Caso 406 del 16/07/2017
Dopo il divorzio, si può pretendere dal coniuge creditore alimentare, che ha già compiuto 50 anni, di perseguire l’indipendenza economica?
In una sentenza del 27 gennaio 2017 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
La sola circostanza che un coniuge non è stato attivo professionalmente durante il matrimonio, non lo libera dall’obbligo di perseguire l’indipendenza economica. La linea guida secondo la quale dopo i 45 anni d’età l’assunzione di un’attività lucrativa non è di regola esigibile, si riferisce da sempre unicamente alla questione della ripresa, non a quella dell’estensione dell’attività lucrativa. Finanche per l’esigibilità della ripresa di un’attività lucrativa vi è ora la chiara tendenza a fissare il limite d’età ai 50 anni. L’asticella è ancora più in alto quando si tratta di estendere un’attività lucrativa a tempo parziale esistente, poiché in età avanzata ciò è più semplice rispetto al rientro nel mondo del lavoro.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi, rispettivamente il marito di 57 anni e la moglie di 60 anni, si sono uniti in matrimonio nel 1984. Dal matrimonio sono nati due figli, nel 1985 e nel 1987, i quali hanno convissuto con i genitori fino alla loro separazione di fatto del dicembre 2009.
Il 14 novembre 2013 i coniugi hanno inoltrato una procedura comune di divorzio con accordo parziale. Con decisione del 25 marzo 2015 il giudice di prima istanza ha pronunciato il divorzio. La vertenza è stata portata dapprima al Tribunale d’appello e in seguito al Tribunale federale a seguito della contestazione del contributo alimentare muliebre.
Occorre verificare se si può pretendere dalla moglie un automantenimento dopo il divorzio, principio questo più forte rispetto al periodo durante il quale sono pendenti delle misure cautelari o una procedura di misure a protezione dell’unione coniugale (sentenza TF 5A_21/2012 del 3 maggio 2012, consid. 3.3). In questi due ultimi casi infatti il matrimonio è ancora in essere, così che il criterio dell’automantenimento dei coniugi risulta essere meno forte, mentre quello della salvaguardia del riparto dei ruoli avuto durante la vita comune va tutelato rispetto al periodo post divorzio; naturalmente in questi casi se non vi sono possibilità per una riconciliazione, ciò che in pratica risulta per la maggior parte dei casi, si può pretendere dal coniuge creditore alimentare che già dalla separazione intraprenda o aumenti l’attività lavorativa (DTF 128 III 65, conid. 4a; DTF 130 III 537, consid. 3.2; DTF 137 III 385, consid. 3.1). In sostanza con il divorzio ciascun coniuge deve di principio fare in modo di rendersi autonomo economicamente.
Nel caso concreto la regola secondo cui dal coniuge alimentare che ha già compiuto 45 anni non si possa pretendere che intraprenda un’attività lavorativa (DTF 115 II 6, consid. 5a; DTF 137 III 102, consid. 4.2.2.2) non ha alcuna portata, siccome questa regola si riferisce unicamente ai casi in cui il coniuge creditore non ha lavorato fino a quel momento, mentre per un’estensione dell’attività lavorativa questo principio non si applica. Inoltre oggi vi una chiara tendenza ad innalzare il limite di età dopo il quale non si può pretendere di riprendere un’attività lavorativa a 50 anni (DTF 137 III 102, consid. 4.2.2.2; sentenza TF 5A_206/2010, consid. 5.3.2, del 21 giugno 2010; sentenza TF 5A_909/2010, consid. 5.2.1, del 4 aprile 2011; sentenza TF 5A_340/2011, consid. 5.2.2, del 7 settembre 2011). L’asticella è ancora più alta, come nel caso concreto, quando si tratta di estendere un’attività lucrativa a tempo parziale esistente, poiché in età avanzata ciò è più semplice rispetto al rientro nel mondo del lavoro. Il Tribunale federale si è già espresso recentemente in tal senso correggendo una sentenza del Tribunale Cantonale argoviese, con cui quest’ultimo per una donna di 51 anni che già lavorava al 60% non ha preteso che estendesse la sua attività a tempo pieno dal momento in cui i figli sono divenuti maggiorenni, indipendentemente dal fatto che le condizioni economiche fossero sopra la media (sentenza TF 5A_474/2013, consid. 4.3, del 10 dicembre 2013). In un altro caso è stato preteso l’aumento dell’attività lavorativa per una donna di 54 anni che ha sempre lavorato a tempo parziale durante il matrimonio (sentenza TF 5A_206/2010, consid. 5, del 21 giugno 2010).
Nel caso concreto i figli sono già maggiorenni, il marito lavora con un salario basso e la moglie si è reinserita con successo nel mondo del lavoro. Dal momento in cui il Tribunale cantonale, per il tramite del suo potere di apprezzamento (DTF 127 III 136, consid. 3a; DTF 134 III 577, consid. 4), ha considerato che la moglie potesse aumentare l’attività lavorativa per lavorare a tempo pieno, partendo da una situazione di redditi bassi, ha agito conformemente al diritto.
Data modifica: 16/07/2017