Caso 394 del 16/01/2017
In una sentenza del 24 novembre 2016 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
I fatti nuovi possono essere presentati in appello solo se sono date le condizioni di cui all’art. 317 cpv. 1 CPC, altrimenti occorre procedere con un’azione di modifica della decisione.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi sono genitori di due figli minorenni e vivono separati dal 2012. In prima istanza il 20 febbraio 2014 è stata resa una decisione di misure a tutela dell’unione coniugale, con la quale sono stati tra l’altro previsti determinati contributi di mantenimento a carico del marito e a favore dei figli, da versarsi alla moglie quale genitore affidatario.
Il marito ha impugnato il 24 novembre 2014 la decisione dinanzi al Tribunale cantonale; egli ha anche invocato un fatto nuovo, vale a dire di essere stato licenziato dal 1 luglio 2014. I giudici cantonali hanno respinto il suo appello con decisione del 2/16 giugno 2015 e pertanto egli ha impugnato la decisione al Tribunale federale il 14 ottobre 2015. Prima dell’inoltro dell’appello il 9 settembre 2014 il marito ha inoltrato anche una procedura di modifica della decisione di misure a protezione dell’unione coniugale, che risulta essere ancora pendete.
La questione da dirimere è quella di sapere se un fatto nuovo che giustificherebbe una modifica della decisione precedente debba essere invocato nell’ambito di un appello (art. 317 CPC) oppure nell’ambito di una procedura di modifica della decisione con cui sono stati statuiti i contributi alimentari (art. 129, 134, 179 o 276 CC).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale fatti nuovi sopraggiunti dopo la decisione d’appello, non possono fare oggetto di una revisione (art. 328 cpv. 1 let. a, seconda frase CPC) e vanno fatti valere con una nuova procedura (DTF 142 III 413).
L’azione di modifica dei contributi alimentari è ai sensi della giurisprudenza una nuova azione e permette di far valere i nova propriamente e impropriamente detti, a condizione che questi ultimi non fosse possibile sollevarli nella procedura anteriore. Nella misura in cui è possibile far valere in più procedure dei nova (in appello e in sede di azione di modifica), il Tribunale federale, ribadendo la sua precedente giurisprudenza non pubblicata, indica che i fatti nuovi possono essere presentati in appello solo se sono date le condizioni di cui all’art. 317 CPC, altrimenti occorre procedere con un’azione di modifica della decisione.
Nel caso concreto il Tribunale federale ha ritenuto che lo statuto di disoccupato del ricorrente è da considerare un nova propriamente detto che può essere invocato nell’ambito della procedura d’appello ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 let. a CPC e pertanto ha accolto il ricorso del marito nella misura in cui i giudici d’appello non hanno considerato tale fatto.
Data modifica: 16/01/2017