22/09/2019

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland