Domanda di revisione di una sentenza del Tribunale federale per violazione della CEDU

Caso 274 del 16/11/2011

A quali condizioni si può ottenere la revisione di una sentenza del Tribunale federale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)?

In una sentenza del 26 maggio 2011 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

La revisione è un rimedio di diritto straordinario; se esiste un’altra via ordinaria che permetta di ripristinare una situazione conforme alla CEDU, si deve scegliere quest’ultima. In materia di rapimento internazionale dei minori, una modifica duratura delle circostanze dopo la decisione di ritorno deve essere invocata nel quadro di una domanda di modifica della decisione giusta l’art. 13 LF-RMA, cosicché la via della revisione non è aperta.

 

Sentenza pubblicata in DTF 137 III 332


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nel caso concreto il Tribunale federale aveva pronunciato in precedenza una sentenza con la quale aveva fatto ordine alla madre di far rientrare suo figlio minorenne nel paese dal quale qualche anno prima erano partiti per recarsi in Svizzera senza il consenso del padre e del Tribunale estero (sentenza del Tribunale federale 5A_285/2007 del 16 agosto 2007).
A seguito di un ricorso presentato dalla madre e dal figlio, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha indicato che nell'eventualità di esecuzione della sentenza del Tribunale federale del 16 agosto 2007 vi sarebbe stata la violazione dell'art. 8 CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali)
Tenuto conto di tale decisione, i ricorrenti si sono nuovamente rivolti al Tribunale federale chiedendo la revisione della sentenza del 16 agosto 2007.

La Corte europea dei diritti dell'uomo non ha la possibilità di annullare o riformare le sentenze dei tribunali degli Stati e può unicamente dichiarare che sono contrarie alla CEDU e condannare lo Stato ad un risarcimento (DTF 125 III 185, consid. 2).

L'art. 122 LTF (Legge sul Tribunale federale) prevede che revisione di una sentenza del Tribunale federale per violazione della CEDU può essere domandata se:

a) la Corte europea dei diritti dell’uomo ha constatato in una sentenza definitiva che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati;

b) un’indennità non è atta a compensare le conseguenze della violazione; e

c) la revisione è necessaria per rimediare alla violazione.

Nel caso concreto la Corte europea dei diritti dell'uomo ha indicato che vi sarebbe violazione dell'art. 8 CEDU qualora fosse eseguita la sentenza del Tribunale federale del 16 agosto 2007; ha dunque ritenuto che la sentenza appena citata fosse basata su una base legale sufficiente, ma, tenuto conto degli sviluppi successivi, ponendosi al momento dell'eventuale esecuzione della decisione, ha constatato che un ritorno del minore nel precedente paese non sarebbe benefico per il medesimo, il quale viveva ormai in svizzera da cinque anni e d'altra parte erano anche dubbie le capacità educative del padre (che vive nel paese di origine), oltre al fatto che con un rientro nel paese originario della madre, il solo genitore di riferimento per il bambino, non erano escluse delle procedure penali con possibile carcere a suo riguardo.

Orbene, il Tribunale federale ha lasciato indecisa la questione a sapere se la condizione dell'art. 122 let. a) LTF fosse adempiuta, dato che la Corte europea dei diritti dell'uomo non ha indicato che la sentenza del Tribunale federale del 16 agosto 2007 fosse infondata quando è stata pronunciata, considerando semmai che l'esecuzione di tale decisione costituiva una violazione dell'art. 8 CEDU.
Infatti in ogni caso il Tribunale federale nella successiva sentenza oggetto del presente caso ha indicato l'assenza della sussistenza delle condizioni dell'art. 122 let. c) LTF; La violazione della CEDU non impone necessariamente la revisione della decisione impugnata davanti alla Corte europea, essendo tale revisione un mezzo di impugnazione straordinario, nel senso che se esiste un'altra via ordinaria che permetta di rimediare, tale via deve essere scelta prioritariamente (DTF 137 I 86, consid. 3, sentenza TF 1F_1/2007 del 30 luglio 2007, consid. 3.2).

Secondo la legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA), una modifica duratura delle circostanze a partire dal momento in cui è stata adottata la decisione di ritorno, come ad es. l'integrazione del bambino nel nuovo contesto, nonché l'evoluzione della situazione famigliare di un genitore - argomenti ripresi dalla sentenza della Corte europea -, deve essere invocata nell'ambito di una domanda di modifica della decisione ai sensi dell'art. 13 LF-RMA.
Di conseguenza, esistendo nel caso concreto una via di diritto ordinaria che permetta di ottenere una situazione conforme alla sentenza della Corte europea, la via della revisione della sentenza del Tribunale federale del 16 agosto 2007 è esclusa.


Data modifica: 16/11/2011

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