Caso 130 del 04/07/2005
Come si calcola l’indennità adeguata prevista all’art. 124 CC?
In una sentenza del 30 agosto 2004*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Qualora il coniuge per il quale è sopraggiunto il caso di previdenza disponga quale attivo unicamente di una rendita, l’indennità dovuta all’altro coniuge è da stabilire sotto forma di rendita quale attivo o passivo non trasmissibile per successione e non di prestazione in capitale. Quando il caso di previdenza è sorto molti anni prima del divorzio, l’ammontare della rendita non viene determinato sulla base dei principi dell’art. 122 CC (divisione a metà di un capitale di previdenza ipotetico); determinanti in siffatti casi sono soprattutto i concreti bisogni di previdenza dei due coniugi.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La sentenza in questione dà alcuni elementi che permettono di concretizzare il concetto di "indennità adeguata" previsto all'art. 124 CC, tenuto conto che il risultato sottostà anche al principio dell'equità, per cui non si tratta di un mero calcolo matematico.
Per chiarire le considerazioni giuridiche, occorre dapprima schematizzare alcune date.
Date delle principali sentenze:
- 03.03.2000: sentenza di prima istanza (divorzio);
- 29.11.2002: sentenza del Tribunale d'appello (Obergericht di Zurigo);
- 30.08.2004: sentenza del Tribunale federale.
Date di nascita:
- 17.03.1936: marito;
- 07.02.1941: moglie:
Date di pensionamento:
- 30.11.1991: prepensionamento del marito;
- 17.03.2001: conseguimento età AVS del marito (65 anni);
- 07.02.2004: conseguimento età AVS della moglie (63 anni).
In data 30.11.1991 il marito è stato prepensionato, per cui al caso concreto non risulta applicabile l'art. 122 CC, bensì l'art. 124 CC.
Occorre dunque procedere con due passi: il primo calcolare la prestazione di libero passaggio al momento del divorzio (03.03.2000), rispettivamente del sopraggiungere del caso di previdenza (30.11.1991) e operare un calcolo ipotetico della metà della prestazione di libero passaggio ai sensi dell'art. 122 CC; il secondo, tenendo conto del risultato ottenuto, verificare le necessità previdenziali dei coniugi (DTF 129 III 481, consid. 3.4.1, pag. 488).
Di principio il versamento ai sensi dell'art. 124 CC viene effettuato sotto forma di capitale; quale modalità di pagamento è pure possibile il pagamento rateale del capitale determinato (l'importo cade dunque quale debito nell'eredità in caso di morte del coniuge debitore).
In assenza di un capitale l'indennità ex art. 124 CC va pagata sotto forma di rendita (la quale invece non passa quale onere agli eredi in caso di morte del coniuge debitore).
Il primo calcolo, ipotetico, della prestazione di libero passaggio ex art. 122 CC ha dato il risultato di CHF 600'000.00 o una rendita di CHF 3'600.00 mensili; il calcolo è stato effettuato secondo l'ipotesi di pensionamento del marito al 1° aprile 1998 (allorquando ha compiuto 62 anni) e se il divorzio fosse stato pronunciato poco prima.
Il calcolo relativo all'ipotetica prestazione di libero passaggio al momento del prepensionamento del marito ha dato il seguente risultato: CHF 793'002.00; secondo l'art. 122 CC la moglie avrebbe dunque in questo caso ipoteticamente potuto pretendere ca. CHF 400'000.00.
Un fatto rilevante risulta essere che la moglie ha diritto ad una rendita alimentare di CHF 1'500.00 mensili vita natural durante. Secondo le Tavole di capitalizzazione Stauffer/Schaetzle (4a edizione, Tavola 35, fattore 9,97; 5a edizione, Tavola 5, fattore 11,28) per il periodo posteriore al pensionamento della moglie la rendita alimentare capitalizzata dà un risultato di CHF 180'000.00, per cui la pretesa muliebre ex art. 124 CC passerebbe da CHF 400'000.00 a CHF 220'000.00 (CHF 400'000.00 ./. CHF 180'000.00).
In questo caso, proprio perché il caso di previdenza è sopraggiunto parecchi anni prima del divorzio (evento assicurato del 30.11.1991 e divorzio del 03.03.2000) e che durante questo lasso di tempo il capitale previdenziale ipotetico è sostanzialmente diminuito a seguito del versamento della rendita pensionistica (da CHF 793'002.00 a CHF 600'000.00), non si giustifica applicare il criterio della suddivisione a metà della prestazione di libero passaggio accumulata durante il matrimonio, mentre occorre per contro verificare i concreti bisogni di previdenza dei due coniugi (cfr. anche sentenza del Tribunal Cantonal de Fribourg del 7 gennaio 2009 in FamPra 4/2009, N. 88).
Nel caso concreto il fabbisogno minimo (minimo esistenziale allargato) del marito è stato quantificato in CHF 5'430.00 mensili e le sue entrate a partire dal compimento dei 65 anni (17.03.2001) in CHF 9'470.00 mensili. Il fabbisogno minimo (minimo esistenziale allargato) della moglie è stato cifrato in CHF 4'538.00 mensili e le sue entrate fino al momento del suo pensionamento in CHF 3'200.00/3'300.00 mensili, mentre in seguito in complessivi CHF 5'250.00 mensili, vale a dire CHF 2'000.00 mensili di rendita AVS, oltre CHF 700.00 mensili di suo II° pilastro e CHF 1'500.00 mensili di contributo di mantenimento; inoltre la moglie ha ricevuto un'eredità di CHF 200'000.00, che ha investito in una polizza che le rende CHF 1'050.00 mensili.
Orbene, la sentenza giunge alla conclusione che una rendita ex art. 124 CC di CHF 1'000.00 mensili appare adeguata, siccome secondo le Tavole di capitalizzazione Stauffer/Schaetzle già citate (Tavola 35, fattore 11,15) una rendita capitalizzata di CHF 1'000.00 mensili dà un capitale di CHF 134'000.00.
* Sentenza pubblicata in DTF 131 III 1 (FamPra.ch 2/2005, N. 51, pag. 334, con nota critica al termine di Katerina Baumann/Margareta Lauterburg).
Data modifica: 04/07/2005