Impugnabilità di un decreto supercautelare

Caso 261 del 16/04/2011

E’ impugnabile un decreto supercautelare?

In una sentenza del 28 gennaio 2011 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Provvedimenti superprovvisionali non possono essere oggetto di appello né di reclamo, a meno che il Giudice si sia limitato a respingere un provve­dimento superprovvisionale.

Tuttavia il Tribunale federale nella sentenza DTF 137 III 417 del 4 ottobre 2011 ha escluso la possibilità di impugnare qualsivoglia decreto supercautelare.

 

Sentenza I CCA 11.2011.4 del 28.01.2011


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero. Il nuovo codice ha rimpiazzato il 26 codici cantonali i quali, per le procedure giudiziarie avviate dopo il 1° gennaio 2011, hanno perso di valore.
Il diritto transitorio prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero si applica il diritto procedurale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC-CH). Tuttavia l'art. 405 cpv. 1 CPC-CH precisa che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione.

Il caso qui trattato si riferisce ad un decreto supercautelare emanato il 31 dicembre 2010, ma ricevuto dalle parti i primi di gennaio 2011. Ora per “comunicazione” non si intende la data in cui il primo Giudice ha statuito o ha spedito la sentenza, bensì la data che fa decorrere il termine di ricorso (Frei/Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 4 ad art. 405), ovvero quella in cui avviene la notificazione. Per cui, come nel caso concreto, nel caso in cui la notificazione sia avvenuta dopo l'entrata in vigore del Codice di procedura civile svizzero, al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura civile cantonale.

Le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” con un valore patrimoniale sono impugnabili mediante appello (art. 308 CPC-CH) o reclamo (art. 319 CPC-CH), a dipendenza del valore litigioso.
Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, in ogni modo, la decisione dev'essere stata presa dal Giudice dopo avere sentito la controparte. Provvedimenti superprovvisionali non possono essere oggetto di appello né di reclamo (FF 2006 pag. 6729 in alto), a meno che il Giudice si sia limitato a respingere un provve­dimento superprovvisionale.
L'art. 265 cpv. 1 e 2 CPC-CH non prevede più in effetti, come l'art. 379 cpv. 2 CPC ticinese, che in simile ipotesi l'istante possa chiedere al Giudice entro dieci giorni di accogliere la richiesta previo contraddittorio.
Qualora infine un provvedimento superprovvisionale sia in parte accolto e in parte respinto, la decisione del Giudice è – per principio – insindacabile, dovendosi attendere che la controparte sia stata sentita nella misura in cui il provvedimento è stato accolto; dandosi particolare urgenza (“pericolo d'elusione”), tuttavia, non è esclusa l'impugnabilità immediata della decisione nella misura in cui il provvedimento superprovvisionale è stato respinto (Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 34 ad art. 308, pag. 1854).

Nella fattispecie il Pretore ha accolto appieno la richiesta cautelare dell'istante, per cui l'appello della controparte è stato giudicato irricevibile.

Come indicato sopra, il Tribunale federale nella sentenza DTF 137 III 417 del 4 ottobre 2011 ha escluso la possibilità di impugnare qualsivoglia decreto supercautelare.


Data modifica: 16/04/2011

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