Equa indennità – calcolo concreto – rendita

Caso 369 del 16/12/2015

Come si calcola l’equa indennità ex art. 124 CC nel caso in cui il coniuge debitore non sia in grado di effettuare il pagamento in capitale?

In una sentenza del 17 novembre 2014 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Per definire l’equa indennità ex art. 124 CC occorre partire dal principio per cui tutte le prestazioni acquisite dai coniugi in costanza di matrimonio vanno divise a metà e considerare tutti gli elementi che caratterizzano la situazione economica di ambedue, a cominciare dalle esigenze previdenziali. Se non può essere imposto un versamento in capitale, non resta che far capo alla possibilità – sussidiaria – di una rendita.

Sentenza I CCA 11.2014.8


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati il 24 aprile 1981, dopo sette anni di vita in comune. Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi vivono separati dalla fine di febbraio del 2005. L'11 giugno 2007 il marito ha promosso azione di divorzio. Statuendo il 23 dicembre 2013, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha tra l’altro ordinato alla cassa pensione del marito di corrispondere alla moglie una prestazione in capitale di CHF 241’407.70. Contro la sentenza appena citata il marito è insorto a al Tribunale d’appello il 31 gennaio 2014 chiedendo la riduzione a CHF 133’333.00 dell'indennità dovuta alla moglie a titolo di “secondo pilastro” (da versare sotto forma di rendita nella misura di CHF 791.00 mensili vita natural durante).

Il Pretore ha accertato che in concreto un caso di previdenza è sopraggiunto per entrambi i coniugi. Il Pretore ha ritenuto di assegnare alla moglie un'indennità pari a un mezzo della prestazione di libero passaggio accumulata dal marito dal 24 aprile 1981 (data del matrimonio) fino al 30 giugno 2011 (data del prepensionamento), ovvero CHF 241’407.70. Ciò è stato giudicato dal Tribunale d’appello già di primo acchito ineseguibile, la prestazione di libero passaggio non potendo più essere suddivisa una volta intervenuto un caso di previdenza.

Se è già sopraggiunto – come in concreto – un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi o se le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi, l'art. 124 cpv. 1 CC conferisce al coniuge cui spetterebbe la metà della prestazione d'uscita il diritto a “un'adeguata indennità”. Per definire tale indennità occorre partire dal principio per cui tutte le prestazioni acquisite dai coniugi in costanza di matrimonio vanno divise a metà e considerare tutti gli elementi che caratterizzano la situazione
economica di ambedue, a cominciare dalle esigenze previdenziali.
Si procede pertanto in due fasi: prima si calcola l'ammontare della prestazione d'uscita al momento del divorzio o al momento in cui è sopraggiunta l'impossibilità di dividere la prestazione medesima e poi si commisura tale somma alle concrete esigenze previdenziali delle parti (DTF 133 III 404 consid. 3.2).

Nella fattispecie è pacifico che il marito non dispone (più) di averi previdenziali. Decisivo è l’ammontare della prestazione d'uscita da lui acquisita al momento in cui è sopraggiunto l'evento previdenziale, cioè il pensionamento. A quel momento la prestazione da lui accumulata durante il matrimonio ammontava a CHF 482’815.55.
La questione è di sapere, quale “indennità adeguata” vada riconosciuta alla moglie giusta l'art. 124 cpv. 1 CC. Il matrimonio è stato senz'altro di lunga durata (32 anni). Quanto ai redditi, la moglie percepisce solo una rendita AVS di CHF 1'311.00 mensili, mentre il suo fabbisogno personale dopo il divorzio (“debito mantenimento” nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC) è di CHF 2'626.00 mensili, registrando così un ammanco di CHF 1'315.00. Quanto alla liquidazione che le spetta in esito allo scioglimento del regime dei beni, l'aspettativa non eccede apprezzabilmente CHF 61'000.00. Sul fronte dei risparmi, poi, l'interessata risulta pressoché senza risorse.
Quando al marito, è stato accertato che i suoi redditi sono di almeno CHF 4'130.00 a fronte di un fabbisogno personale di CHF 2'396.00 mensili, con dunque un agio di circa CHF 1'730.00 mensili. Dal profilo della sostanza, è vero che egli sarà tenuto a versare alla moglie circa CHF 61'000.00 in liquidazione del regime dei beni, ma è altrettanto vero però ch'egli possiede immobili, tra cui l'abitazione familiare stimata in CHF 211'200.00 (oltre a CHF 75'200.00 per il solo terreno), sia pur gravata di un'ipoteca di CHF 150'000.00, e un rustico stimato CHF 38'000.00, oltre ancora ad altre particelle e una spettanza nell'eredità materna, seppure in comunione con sette fratelli, con attivi di circa CHF 90'000.00 depositati.
E’ dunque indubbio che la situazione finanziaria del marito sia di gran lunga migliore rispetto a quella della moglie.

