Fisco: deduzioni sociali e periodo determinante a partire dal quale è possibile la deduzione degli alimenti

Caso 364 del 01/10/2015

Quale dei due coniugi può vedersi applicare a livello fiscale le deduzioni sociali per figli a carico? A partire da quando il coniuge debitore degli alimenti può dedurre fiscalmente gli alimenti?

In una sentenza del 26 novembre 2014 il Tribunale d’appello di Lugano, Camera di Diritto Tributario, ha stabilito quanto segue:

Il coniuge che versa alimenti per i figli minorenni, affidati in custodia all’altro coniuge, non ha diritto alla deduzione sociale per figli pro rata temporis. Per il riconoscimento delle deduzioni sociali è determinante la situazione alla fine del periodo fiscale.

Nell’anno in cui interviene la separazione, i coniugi sono tassati separatamente per l’intero periodo fiscale. Il coniuge che versa gli alimenti può dedurre dal suo reddito imponibile i contributi versati effettivamente dal momento della separazione.
Sentenza 80.2014.10/11 = RTiD I 2015, 1t


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nel corso di un’udienza del 16 luglio 2012 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati. Le parti hanno stabilito che la separazione avesse effetto retroattivo a partire dal 1° aprile 2012. Hanno inoltre pattuito che l’abitazione coniugale fosse attribuita alla moglie, con la custodia dei due figli della coppia. In merito ai contributi di mantenimento per la moglie e i due figli, il marito si è impegnato a versare mensilmente determinati contributi alimentari.

Nella decisione di tassazione IC/IFD 2012, l’Ufficio di tassazione ha permesso alla sola moglie, coniuge beneficiario degli alimenti, di poter applicare la deduzione sociale per figli e non ha riconosciuto al marito la deduzione dei contributi per il mantenimento per i figli e per la moglie per l’intero anno fiscale, ma unicamente da luglio 2012, cioè a partire dal momento dell’udienza tenutasi davanti al Pretore.
Il marito/contribuente ha interposto reclamo.

Relativamente alla prima censura, vale a dire la mancata possibilità di vedersi riconosciuta la deduzione sociale per figli, il Tribunale d’appello ha fatto riferimento alla recente sentenza del Tribunale federale 2C_1145/2013 e 2C_1146/2013, consid. 5.2.1, del 20 settembre 2014, dove è stato indicato che vi sono regole che rientrano fra quelle semplificazioni e quegli schematismi che si riscontrano nel diritto tributario nell’interesse della praticabilità e che sono ammessi fintantoché non entrano in contrasto troppo forte con il principio di uguaglianza (sentenza cit., consid. 5.2.2). Il versamento della pensione alimentare costituisce uno spostamento di risorse: colui che riceve la pensione l’utilizza per i bisogni propri e dei figli in aggiunta alle sue risorse personali a cui la pensione è assimilata e sulla quale è imposto.
La conseguenza di ciò è che questo, e solo questo genitore, che sul piano fiscale provvede al sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, ha diritto alla deduzione sociale per i figli.
Ritenuto dunque che nel caso concreto i presupposti per ottenere la deduzione non erano adempiuti al 31 dicembre del periodo fiscale (31.12.2012), al marito non è stato riconosciuto il diritto, per quel periodo, alla deduzione sociale (integrale e tantomeno parziale) richiesta.

Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato la mancata deduzione «degli alimenti prelevati in contanti dalla moglie o versati dal sottoscritto [il contribuente] nel periodo precedente al verbale di udienza». Si è riferito al fatto che, prima dell’udienza dinanzi al pretore, nella quale è stata autorizzata la separazione dei coniugi, ha sostenuto le spese di mantenimento dei figli e della consorte senza poter dedurre gli alimenti.
Nel caso concreto il verbale di udienza, datato 16 luglio 2012, prevede la separazione dei coniugi con effetto retroattivo al 1° aprile 2012. Visto il corto lasso di tempo trascorso tra la separazione di fatto e l’udienza dinanzi al pretore, il Tribunale d’appello ha ritenuto che si potesse accordare l’effetto retroattivo anche al versamento dei contributi per il mantenimento dei figli e della consorte, ma la deduzione è stata riconosciuta soltanto per l’ammontare stabilito dal verbale di udienza.

Sulle deduzioni fiscali nell'anno in cui il figlio diviene maggiorenne e la sintesi della giurisprudenza sulle deduzioni fiscali dei figli in caso di separazione dei genitori, cfr. sentenza TF 2C_905/2017 dell'11.marzo 2019.

Nella sentenza DTF 143 I 321 il Tribunale federale si è occupato di una situazione in cui ha dovuto statuire sulla tariffa applicabile alle coppie divorziate, valutando la situazione di una coppia divorziata con autorità parentale congiunta e custodia condivisa su due figli minorenni che vivono e si spostano insieme, di cui uno solo beneficia di un contributo alimentare. Ha precisato che la soluzione cantonale (Canton Neuchâtel) che consiste nell'applicare la tariffa per coppie sposate al genitore che riceve il contributo alimentare per uno dei due figli, quando il debitore del contributo alimentare si assume principalmente il mantenimento dell'altro figlio, non è arbitraria. Ha confermato la giurisprudenza che esclude l'applicazione multipla della tariffa per coppie nei confronti di contribuenti separati o divorziati.

Sull'aliquota ordita spettante al genitore con il reddito inferiore cfr. anche Andrea Pedroli, Novità giurisprudenziali nel campo del diritto tributario, in DTiD II-2016, pag. 574-576.

Per il resto cfr. anche caso 199.


Data modifica: 27/11/2020

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