Esercizio in comune dell’autorità parentale

Caso 22 del 28/09/2000

E’ possibile esercitare l’autorità parentale congiunta dopo il divorzio?

In una sentenza del 1° luglio 1999* il Gerichtskreis di Thun ha stabilito quanto segue:

La possibilità, prevista dall’art. 133 cpv. 3 CC, di concedere ai genitori la prosecuzione, dopo il divorzio, dell’esercizio in comune dell’autorità parentale presuppone che entrambi partecipino alla cura dei figli. Il diritto di visita così come di regola concordato secondo la prassi cantonale non figura ancora una partecipazione alla cura in tal senso. L’istituto dell’autorità parentale non deve tuttavia essere precluso ai coniugi che avevano sin qui optato per una suddivisione dei ruoli tradizionale; perciò, una partecipazione del marito alla cura dei figli in ragione del 20% (6 giorni su 30 al mese) è ritenuta sufficiente.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Una delle innovazioni del diritto del divorzio entrato in vigore il 1° gennaio 2000 è la possibilità di prevedere l'autorità parentale congiunta dopo il divorzio; se è ben vero che alcuni giudici di prima istanza già sotto l'egida del vecchio diritto ammettevano - contrariamente alla giurisprudenza del Tribunale federale - l'autorità parentale congiunta, limitatamente a casi particolari, con il nuovo diritto l'istituto è stato inserito esplicitamente nella legge.
Va tuttavia ben chiarito che la sola volontà dei genitori (di entrambi i genitori) di prevedere l'autorità parentale congiunta non obbliga il giudice ad approvarla. Si deve infatti sempre tener conto del bene del bambino, per cui l'autorità parentale congiunta sarà possibile solo se il bene del figlio è salvaguardato. Il giudice dovrà dunque accertare che l'autorità parentale congiunta non sia un pregiudizio per la prole e dovrà dar mandato a persone cognite in materia (p. es. psicologi infantili, ecc.) per esaminare la conformità dell'assetto proposto (questa è la prassi della Pretura di Lugano, Sezione 6).
Dalla massima della sentenza sopra riportata si evince inoltre che un diritto di visita come quello di prassi in Ticino (due fine settimane al mese) non è sufficiente per permettere al giudice di approvare una regolamentazione che i coniugi propongono sotto la forma dell'autorità parentale congiunta. La sentenza del tribunale di Thun precisa infatti che il genitore non affidatario deve esercitare un diritto di vista più ampio, ossia ameno 6 giorni al mese.
E' dunque importante capire che per proporre l'autorità parentale congiunta, da un lato entrambi i genitori devono essere d'accordo e dall'altro il giudice approverà tale accordo solo dopo aver esperito le necessarie indagini volte a sapere se il bene del figlio è rispettato, tenuto conto che il diritto di visita del coniuge non affidatario dev'essere più ampio rispetto quanto prevede la prassi (per lo meno in Ticino).

* Sentenza pubblicata in FAMPRA 2/2000 (solo la massima), pag. 325 e ss.


Data modifica: 28/09/2000

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