Indennità adeguata ex art. 124 CC – possibilità di riduzione?

Caso 287 del 01/06/2012

L'indennità adeguata ai sensi dell'art. 124 CC è modificabile nel tempo?

In una sentenza del 24 febbraio 2012 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Le compensazioni previdenziali sotto forma di rendite e le rendite alimentari differiscono sia dal profilo della trasmissibilità ereditaria che da quello della modificabilità. Una modifica ai sensi dell'art. 129 CC si riferisce solo ad un contributo di mantenimento sotto forma di rendita e non si applica ad altre conseguenze accessorie.

Sentenza TF 5A_842/2011


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Il Presente caso riferisce di una coppia divorziata; nella convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio, omologata nell'ambito della relativa sentenza del 14 aprile 2008, era stato segnatamente indicato che ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CC il marito si riconosce debitore verso la ex moglie di un importo di CHF 84'000.00, da pagarsi in rate mensili di CHF 700.00; le parti hanno altresì convenuto che tale pagamento rateale non potesse essere modificato, né in caso di convivenza dell'avente diritto, né per un suo nuovo matrimonio, né tanto meno in caso di cambiamento di cognome della ormai ex moglie: è stato indicato non modificabile. I coniugi per il resto hanno rinunciato reciprocamente a chiedere un contributo alimentare.

Nel mese di settembre 2010 l'ex marito si è risposato. Egli ha chiesto una modifica della sentenza di divorzio, motivandola con il presunto fatto che la sua attuale moglie sarebbe gravemente malata e che egli dunque deve provvedere con le sue sole entrate al fabbisogno della famiglia; con il pagamento di CHF 700.00 mensili il suo minimo esistenziale sarebbe inammissibilmente leso, per cui ne ha chiesto la soppressione o per lo meno la sospensione.

La questione a sapere se l'indennità ex art. 124 cpv. 1 CC possa essere modificata è stata affrontata dal Tribunale federale per la prima volta in una sentenza dove risulta un considerando non pubblicato: se l'indennità adeguata è pagata per il tramite di un aumento del contributo alimentare, nella convenzione di divorzio, rispettivamente nella relativa sentenza deve essere precisato a che titolo avviene il pagamento. La precisazione è indispensabile, dato che compensazioni previdenziali sotto forma di rendite e rendite alimentari differiscono sia dal profilo della trasmissibilità ereditaria che da quello della modificabilità (cfr. sentenza TF 5C.66/2002 del 15 maggio 2003, consid. 3.4.3 non pubblicato in DTF 129 III 481). In questo senso il Tribunale federale ha anche precisato che una modifica ai sensi dell'art. 129 cpv. 1 CC si riferisce solo ad un contributo di mantenimento sotto forma di rendita e non si applica ad altre conseguenze accessorie (cfr. sentenza TF 5A_721/2007 del 29 maggio 2008, consid. 4.1).

Nel caso concreto il Tribunale federale ha evidenziato che i Giudici cantonali avrebbero dovuto approfondire la questione a sapere se la richiesta di modifica riguarda un aspetto alimentare o uno previdenziale.

 


Data modifica: 01/06/2012

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