Caso 180 del 30/09/2007
In caso di insorgenza dell’evento assicurato a seguito del pensionamento anticipato si deve procedere con una ripartizione della prestazione di uscita o al versamento di un’indennità adeguata?
In una sentenza del 9 maggio 2007 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Se il caso di previdenza “vecchiaia” è intervenuto poiché le condizioni per la nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia – tra le quali la dichiarazione del coniuge relativa al pensionamento anticipato – sono adempiute, la ripartizione della prestazione di uscita ai sensi dell’art. 122 CC non è più possibile. Ciò si avvera anche se il coniuge ha rilasciato false dichiarazioni, segnatamente per quel che concerne il suo stato civile, e se l’istituto di previdenza non ha richiesto il consenso dell’ex coniuge.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Secondo l'art. 122 CC se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 19931 sul libero passaggio. L'art. 124 CC precisa che un'indennità adeguata è dovuta allorché è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi ovvero allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi.
La fattispecie qui trattata si riferisce ad un caso in cui durante la procedura di divorzio il marito ha richiesto alla cassa pensioni a cui era affiliato, per il tramite del suo datore di lavoro, il versamento in capitale della prestazione previdenziale a suo favore, conformemente al regolamento della cassa pensioni, a seguito del suo pensionamento anticipato. Il marito aveva tra l'altro dichiarato in modo falso che era divorziato. La cassa pensioni gli ha dunque versato il capitale a contanti al posto della rendita.
In questo commento vengono trattati due argomenti: quello relativo alla data determinante per capire quando l'evento assicurativo si è manifestato (importante per capire se applicare l'art. 122 CC o l'art. 124 CC) e quello relativo alla validità del versamento in contanti, in assenza del consenso del coniuge.
Per quanto concerne il sopraggiungere del caso assicurativo, la giurisprudenza precisa che si tratta del momento in cui l'assicurato percepisce realmente le prestazioni assicurative (in casu quelle di vecchiaia) e non il momento in cui l'interessato potrebbe teoricamente pretendere dall'istituto previdenziale a cui è affiliato il versamento di un capitale per pensionamento anticipato (DTF 130 III 297, consid. 3.3.1, pag. 301); questo momento si determina quando le condizioni alla base della pretesa del versamento sono adempiute e cumulativamente quando l'assicurato fa valere tali pretese. Un certo lasso di tempo può trascorrere tra il momento in cui l'assicurato fa valere il diritto e il momento del versamento: in questo senso quanto indicato nella sentenza DTF 130 III 297, consid. 3.3, pag. 300 va meglio precisato e chiarito, dato che il momento determinante dev'essere ritenuto quello relativo a quando le condizioni legali sono adempiute e quando viene manifestata la richiesta concretamente, mentre non quando avviene il versamento. Il Tribunale federale nella presente fattispecie lascia tuttavia ancora la questione indecisa, indicando che nel caso concreto il problema non si è posto, dato che il momento della nascita del diritto e il versamento del capitale risalgono entrambi prima della crescita in giudicato della sentenza di divorzio.
Relativamente al secondo aspetto, ossia quello del consenso coniuge per il versamento del capitale, il Tribunale federale ha indicato che tale questione è irrilevante per la nascita del diritto alla prestazione richiesta (ossia il versamento in capitale), in cui lo stato civile non ha alcun influsso; per cui che il marito abbia dato delle indicazioni false al riguardo non importa. Né la legge, né (nel caso concreto) il regolamento dell'istituto previdenziale prevedono che la nascita della prestazione di vecchiaia (in casu il versamento in capitale) dipendano dal consenso del coniuge. Quindi dato che alla data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio l'evento assicurato era già sopraggiunto, il Giudice non può più applicare l'art. 122 CC, bensì unicamente l'art. 124 CC. Di conseguenza è irrilevante che l'istituto previdenziale abbia versato l'importo del capitale al marito senza verificare la correttezza dell'indicazione del medesimo sul suo stato civile. Rimane dunque indecisa la domanda a sapere se il consenso del coniuge si sarebbe reso necessario - con un'applicazione analogetica dell'art. 5 cpv. 2 LFLP - per il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio (questione pure lasciata indecisa nella sentenza DTF 125 V 165, anche se la dottrina parrebbe rispondere negativamente - cfr. ad es. SUZETTE SANDOZ, Prévoyance professionnelle et consentement du conjoint à propos de l'ATF 125 V 165, in SJ 2000 II 449).
Certo è che se la risposta sarà negativa (ciò che è probabile), occorrerà verificare da parte dei coniugi (di regola le mogli) beneficiari di prestazioni previdenziali da parte dell'altro coniuge (di regola i mariti) se non inoltrare cautelativamente delle istanze di blocco della prestazione di libero passaggio ex art. 137 cpv. 2 CC e art. 178 CC, con il problema - non irrilevante - di dover rendere verosimile che la controparte sta agendo mettendo in pericolo i suoi diritti.
La sentenza è senz'altro di interesse; peccato che il Tribunale federale, dopo varie considerazioni, abbia poi lasciato senza una risposta definitiva le due questioni sopra trattate.
* Sentenza pubblicata: DTF 133 V 288.
Il Tribunale federale ha risolto il quesito lasciato aperto nella sentenza pubblicata in DTF 134 V 182 (v. anche caso-230).
Data modifica: 30/09/2007