Imposizione di un reddito ipotetico nel caso di trasferimento del domicilio all’estero

Caso 184 del 02/12/2007

E’ possibile conteggiare un reddito ipotetico al debitore alimentare che si trasferisce all’estero?

In una sentenza dell’8 giugno 2007*, il Tribunale Federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il debitore di contributi alimentari è di principio libero di trasferire il proprio domicilio all’estero. Una riduzione del suo reddito a ciò connessa non comporta una riduzione dei contributi alimentari, nella misura in cui è possibile ed esigibile dal debitore che eserciti un’attività lavorativa in Svizzera.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Sul concetto di reddito ipotetico si fa riferimento al caso-59 e relativi riferimenti.
Nel caso concreto il marito, di nazionalità algerina (e canadese), si è spostato a Ginevra con una cittadina algerina il 30 agosto 2002 e dalla loro unione è nato un figlio in data 20 maggio 2003. I coniugi si sono separati di fatto il 1° febbraio 2004 e il Tribunale di prima istanza è stato adito con una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale.
Il marito svolgeva un'attività lavorativa in Svizzera ma, appoggiandosi su certificati medici attestanti un suo stato depressivo derivante dalla separazione dalla moglie e dal figlio, durante la procedura giudiziaria si è trasferito in Algeria presso la sua famiglia di origine, per riprendere le forze, e ha cominciato a svolgere un'attività lavorativa con un reddito notevolmente più basso rispetto a quanto percepiva precedentemente in Svizzera.
Il Tribunale federale indica che ognuno è libero di trasferire il proprio domicilio all'estero, ma la perdita di reddito che ne deriva non può essere fata valere a scapito del creditore alimentare se può continuare a lavorare in Svizzera e guadagnare quanto percepiva precedentemente ed è possibile esigere ciò (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5C.154/1996 del 2 settembre 1997, consid. 3b).
Nel caso concreto i fatti hanno condotto i Giudici a ritenere applicabile il principio del reddito ipotetico, non ritenendo giustificata la riduzione delle entrate del debitore alimentare trasferitosi all'estero.

* Sentenza non pubblicata sulla raccolta ufficiale del Tribunale federale:, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5A_98/2007 (cfr. anche FamPra.ch, 4/2007, N. 83).


Data modifica: 02/12/2007

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland