Effetti di un concubinato sul diritto al contributo di mantenimento nel quadro delle misure giudiziarie di protezione dell’unione coniugale

Caso 294 del 16/09/2012

Quali effetti ha un concubinato sul diritto al contributo di mantenimento nel quadro delle misure giudiziarie di protezione dell'unione coniugale?

In una sentenza del 18 gennaio 2012, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Dal momento in cui il coniuge creditore alimentare è finanziariamente sostenuto dal nuovo partner, la sua pretesa alimentare verso il coniuge debitore deve essere ridotta nella misura del sostegno finanziario ricevuto. Se il sostegno del convivente non è dato, o non può essere provato, la nuova comunione domestica è comunque presa in considerazione nella misura in cui vi è una riduzione dei costi per ciascun partner, ad es. con la divisione dei costi di alloggio.
La semplice separazione dei coniugi non esclude la sussistenza di un concubinato qualificato: in tal caso l'obbligo alimentare decade. Esiste concubinato qualificato in presenza di componenti spirituali, di corpo e di natura economica (comunione di tetto, di tavola e di letto): se tale concubinato dura da oltre 5 anni, va considerato qualificato.

Sentenza DTF 138 III 97


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati nel 2005; hanno avuto due figli (2006 e 2009). Nel 2009 la moglie ha conosciuto un altro uomo, con cui ha iniziato una convivenza a fine gennaio 2010: nel mese di ottobre 2010 è nato un figlio da questa relazione.
Nel mese di febbraio 2010 la moglie ha avviato una procedura di misure a tutela dell'unione coniugale, ottenendo in particolare l'affidamento dei figli comuni e determinati contributi alimentari per se e i figli comuni. Il marito contesta di dovere un contributo alimentare alla moglie, vista la convivenza di quest'ultima con un altro uomo.

Il Tribunale federale ha innanzi tutto precisato che:

  • la causa dell'obbligazione alimentare tra coniugi risiede nell'art. 163 CC;
  • se una riconciliazione appare esclusa, è possibile modificare il riparto dei ruoli concordato dai coniugi durante la vita comune, così da prevedere che ciascun coniuge partecipi in base alle rispettive possibilità ai costi causati dalle due nuove economie domestiche (DTF 137 III 385).

Secondariamente il Tribunale federale ha esaminato l'impatto del concubinato del coniuge creditore alimentare sul contributo alimentare.
La presa in considerazione del concubinato per il calcolo dei contributi alimentari costituisce un'applicazione del principio della proibizione dell'abuso di diritto; l'applicazione dell'art. 163 CC conduce al medesimo risultato, dato che esige che i redditi conseguiti da ciascun coniuge (ad es. redditi per la tenuta dell'economia domestica o relativi all'aiuto del coniuge nell'impresa del partner) siano considerati nel calcolo dei contributi alimentari: quindi se il coniuge creditore alimentare viene sostenuto finanziariamente dal suo concubino, il contributo alimentare del coniuge debitore si riduce nella misura dell'effettivo mantenimento.
Qualora il mantenimento o le prestazioni legate al concubinato non possano essere provate, il concubinato influisce comunque sul calcolo dei contributi alimentari, nella misura in cui la comunione formata dai concubini implica una riduzione di determinati costi, in particolare le spese di alloggio e l'importo mensile di base necessario a ciascuna persona per vivere: il concubinato implica dunque la divisione della pigione e del minimo esistenziale, indipendentemente dal fatto che vi sia un riparto effettivo tra i concubini. Questo riparto riduce così di conseguenza l'ammontare del contributo alimentare dovuto dal coniuge debitore.
Oltre a tali ipotesi, non è poi escluso che possa sussistere un concubinato qualificato, vale a dire una comunità di vita a carattere esclusivo e di una certa durata con un nuovo partner, con delle componenti spirituali, corporee ed economiche (comunità di tetto, di tavola e di letto). In tal caso il contributo alimentare decade, nella misura in cui una tale comunione di vita offra vantaggi simili al matrimonio: non occorre più verificare le condizioni dell'abuso di diritto, ma sapere se il coniuge creditore alimentare forma con il nuovo partner una comunione equivalente al matrimonio, nella quale i partners sono disposti a prestarsi assistenza e sostegno in modo equivalente agli obblighi coniugali previsti all'art. 159 CC: in questo caso poco importa se per tale volontà di assistenza vi siano i necessari mezzi finanziari.

Nel caso concreto il concubinato è stato considerato semplice e non qualificato, nonostante sia nato nel frattempo un figlio; la vita comune dei partner essendo durata per ora solo un anno, ciò che non esclude neppure di pensare che la gravidanza non fosse stata pianificata. Ora, se il concubinato fosse durato 5 anni, al momento dell'inoltro della procedura giudiziaria sussisterebbe una presunzione di fatto secondo la quale saremmo in presenza di un concubinato qualificato (DTF 118 II 235, consid. 3a). Il Tribunale federale precisa ancora che la nascita di un figlio comune crea certamente degli stretti legami tra concubini, ma non implica necessariamente una solidarietà e un mantenimento reciproco tra coniugi: la nascita di un figlio e la vita comune tra concubini costituiscono degli indizi in favore di un concubinato qualificato, ma non delle prove.

La sentenza di cui sopra merita alcune sintetiche riflessioni:

  • in base a quanto sancito dal Tribunale federale, il Tribunale d'appello dovrà cambiare la propria prassi, da cui risultava la tendenza ad oggettivare il fabbisogno (cfr. ad es. caso-58);
  • se il concubinato qualificato ha degli effetti giuridici analoghi ad un nuovo matrimonio per il creditore alimentare, allora conformemente all'art. 130 cpv. 2 CC l'obbligo alimentare deve decadere e ciò deve valere anche in caso di misure a protezione dell'unione coniugale (cfr. tuttavia in caso di divorzio caso-173);
  • è a mio giudizio molto discutibile che la nascita di un figlio tra concubini (quindi partner che continuano a convivere) non possa essere considerato un indizio sufficiente per dimostrare l'esistenza di un concubinato qualificato: sappiamo bene nella prassi come sia difficile dimostrare tutte le condizioni di un concubinato qualificato: la nascita di un bambino e la continuazione della convivenza non possono non essere considerati elementi tali da giustificare per lo meno la sospensione del contributo alimentare.

Sull'argomento cfr. anche commento di François Bohnet e Sabrina Burgat in Droitmatrimonial.ch al seguente link.


Data modifica: 16/09/2012

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland