Effetti dei provvedimenti cautelari in caso di fine della procedura di divorzio senza sentenza

Caso 283 del 01/04/2012

Cosa accade ai provvedimenti cautelari emanati in pendenza di una causa di divorzio se la procedura di merito termina per stralcio della medesima?

 

In una sentenza del 22 novembre 2011 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Se la litispendenza dell'azione di divorzio termina senza che una sentenza sia stata emanata, gli effetti dei provvedimenti cautelari ordinati per regolamentare la vita separata continuano finché i coniugi rimangono separati e nessuno di essi ne chiede la modifica dinanzi al giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale, nel frattempo divenuto competente.

 

Sentenza pubblicata in DTF 137 III 614.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La fattispecie è la seguente:

  • avvio di una procedura unilaterale di divorzio da parte del marito il 22 aprile 2008;
  • risposta di merito della moglie il 28 maggio 2008, da cui risulta la sua opposizione al divorzio a seguito del fatto che non sono trascorsi due anni di separazione di fatto;
  • nel frattempo la moglie chiede l'adozione di misure cautelari pendente causa;
  • misure cautelari regolamentate tramite accordo;
  • successiva richiesta di modifica delle misure cautelari da parte del marito;
  • parziale accoglimento del giudice di prima istanza;
  • ricorso della moglie in appello e decisione di prima istanza riformata;
  • ricorso del 3 maggio 2011 in materia civile del marito al Tribunale federale: la moglie con la risposta del 4 agosto 2011 chiede lo stralcio della procedura ricorsuale, siccome il marito il 30 giugno 2011 ha chiesto a sua volta lo stralcio della procedura di merito per desistenza.
Di regola davanti al Tribunale federale, con un ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 98 LTF, non possono essere addotti fatti nuovi e nuovi mezzi di prova, così come non sono ammissibili nuove conclusioni; vi sono tuttavia delle eccezioni: è segnatamente possibile invocare e comprovare fatti nuovi che renderebbero il ricorso privo di oggetto. Pertanto nel caso concreto, essendo in discussione l'eventuale esistenza di valide ragioni che potrebbero portare allo stralcio del ricorso, i fatti nuovi evocati sono ammissibili.
Relativamente alla competenza, prima dell'inoltro di un'eventuale procedura di divorzio è il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale che può regolamentare gli effetti accessori della vita separata. Introdotta l'azione di divorzio, le misure adottate dal giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale restano in essere fintanto che il giudice delle misure cautelari del divorzio non dovesse modificarle (cfr. DTF 129 III 60, consid. 2; sentenza TF 5A_182/2007 dell'11 giugno 2007, consid. 2.1; sentenza TF 5A_183/2010 del 19 aprile 2010, consid. 3.3.1).
Tenuto conto che le misure a tutela dell'unione coniugale restano in essere una volta iniziata la procedura di divorzio, lo stesso deve valere per il caso contrario, vale a dire dal momento in cui fossero pendenti delle procedure cautelari emanate durante la procedura di divorzio. In quest'ultimo caso, se la litispendenza viene a cadere senza che sia stata emanata una sentenza di divorzio, il giudice delle misure cautelari perde la propria competenza per modificarle, ma torna ad essere competente il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale, il quale, su istanza di parte, può modificare le precedenti misure in base all'art. 179 cpv. 1 CC. Di conseguenza le misure cautelari adottate in pendenza della causa di divorzio resteranno in essere sin tanto che il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale, su istanza di parte, non le avrà modificate.
 
Nella sentenza pubblicata in DTF 138 III 646 il Tribunale federale di Losanna ha inoltre precisato che nell'ambito della delimitazione delle competenze tra il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale ed il giudice dei provvedimenti cautelati che la decisione in materia di misure a tutela dell'unione coniugale esplica i suoi effetti finché il giudice dei provvedimenti cautelari non la modifichi. Se non c'è conflitto di competenza, tale decisione può persino essere stata pronunciata dopo la litispendenza dell'azione di divorzio.

Data modifica: 01/04/2012

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