Fatti nuovi in procedura di appello

Caso 309 del 01/05/2013

In caso di ricorso in appello contro una decisione di prima istanza, è possibile invocare fatti nuovi?

In una sentenza del 28 agosto 2012 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

L'art. 317 cpv. 1 CPC regola in maniera completa e autonoma la possibilità delle parti di invocare fatti e mezzi di prova nuovi. L'applicazione per analogia in sede di appello dell'art. 229 cpv. 3 CPC, che concerne la procedura di prima istanza, è dunque esclusa.

Sentenza DTF 138 III 625


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La fattispecie in questione esula dal campo del diritto di famiglia, ma ha anche per il medesimo una portata rilevante. Tratta di una situazione in cui una parte ha ricorso in appello contro una decisione di prima istanza e ha chiesto solo in quella sede (e non in prima istanza) l'assunzione testimoniale di due medici.
Il Tribunale di seconda istanza ha respinto l'assunzione di tali nuove prove, indicando che il ricorrente avrebbe potuto dar prova della necessaria diligenza e notificarle davanti al primo giudice, dato che non erano rilevanti per fatti nuovi (art. 317 cpv. 1 let. b) CPC).
Tuttavia il ricorrente ha fatto notare che in quel caso è applicabile la procedura semplificata (art. 243 CPC-CH) e pertanto il giudice deve stabilire i fatti d'ufficio (art. 247 al. 2 let. a CPC-CH) e si tratterebbe dunque di un caso in cui una norma speciale stabilisce il principio inquisitorio al posto di quello dispositivo (art. 55 CPC-CH). Quindi il ricorrente ha sostenuto che occorrerebbe applicare in appello per analogia l'art. 229 cpv. 3 CPC-CH - di regola applicabile alla procedura in prima istanza - che prescrive che quando il giudice stabilisce i fatti d'ufficio ammette la produzione di fatti nuovi e nuove prove fino alla deliberazione della sentenza.

Nel caso concreto il Tribunale federale ha indicato che l'opinione della dottrina maggioritaria (come quella del ricorrente), secondo cui l'art. 229 cpv. 3 CPC-CH sarebbe applicabile per analogia in caso di appello se la procedura impone l'accertamento d'ufficio dei fatti, non può essere condivisa. L'art. 317 CPC-CH indica le condizioni per poter portare fatti e nuove prove in sede di appello e tale norma non contempla alcun rinvio, né alcuna norma speciale per la procedura semplificata o per i casi in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti. Anzi, un tale rinvio è stato esplicitamente tolto nell'ambito dei lavori parlamentari che hanno portato alla redazione del Codice di diritto processuale svizzero. Leggendo l'art. 317 cpv. 1 CPC-CH si capisce che esso regola in maniera completa ed autonoma la possibilità per le parti di invocare fatti e mezzi di prova nuovi. Dalla sistematica della legge risulta chiaramente che l'art. 229 cpv. 3 CPC-CH si applica solo alla procedura di prima istanza.

Nell'ambito delle procedure di misure a protezione dell'unione coniugale è applicabile la procedura sommaria ai sensi dell'art. 271 let. a) CPC-CH. Il Giudice accerta d'ufficio i fatti (art. 272 CPC-CH). Pertanto, viste le considerazioni che precedono, gli stessi principi valgono anche in ambito di misure a protezione dell'unione coniugale (cfr. anche sentenza del Tribunale d'appello di Lugano I CCA 11.2012.1 del 17 aprile 2013), vale a dire che la possibilità di portare in appello fatti e nuovi mezzi di prova è retta esclusivamente dall'art. 317 CPC-CH, ossia:

nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:

a.
vengono immediatamente addotti; e
b.
dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.

 


Data modifica: 01/05/2013

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