Equa indennità – computo del periodo di separazione

Caso 177 del 30/07/2007

Una separazione legale o di fatto di lunga durata prima del divorzio ha influsso sulla determinazione dell’equa indennità ex art. 124 CC?

In una sentenza del 14 maggio 2007 il Tribunale Federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Anche nel caso in cui si debba stabilire l’entità di un’equa indennità ex art. 124 CC per impossibilità di ripartire la prestazione di libero passaggio fa stato la durata complessiva del matrimonio, indipendentemente dal un lungo periodo di separazione dei coniugi.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Secondo l'art. 122 CC in caso di divorzio se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 19931 sul libero passaggio. L'art. 124 CC precisa che un'indennità adeguata è dovuta allorché è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi ovvero allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi.
Per calcolare la prestazione di libero passaggio da dividere ai sensi dell'art. 122 CC occorre prendere in considerazione tutta la durata del matrimonio; un periodo di eventuale separazione, anche lunga, non ha alcun influsso sul relativo calcolo (cfr. sentenza non pubblicata sulla raccolta ufficiale 5C.111/2001, consid. 3b, Baumann/Lauterburg, in: FamKomm Scheidung, Bern 2005, N. 47 ad art. 122 CC); può dunque capitare che prima del divorzio i coniugi trascorrano un periodo di separazione coniugale o di fatto anche relativamente lunga (anche anni), senza che ciò possa avere influsso sul calcolo della prestazione di libero passaggio da dividere.
L'indennità adeguata ex art. 124 CC va determinata sulla base della prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio, tenuto conto della situazione economica complessiva dei coniugi e dei loro bisogni previdenziali (DTF 129 III 481).
Nel caso concreto il divorzio è divenuto definitivo il 23 maggio 2005, ma il 1° maggio 2005 il marito è andato in pensione, per cui non risulta applicabile l'art. 122 CC bensì l'art. 124 CC. I coniugi erano già separati dal 1994. Considerato che il caso di previdenza è intervenuto molto vicino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio, si giustifica la suddivisione a metà della prestazione d'uscita acquisita dai coniugi calcolata per la durata del matrimonio (cfr. anche Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, N. 18 ad art. 124 CC; Geiser, Vorsorgeausgleich: Aufteilung bei Vorbezug für Wohneigentumserwerb und nach Eintreten eines Vorsorgefalls, in: FamPra.ch 2002, pag.. 95 e segg.; Schei, Vorbezüge aus der zweiten Säule für Wohneigentum im Scheidungsfall, in: BJM 2006, pag. 67); una precedente separazione, anche lunga (nel caso concreto di oltre 10 anni), non ha alcuna rilevanza per il calcolo neppure in caso di applicazione dell'art. 124 CC.

* Sentenza pubblicata sulla raccolta ufficiale del Tribunale federale: DTF 133 III 401.


Data modifica: 30/07/2007

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