Età assoluta determinante per non dover estendere l’attività lavorativa? Potere di apprezzamento dei giudici cantonali

Caso 346 del 16/12/2014

Ad un coniuge di 52 anni, che i cinque anni precedenti lavorava al 50%, può essere imputata un'attività lavorativa a tempo pieno?

In una sentenza del 27 agosto 2014 il Tribunale federale ha stabilito quanto segue:

Rientra nel potere di apprezzamento dei giudici cantonali del divorzio prevedere che ad una donna di 52 anni andrà computata un'attività lavorativa a tempo pieno, vista la sua attività a tempo parziale (50%) nei 5 anni precedenti.

Sentenza TF 5A_442/2014


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi, il marito del 1963 e la moglie del 1967, si sono sposati il 4 ottobre 2003; dalla loro unione è nata una figlia nel 2004.
Il 28 marzo 2008 il tribunale competente ha reso una decisione in ambito di misure a protezione dell'unione coniugale. Il 26 agosto 2013 è stato pronunciato il divorzio; oltre a ciò il giudice ha statuito sulle conseguenze accessorie, affidando la figlia alla madre, mantenendo congiunta l'autorità parentale, prevedendo un determinato diritto di visita e alimenti per figlia e moglie. In particolare per la moglie il giudice ha astretto il marito a pagarle un contributo di mantenimento mensile di CHF 3'000.00 fino al febbraio 2020.
La moglie ha ricorso contro tale decisione e il marito è stato successivamente astretto a pagare i seguenti alimenti a favore della moglie: CHF 6'500.00 mensili fino a marzo 2015, CHF 4'900.00 mensili fino a marzo 2020 e successivamente CHF 1'000.00 mensili vita natural durante.
Il marito ha ricorso al Tribunale federale: il suo gravame è stato respinto.

La sentenza del Tribunale federale ricorda i criteri di diritto applicabili per la determinazione del contributo di mantenimento a favore del coniuge dopo il divorzio (art. 125 CC), precisando che la questione alimentare può essere rivista dall'Alta corte se i giudici cantonali hanno abusato del proprio apprezzamento (consid. 3.1 e cfr. anche sentenza DTF 127 III 136, consid.  3a).

Il Tribunale federale ha altresì ricordato la giurisprudenza che prevede l'obbligo del genitore affidatario di riprendere una attività lavorativa a tempo parziale dai 10 anni del figlio minore e a tempo pieno dal compimento dei 16 anni del figlio minore (nel caso concreto dell'unica figlia): cfr. sentenza DTF 137 III 102, consid. 4.2.2.2 e sentenza DTF 115 II 6, consid. 3c. Ha evidenziato che questi criteri non sono regole rigide, ma linee direttrici da valutare a dipendenza di ogni caso concreto, tenuto conto segnatamente di ciò che i coniugi hanno convenuto durante la vita comune (sentenza TF 5A_70/2013 dell'11 giugno 2013, consid. 5.1; sentenza TF 5A_6/2009 del 30 aprile 2009, consid. 2.2) o le loro capacità economiche.

Nel caso concreto il Tribunale federale ha ritenuto rientrare nel largo potere di apprezzamento dei giudici cantonali (DTF 137 III 102, consid. 4.2.2.2 e DTF 134 III 577, consid. 4) le motivazioni di questi ultimi secondo cui, vista la giurisprudenza citata e le capacità finanziarie dei coniugi, alla moglie andava computata un'attività lavorativa a metà tempo dal compimento dell'undicesimo anno di età della figlia (figlia unica per la quale la madre non può contare neppure sull'aiuto di altri figli), dandole un tempo adeguato per reinserirsi nel mondo del lavoro dopo la pronuncia del divorzio; ha inoltre ritenuto corretta la considerazione secondo cui alla moglie andava computata un'attività lavorativa a tempo pieno dal 2020, nonostante l'età di 52 anni della stessa, dato che la sua età non sarà un ostacolo ad un'estensione dell'attività al 100%, visto che nei 5 anni precedenti avrà già lavorato a tempo parziale. Inoltre risulta dalla sentenza che la moglie, che ha terminato di lavorare alla nascita della figlia, ha una formazione professionale e il suo seppur fragile stato di salute non le impedirà di lavorare a tempo pieno.

Nella sentenza TF 5A_336/2015 del 3 marzo 2016 il Tribunale federale ha indicato che la regola del 10/16 anni si applica anche nei casi di genitori non coniugati.


Data modifica: 16/12/2014

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland