Fatti nuovi che giustificano la modifica dell’autorità parentale esclusiva in autorità parentale congiunta

Caso 412 del 16/10/2017

Quali sono le condizioni che giustificano l’accoglimento di una richiesta di autorità parentale congiunta partendo da una situazione in cui l’autorità parentale è esercitata da un solo genitore?

In una sentenza del 30 maggio 2017 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Per i figli nati prima del 1° luglio 2014 era possibile chiedere l’estensione dell’autorità parentale esercitata da un solo genitore ad entrambi a condizione che l’istanza fosse presentata prima della scadenza di un anno prevista dalle norme transitorie della nuova legge.  Successivamente ciò è ancora possibile ma occorrono fatti nuovi ed importanti, nonché la dimostrazione che l’autorità parentale congiunta sia atta a tutelare il bene del figlio.

Sentenza TF 5A_30/2017


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Le parti sono genitori non coniugati di un figlio nato nel 2011 e si sono separate nel giugno 2014. Nel 2012 avevano sottoscritto un contratto di mantenimento allora approvato dall’autorità tutoria. In quell’occasione non vi è stata alcuna richiesta di modifica dell’autorità parentale, che già era ed è rimasta esercitata dalla sola madre. Il 10 dicembre 2015 il padre ha chiesto di poter esercitare l’autorità parentale congiunta, istanza a cui la madre si è opposta. In primo grado il padre ha ottenuto una decisione positiva per l’esercizio congiunto dell’autorità parentale, ma la decisione è stata in seguito riformata in appello. Il padre ha portato la questione dinanzi al Tribunale federale, tuttavia senza successo.

Il ricorrente invoca la violazione dell’art. 298d CC e dell’art. 12 cpv. 4 Titolo finale del CC.
L’art. 12 cpv. 4 Titolo finale del CC prevede che se all'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013 (vale a dire il 1° luglio 2014, n.d.r.) l’autorità parentale spetta a un solo genitore, l'altro genitore può, entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo diritto (ossia entro il 30 giugno 2015, n.d.r.), chiedere all'autorità competente di disporre l'autorità parentale congiunta. Al di là di questo termine ed in assenza dell’accordo dell’altro genitore detentore dell’autorità parentale (art. 298a CC), il richiedente l’autorità parentale congiunta dovrà basare la propria richiesta sulla presenza di fatti nuovi importanti ai sensi dell’art. 298d cpv. 1 CC. In applicazione dell’art. 298d CC, in vigore dal 1° luglio 2014, il cui tenore è simile a quanto prevede l’art. 134 cpv. 1 CC, ad istanza di un genitore, del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio. La modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale o di una delle sue componenti è subordinata a due condizioni: da un lato l’esistenza di fatti nuovi (ed importanti) e dall’altro che la modifica intervenga per il bene del minore. Anche se l’instaurazione dell’autorità parentale congiunta in sostituzione di quella esclusiva non dovrebbe dipendere da criteri di apprezzamento troppo restrittivi, il genitore privato fino a quel momento dell’autorità parentale che presenta la richiesta dopo la scadenza dell’anno di cui all’art. 12 cpv. 4 Titolo finale del CC deve dimostrare l’esistenza di fatti nuovi ed importanti che impongano per il bene del minore la rinuncia della prosecuzione dell’autorità parentale esclusiva.

Il padre ha fatto valere che la separazione con la madre costituiva un fatto nuovo tale da giustificare l’entrata in materia per una modifica dell’autorità parentale, da esclusiva a congiunta. Tuttavia i giudici cantonali e federali hanno respinto questa censura, dal momento in cui per i figli nati prima del 1° luglio 2014 la novità del fatto che giustifica la modifica dell’autorità parentale si valuta in base alla scadenza del termine di un anno previsto dall’art. 12 cpv. 4 Titolo finale del CC; dato che nel caso concreto la separazione tra le parti è precedente il 30 giugno 2015 manca con ciò l’adempimento della condizione della sussistenza del fatto nuovo prevista all’art. 298d cpv. 1 CC. Visto quanto precede, risulta inutile esaminare gli altri motivi evocati dal padre precedenti il 30 giugno 2015, anche se riguardano l’interesse del minore. Diverso è per contro l’esame dei fatti evocati dal padre e che sono posteriori al 30 giugno 2015 (ad es. la nascita di una sua seconda figlia e altro). Per questi fatti il ricorrente avrebbe dovuto tuttavia dimostrare che il bene del minore sarebbe attualmente compromesso dall’esercizio esclusivo dell’autorità parentale da parte della madre e che l’interesse del figlio sarebbe meglio preservato con un passaggio all’autorità parentale congiunta. In particolare il ricorrente non ha neppure asserito che la madre non proteggesse il figlio nella sua salute, sicurezza o condizioni educative, rispettivamente che la stessa con un suo agire o non agire metterebbe in pericolo lo sviluppo psicologico o educativo del figlio.

Il Tribunale federale conclude con il dire che quale genitore non detentore dell’autorità parentale il padre dovrà comunque essere informato dell’eventuale modifica del luogo di residenza del figlio (art. 301a cpv. 3 CC) ed essere informato ed ascoltato prima dell’adozione di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio (art. 275a CC).


Data modifica: 16/10/2017

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