Impugnabilità di un provvedimento supercautelare ev. emesso nelle more istruttorie

Caso 311 del 01/06/2013

Un provvedimento supercautelare è impugnabile? E un un provvedimento supercautelare nelle more istruttorie?

In due sentenze, entrambe del 22 dicembre 2011, il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Un provvedimento supercautelare, emesso immediatamente e senza sentire la controparte, non è mai un atto impugnabile. Mentre i decreti cautelari emessi «nelle more istruttorie» sono equiparabili a decreti supercautelari non impugnabili?

Sentenze I CCA 11.2011.126 e I CCA 11.2011.186


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nella prima sentenza (I CCA 2011.126) i coniugi si sono sposati il 5 gennaio 2000. Dal matrimonio sono nate due figlie, rispettivamente l'8 settembre 2002 e il 20 novembre 2006. Il 6 giugno 2011 il marito si è rivolto al Pretore con un'istanza di misure a protezione del­l'unione coniugale. All'udienza del 27 giugno 2011, indetta per la discussione, il Pretore ha omologato un accordo cautelare concluso tra le parti in virtù del quale l'abitazione coniugale è stata attribuita al marito, con impegno della moglie di cercare una nuova sistemazione entro il 31 luglio 2011 e le figlie sono state affidate alla madre (riservato il diritto di visita paterno). Con decisione superprovvisionale del 18 agosto 2011 il Pretore, preso atto di un rapporto dell'Ufficio famiglie e minorenni, ha privato entrambi i genitori della custodia parentale sulle figlie, ha collocato queste ultime e ha sospeso le relazioni personali dei genitori. Il 1° settembre 2011 la moglie ha instato per la modifica della decisione citata nel senso di ordinare il rientro delle figlie al proprio domicilio o, quanto meno, di ripristinare contatti regolari con loro. Con “decreto supercautelare” del 7 settembre 2011 il Pretore ha respinto l'istanza. Contro la decisione appena citata la moglie insorta al Tribunale d'appello con un appello dell'11 settembre 2011 in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di ripristinare le relazioni personali con le figlie in almeno un incontro settimanale.

In una sentenza del 4 ottobre 2011, pubblicata in DTF 137 III 417 (v. anche caso-261), il Tribunale federale, dopo avere ricordato che per il Codice di diritto processuale civile svizzero i provvedimenti “supercautelari” ordinati non sottostanno a impugnazione come tali, ha ritenuto, sulla scorta di diverse opinioni dottrinali, che ciò valesse anche in caso di reiezione della richiesta di provve­dimento superprovvisionale (consid. 1.3; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_638/2011 del 21 ottobre 2011 consid. 1 e 2). In tali circostanze il “decreto supercautelare” del 7 settembre 2011 non è dunque stato considerato un atto impugnabile. Ne segue che, improponibile, l'appello è stato dichiarato irricevibile.

Nella seconda sentenza (I CCA 11.2011.186) il Pretore ha convocato le parti per una discussione cautelare all'udienza del 10 ago­sto 2011. L'istruttoria cautelare ha seguito il suo corso. La moglie ha poi scritto il 28 novembre 2011 al Pretore, sollecitando una diffida ai debitori del convenuto (sotto comminatoria dell'art. 292 CP) per quanto riguarda il contributo alimentare stabilito in suo favore in un precedente decreto supercautelare del 26 luglio 2011. Con ulteriore decreto supercautelare (esplicitamente designato come tale) del 30 novembre 2011 il Pretore ha accolto la richiesta e ordinato al datore di lavoro del marito, di trattenere dallo stipendio o da ogni altra indennità di pertinenza di del marito la somma degli alimenti, riversandola direttamente alla moglie. Contro il decreto appena citato il marito è insorto il 7 dicembre 2011 al Tribunale d'appello per ottenere che il decreto in questione fosse annullato.

Nel nuovo diritto di procedura a un'istanza di provvedimenti cautelari il giudice fa seguire un'udienza, salvo che i fatti siano chiari o non controversi in base agli atti scritti delle parti (art. 273 cpv. 1 CPC, cui rinvia per analogia all'art. 276 cpv. 1 seconda frase CPC). E l'udienza deve consentire alle parti di esprimersi appieno, come l'udienza che il giudice indice quando adotta provvedimenti superprovvisionali, la quale deve permettergli di pronunciare “senza indugio” sull'istanza cautelare (art. 265 cpv. 2 CPC). Ora, pronunciare senza indugio sull'istanza cautelare significa statuire “definitivamente” (per quanto definitiva possa essere una decisione cautelare), precisando se il decreto supercautelare va confer­mato, riformato o annullato. Se le parti non hanno ancora avuto modo – come in concreto – di determinarsi sulle risultanze istruttorie, il giudice non può fondarsi su queste ultime ai fini della decisione e non può statuire “definitivamente” sull'istanza cautelare. Ne segue che un decreto cautelare emesso nelle more istruttorie non può considerarsi appellabile a norma dell'art. 308 cpv. 1 lett. b CPC. Le parti devono essere consapevoli che, fino al momento in cui non è in grado di emanare una decisione di verosimiglianza (al proposito si applicano per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale: FF 2006 pag. 6730 n. 5.20.1), il giudice non è in grado nemmeno di emanare una decisione impugnabile. Il giudice, a suo turno, deve limitare l'istruttoria al necessario, la trattazione di un procedimento cautelare dovendo rispettare tempi stretti. Quanto alla discussione dei decreti cautelari emanati nelle more istruttorie, essa può senz'altro avvenire davanti al giudice di primo grado (che già conosce gli atti), nel segno di una ragionevole economia processuale. L'autorità di ricorso statuirà una tantum, quando il giudice sarà stato in grado di emanare un provvedimento cautelare “definitivo”.
Se ne conclude che nel caso specifico la decisione impugnata del 30 novembre 2011 va equiparata a un decreto “supercautelare” (o ”superprovvisionale”), non suscettivo di rimedi giuridici. L'appello è stato di conseguenza dichiarato irricevibile.

Per la portata di questa seconda sentenza del Tribunale d'appello, attiro tuttavia l'attenzione sulla sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 139 III 86, consid. 1, del 9 gennaio 2013, laddove l'Alta Corte ha deciso che "l'on ne saurait assimiler à une telle protection superprovisoire des mesures prononcées après audition des parties, et susceptibles de rester en vigueur durant un laps de temps important" ammettendo in tal caso la loro impugnabilità; il caso concreto tratta di misure supercautelari riattivate a seguito dell'accoglimento di un ricorso contro un decreto cautelare annullato dal Tribunale superiore, ma non vedo motivi per non trattare allo stesso modo tutte le decisioni superprovvisionali emesse dopo il contraddittorio.
Nella sentenza TF 5A_554/2014 del 21 ottobre 2014 si legge come secondo il Tribunale federale "les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC)".
Sull'argomento cfr. anche Francesco Trezzini, Il contributo della vicenda Nespresso ai provvedimenti cautelari del CPC, in RSPC 3/2013.

V. ancora I CCA 11.2016.95 del 03.10.2016.

Per quanto concerne la possibilità di impugnare provvedimenti supercautelari nell'ambito della protezione degli adulti cfr. DTF 140 III 289 e dei minori v. anche sentenza DTF 140 III 529 (revoca della custodia).


Data modifica: 01/06/2013

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