Impossibilità di pretendere la continuazione dell’unione coniugale fino alla scadenza di un periodo di separazione di fatto di quattro anni – motivi gravi

Caso 21 del 15/09/2000

Quali sono i gravi motivi previsti all’art. 115 CC, secondo cui si può pretendere che l’unione coniugale sia sciolta prima dello scadere di quattro anni di separazione di fatto?

In quattro sentenze*, rispettivamente l’Obergericht del Canton Zurigo e il Bezirksgericht di Bülach hanno stabilito quanto segue:

  • Un’infrazione penale commessa da uno dei coniugi verso l’altro può costituire grave motivo quando configura un reato rilevante nell’ottica dell’art. 477 cpv. 1 CC (diseredazione) o rientra nell’ambito di applicazione degli art. 138 vCC e 139 vCC, purché non si possa ragionevolmente pretendere dall’altro coniuge la continuazione dell’unione coniugale sino alla scadenza quadriennale (Obergericht del Canton Zurigo del 02.03.2000);
  • Se il reato penale non è diretto nei confronti dell’altro coniuge, questi può invocare quale grave motivo il pregiudizio cagionatogli dal procedimento penale del consorte nonché il grave turbamento patito a causa dei resoconti diffusi dai mass media e ciò deve condurre a non poter più ragionevolmente pretendere la continuazione dell’unione coniugale sino alla scadenza quadriennale (Obergericht del Canton Zurigo dell’08.05.2000);
  • L’art. 142 vCC non è ormai più applicabile in alcun modo nel nuovo diritto e anche per le cause iniziate prima della sua entrata in vigore (vale a dire prima del 1° gennaio 2000) non si può ritenere quale motivo grave il concetto di profonda ed insanabile turbativa dell’unione coniugale ai sensi dell’art. 142 vCC (Obergericht del Canton Zurigo dell’08.05.2000);
  • Una relazione adulterina con contestuale inizio di convivenza può costituire motivo grave e legittimare l’altro coniuge a domandare il divorzio senza che si possa pretendere la continuazione dell’unione coniugale sino alla scadenza quadriennale, se tale convivenza dovesse dimostrarsi duratura (Bezirksgericht di Bülach del 02.03.2000).

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Le sentenze sopra citate costituiscono praticamente le prime in merito all'applicazione del nuovo art. 115 CC, che prevede:

"Un coniuge può domandare il divorzio prima della scadenza del termine di quattro anni quando per motivi gravi che non gli sono imputabili non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell'unione coniugale"

I criteri di applicazione del nuovo art. 115 CC erano attesi, siccome se da un lato il nuovo diritto ha l'intento di togliere completamente (o quasi) dal diritto del divorzio il concetto di colpa precedentemente in vigore, dall'altro vi erano alcuni dubbi che la giurisprudenza potesse far rientrare nuovamente tale concetto nell'applicazione ad es. dell'art. 115 CC.
In realtà l'opinione più diffusa era che i motivi, per cui si poteva derogare alla scadenza quadriennale in caso di opposizione dell'altro coniuge al divorzio, dovessero essere veramente gravi e non si doveva trattare del "semplice" adulterio, per il quale vi sono state numerose istruttorie che tanto hanno occupato i nostri Tribunali negli anni passati (con testimonianze, rapporti investigativi, ecc.).
La quarta massima sopra scritta lascia a prima vista perplessi e potrebbe far credere alla possibilità del ritorno del concetto di colpa del vecchio diritto; in realtà la sentenza da cui è tratta la massima definisce quali criteri devono essere presi in considerazione per giudicare l'esistenza o meno di motivi gravi del nuovo art. 115 CC, chiarendo che anche una relazione adulterina e addirittura una breve convivenza (che se causali costituivano una chiara colpa sotto l'egida del vecchio diritto) non sono sufficienti per assurgere a motivi gravi giusta l'art. 115 CC.

Riassumendo, i criteri presi in considerazione dalle sentenze sopra citate sono di natura oggettiva e soggettiva, e meglio:

  • l'elemento oggettivo può costituire in un grave reato penale, in un adulterio causale con il dissesto familiare e che porta ad una convivenza duratura;
  • l'elemento soggettivo esiste quando non si può ragionevolmente pretendere dal coniuge richiedente il divorzio la continuazione dell'unione coniugale sino alla scadenza quadriennale (vale a dire quattro anni di separazione di fatto).

Queste sentenze sono le prime sull'interpretazione dell'art. 115 CC e sarà naturalmente la giurisprudenza del Tribunale federale che dovrà confermare i criteri o porne degli altri.
A mio modo di vedere, è chiaro che per evitare di svuotare il senso dell'art. 114 CC (dovere di attesa di quattro anni, in caso di opposizione di un coniuge al divorzio) la giurisprudenza dovrà essere più che mai rigida nell'interpretare il concetto di motivi gravi. Ci si deve in particolare domandare se sia veramente opportuno considerare l'adulterio quale motivo grave giustificante l'applicazione dell'art. 115 CC, o se tale concetto non vada considerato salvo casi veramente gravi (pluriadulterio in uno spazio di tempo ridotto, relazioni omosessuali, ecc.), vale a dire casi scioccanti.

* Sentenza pubblicata in FAMPRA 3/2000, pag. 518 e ss (su internet si trova solo la massima, mentre l'intera sentenza è pubblicata sulla rivista).

Segnalo in particolare la nota in calce alle quattro sentenze dell'avv. Roland Fankhauser di Basilea.

Si rende attenti che dal 1. giugno 2004 la durata del periodo di separazione è stata portata da quattro a due anni (ndr).


Data modifica: 15/09/2000

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