Caso 298 del 15/11/2012
Si può ottenere l’effetto sospensivo ad un ricorso in appello contro una decisione di prima istanza in materia di misure a tutela dell’unione coniugale la quale statuisce in merito alle relazioni personali?
In una sentenza del 30 agosto 2012 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Se la decisione impugnata lascia il figlio alla custodia del genitore che di lui si occupava principalmente prima del giudizio di primo grado, di regola l’effetto sospensivo va rifiutato, mentre in linea di massima va accordato se la decisione impugnata modifica tale stato di cose.
Sentenza TF 5A_303/2012, pubblicata sulla Raccolta Ufficiale in DTF 138 III 565
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Un appello diretto contro una decisione in materia di provvedimenti cautelari - così come sono ritenute proceduralmente le misure a tutela dell'unione coniugale - non ha effetto sospensivo (art. 315 cpv. 4 let. b CPC). L'esecuzione di provvedimenti cautelari può nondimeno essere eccezionalmente sospesa - ovvero all'appello può essere accordato effetto sospensivo - "se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile" (art. 315 cpv. 5 CPC).
Competente a decidere nel Canton Ticino è il presidente della Camera adita con il gravame (art. 48 let. a, n. 9 LOG).
Il conferimento dell'effetto sospensivo dipende dalla ponderazione del pregiudizio difficilmente riparabile suscettivo di derivare a una parte e del pregiudizio difficilmente riparabile suscettivo di derivare all'altra (DTF 138 III 380, consid. 6.3 con richiami). Ciò impone di apprezzare i contrapposti interessi nella singola fattispecie, valutando se debbano prevalere i motivi a sostengo dell'esecutività immediata della decisione impugnata o quelli contrari, mentre il presumibile esito del ricorso è di rilievo solo ove appaia univoco sin dall'inizio (DTF 129 II 289 in alto e cfr. anche sentenza TF 5A_194/2012, consid. 5.1.3 dell'8 maggio 2012).
Nella sentenza citata il Tribunale federale ha tenuto a chiarire che se la decisione impugnata lascia il figlio alla custodia del genitore che di lui si occupava principalmente prima del giudizio di primo grado, di regola l'effetto sospensivo ad un ricorso va rifiutato, mentre in linea di massima va accordato se la decisione impugnata modifica tale stato di cose. In altre parole il superiore interesse del figlio è di non alterare in pendenza di appello la situazione invalsa prima del giudizio impugnato, evitando che nel caso in cui la decisione di primo grado sia riformata il giudice si trovi ad affrontare un nuovo cambiamento consistente nel ripristino della situazione anteriore (cfr. sentenza TF 5A_750/2007 del 4 febbraio 2008, consid. 3.3 in fine). Nella sentenza TF 5A_648/2014 del 3 ottobre 2014 (consid. 3.4) il Tribunale federale ha precisato che questa giurispruenza vale sia nei casi in cui i genitori siano già separati, sia nei casi in cui vivono ancora assieme e ciascuno di essi richiede l'affidamento del figlio e l'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale.
Segnalo altre sentenze sull'argomento:
- sentenza TF 5A_861/2011 del 10 gennaio 2012
una decisione sul diritto di visita presa nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale o di misure cautelari è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv.1 let. a LTF (DTF 137 III 475) e può a maggior ragione causare un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 315 cpv. 5 CPC, ciò che giustifica accordare eccezionalmente l'effetto sospensivo al ricorso in appello;
- sentenza 5A_866/2011 del 2 marzo 2012
la decisione della Corte cantonale che dichiara inammissibile un appello inteso all'ottenimento dell'esercizio del diritto di visita in occasione delle festività e del compleanno del figlio è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile in quanto, se anche fosse emanata una decisione finale favorevole al ricorrente, una riparazione non sarebbe più possibile per le ricorrenze nel frattempo già trascorse (v. per analogia sentenza TF 5A_861/2011 del 10 gennaio 2012 e DTF 137 III 475, consid. 1 con rinvii, già citate); - DTF 137 III 475 del 30 settembre 2011
secondo la giurisprudenza la decisione in questione causa un pregiudizio irreparabile, siccome la decisione sulla custodia si riferisce alla durata della procedura e, anche se il padre ottenesse ragione nel merito, non sarebbe più possibile alcuna riparazione per il periodo trascorso (DTF 120 Ia 260, consid. 2b; sentenza TF 5A_718/2007 del 23 gennaio 2008, consid. 1.2); - Sentenza TF 5A_780/2012 dell'8 novembre 2012
in caso di sentenza di divorzio cresciuta in giudicato, in presenza di un genitore che chiede la modifica dell'autorità parentale, il giudice chiamato a statuire sulle misure cautelari deve applicare i medesimi principi, considerando che solo fatti nuovi, importanti e duraturi possono giustificare una modifica dell'assetto stabilito nella sentenza di divorzio (consid. 3.3.1). - Sentenza DTF 144 III 469 del 18 settembre 2018
Il Tribunale federale dà le indicazioni in merito all'effetto sospensivo in caso di modifica del luogo di dimora del figlio, spiegando che occorre procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco nel singolo caso concreto, tenendo conto in particolare delle probabilità di successo nel merito. Se la custodia era finora esclusiva la modifica del luogo di dimora va di regola permessa già durante la procedura d'impugnazione, se la custodia era invece esercitata in modo alternato va tendenzialmente mantenuta la situazione sinora vigente per evitare di pregiudicare la causa. In caso di trasferimento all'estero, quest'ultimo criterio vale indipendentemente dall'assetto della custodia.
Data modifica: 22/09/2019