Caso 353 del 01/04/2015
Quale fascia delle tabelle di Zurigo risulta determinante per calcolare il fabbisogno del figlio minorenne in presenza di fratelli maggiorenni che vivono nella stessa economia domestica? Secondo quali basi di calcolo decorre una modifica del contributo alimentare per il figlio?
In una sentenza del 7 aprile 2014 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Il fabbisogno in denaro di un figlio minorenne, il quale viva in economia domestica con un fratello maggiorenne, va determinato secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo come quello di un secondo figlio e non come quello di un figlio unico.
Dovendosi in casu far decorrere i contributi alimentari dal 1° luglio 2008, occorre riferirsi alla tabella del 2008 e ancorare il fabbisogno in denaro del figlio all'indice nazionale dei prezzi al consumo da quella data.
Sentenza I CCA 11.2011.94
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Il 19 settembre 2004 la Commissione tutoria regionale 12 ha approvato una convenzione del 6 agosto 2004 in cui il padre si impegnava a versare alla madre dei contributi alimentari scalari per il figlio fino al 18° anno di età o “alla conclusione di un periodo formativo adeguato”. La convenzione prevedeva che l'obbligo di versamento sarebbe rimasto sospeso “per il periodo di convivenza dei genitori”. Tale convivenza è cessata nel dicembre del 2008.
Il 31 luglio 2009 il padre è stato convenuto in giudizio davanti al giudice per una richiesta di aumento del contributo alimentare.
Statuendo con sentenza del 24 maggio 2011, il pretore ha parzialmente accolto l'istanza.
Contro la sentenza è stato presentato appello.
Un figlio può promuovere azione contro il padre o la madre o contro ambedue per chiedere il mantenimento futuro e quello per l'anno precedente l'azione (art. 279 cpv. 1 CC). Se il contributo di mantenimento è già stato definito, egli può chiedere al giudice di aumentarlo ove le circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato stabilito “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). La modifica di un contributo presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato. La procedura non ha lo scopo infatti di correggere la decisione (o la convenzione) precedente, ma di adattare la decisione (o la convenzione) alle nuove circostanze (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1). Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano i genitori al momento in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) e la situazione nuova (sentenza ICCA 11.2012.22 del 12 marzo 2014, consid. 5).
Nel caso concreto il padre critica il modo in cui il pretore ha calcolato il fabbisogno del figlio. Ricorda che il figlio vive nella stessa economia domestica con due fratellastri ormai maggiorenni, sicché il suo fabbisogno in denaro dovrebbe rimanere quello di un terzo figlio (nel senso delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui la prassi ticinese fa costante riferimento).
Il Tribunale d'appello ha già avuto modo di rammentare che il fabbisogno in denaro di un figlio minorenne, il quale viva in economia domestica con un fratello maggiorenne, va determinato secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo come quello di un secondo figlio e non come quello di un figlio unico (RtiD II-2006 pag. 693 n. 43c).
Nell'attuale fattispecie la questione è di sapere se dopo la maggiore età del primo fratellastro il figlio minorenne vada considerato alla stregua di un secondogenito e dopo la maggiore età del secondo fratellastro alla stregua di un figlio unico.
Orbene, la risposta a tale quesito dipende da una prognosi sul futuro dei fratellastri dopo la maggiore età. Se al compimento dei 18 anni costoro avranno terminato la formazione scolastica o professionale, il fabbisogno in denaro del figlio minorenne andrà stimato come quello di un secondo figlio, rispettivamente di un figlio unico. Se invece essi saranno ancora a carico dei genitori, non v'è ragione perché venga ignorata la loro presenza nell'economia domestica della madre.
Infine, dovendosi far decorrere i contributi alimentari dal 1° luglio 2008, il Tribunale d'appello ha indicato che occorre riferirsi alle tabelle di Zurigo del 2008 e ancorare il fabbisogno in denaro del figlio all'indice nazionale dei prezzi al consumo da quella data, per il che i contributi si trovano a seguire automaticamente l'evoluzione del rincaro (analogamente: sentenza ICCA 11.2007.109 del 25 luglio 2011, consid. 6).
Data modifica: 01/04/2015