E’ d’altra parte vero che la moglie ha quasi sei anni più del marito, ma l'aspettativa di vita di lei (17.8 anni per una donna di 70 anni) per rapporto a quella dell'appellante (19.9 anni per un uomo di 64 anni) tempera notevolmente le conseguenze legate alla differenza d'età (cfr. statistica svizzera, Speranza di vita, tabelle).
Per integrare la rendita AVS fino a coprire il proprio fabbisogno tenendo conto della sua aspettativa di vita la moglie necessiterebbe di un capitale addirittura più alto della metà di quanto il marito ha accumulato durante il matrimonio (CHF 1'315.00 x 12 = CHF 15'780.00 annui per 17.8 anni = CHF 280'884.00) e secondo il Tribunale d’appello non si intravedono ragioni per scostarsi dal principio per cui l'“indennità adeguata” spettante alla moglie secondo l'art. 124 cpv. 1 CC debba ammontare alla metà di quanto accumulato dal marito in costanza di matrimonio, ossia a CHF 241’407.70.

Visto quanto precede, i Giudici hanno successivamente esaminato se il marito fosse in grado di versare l'indennità appena citata e in che modo. Orbene, un versamento di CHF 241’407.70 in capitale non può equamente essergli imposto, già per il fatto che non ha liquidità sufficiente e che non gli si può seriamente imporre di realizzare i propri immobili e cedere la propria spettanza nella successione materna.
In circostanze del genere non resta che far capo alla possibilità – sussidiaria – di una rendita, partendo dall'ammontare dell'indennità adeguata (nel senso dell'art. 124 cpv. 1 CC), che va convertita in rendita secondo i coefficienti della tavola n. 1 pubblicata da Stauffer/Schaetzle. La capitalizzazione deve avvenire secondo il coefficiente applicabile al marito, ossia a un uomo di 64 anni. Ora, partendo da un capitale di CHF 241’407.70, suddiviso per il coefficiente 13.65 (Stauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, 5ª edizione, tavola n. 1), si ottiene una rendita annua di CHF 17’685.55, pari a CHF 1'475.00 mensili (arrotondati). Si tratta di una somma che con la propria disponibilità di CHF 1'680.00 mensili il marito è senz'altro in grado di corrispondere.

Da notare che nel caso concreto la moglie aveva anche postulato un contributo di mantenimento per sé.
L'art. 125 cpv. 1 CC subordina lo stanziamento di un contributo alimentare dopo il divorzio alla condizione di non potersi pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, “inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia”.
In concreto la moglie percepisce una rendita AVS di CHF 1'311.00 mensili e se a ciò si aggiunge l’importo di CHF 1'475.00 mensili come “adeguata indennità” a norma dell'art. 124 cpv. 1 CC, la moglie disporrà dopo il divorzio di complessivi CHF 2'786.00 mensili che le consentiranno di finanziare il suo “debito mantenimento” di CHF 2'626.00 mensili, ciò che non lascia spazio a un contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC.

Evidenzio a questo proposto che nella sentenza TF 5A_296/2014 del 24 giugno 2015 (pubblicata in DTF 141 III 193), il Tribunale federale ha precisato che la divisione della previdenza professionale non serve solo a colmare le lacune previdenziali, ma può anche sostituire in tutto o in parte un contributo alimentare.

Nella sentenza TF 5A_201/2015 del 18 maggio 2015 il Tribunale federale ha precisato che all’art. 124 CC va attribuito un carattere di mantenimento quando per il coniuge avente diritto è già sopravvenuto un caso previdenziale. Nella misura in cui l’indennità serva al mantenimento, la forma della rendita è da privilegiare fortemente, soprattutto quando l’obbligato al versamento percepisca a sua volta la propria previdenza sotto forma di rendita e non sia in grado di versare prontamente l’indennità attingendo alla sostanza. A dipendenza delle circostanze, il fatto che una rendita non sia trasmissibile ereditariamente deve essere accettato dal beneficiario.
 


Data modifica: 16/12/2015

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