Caso 259 del 16/03/2011
Trattandosi dell’età del figlio quale requisito per il diritto al ricongiungimento familiare, quale è il momento determinante per poter ottenere un permesso di dimora?
In una sentenza del 1° ottobre 2010 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
L’età del figlio al momento dell’inoltro della domanda di ricongiungimento familiare è determinante per statuire sul diritto (materiale) al ricongiungimento. La prassi relativa alla previgente legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri deve pertanto essere mantenuta.
L’abuso di diritto è stato negato nel caso in cui tra i genitori che vivono in Svizzera e la figlia nel frattempo diventata maggiorenne e a favore della quale il ricongiungimento è stato chiesto sono state mantenute delle relazioni regolari.
Sentenza pubblicata in DTF 136 II 497
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Ricordiamo innanzi tutto che dal 1° gennaio 2008 (per certi articoli dal mese di dicembre 2008) è in vigore la nuova Legge federale sugli stranieri, la quale la sostituito la Legge federale sulla dimora e domicilio degli stranieri (LDDS).
Il caso concreto tratta di due coniugi bosniaci con un permesso di domicilio, coniugatisi nel 1982 in Bosnia-Erzegovina, matrimonio dal quale sono nati due figli, uno nel 1983 e una il 9 aprile 1991. La figlia è stata a beneficio di un'autorizzazione di dimora presso i propri genitori fino al 1° settembre 1995, data a partire dalla quale ha fatto rientro in Bosnia-Erzegovina dove si trovava anche suo fratello, maggiorenne, e i nonni.
Nel mese di aprile 2008 i coniugi bosniaci residenti in Svizzera con un permesso di domicilio hanno chiesto di poter ottenere per la figlia un permesso di dimora per permetterle di venire ad abitare con loro in Svizzera.
Le varie autorità cantonali hanno negato il permesso. Per contro il Tribunale federale ha ammesso il loro ricorso accogliendo l'istanza dei coniugi per la figlia.
Secondo l'art. 43 cpv. 1 Lstr il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con lui.
Nel caso concreto la figlia, nata il 9 aprile 1991, al momento in cui il Tribunale federale è stato chiamato a decidere era ormai divenuta maggiorenne; tuttavia secondo la giurisprudenza già in essere sotto il vecchio diritto (quando era in vigore la LDDS) per statuire sul diritto (materiale) al ricongiungimento familiare è determinante l'età del figlio al momento dell'inoltro della domanda.
Ora, tenuto conto che la domanda di ricongiungimento familiare è stata inoltrata nel mese di aprile 2008, allorquando la figlia era ancora minorenne, la stessa è da considerarsi tempestiva ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 Lstr.
Le autorità cantonali hanno tuttavia considerato che la richiesta di ricongiungimento familiare fosse da considerare comunque abusiva, siccome inoltrata poco prima della maggiore età della figlia e dopo che la stessa aveva trascorso in passato solo 5 anni in Svizzera, mentre gli altri 12 li aveva trascorsi in Bosnia-Erzegovina, suo paese di origine, con suo fratello e i nonni.
Anche in questo caso il Tribunale ha espresso un'opinione differente e non ha giudicato abusiva la richiesta, tenuto conto che i genitori hanno mantenuto con la figlia regolari contatti anche quando era in Bosnia-Erzegovina; il fatto che la domanda di ricongiungimento familiare sia stata inoltrata poco prima del compimento della maggiore età della figlia non è stato considerato un abuso di diritto.
Per cui il Tribunale federale ha ritenuto corretto accogliere la richiesta di rilascio di un permesso di dimora per la figlia, evidenziando che a tempo debito la stessa non avrà comunque più diritto al rinnovo, dato che è divenuta maggiorenne.
Data modifica: 16/03/2011