Instaurazione della custodia alternata – condizioni

Caso 397 del 01/03/2017

A quali condizioni il Giudice deve valutare l’opportunità di instaurare una custodia alternata?

In una sentenza del 15 dicembre 2016 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Quando il giudice deve decidere a quale genitore attribuire la custodia, deve valutare se l’instaurazione di una custodia alternata è effettivamente in grado di preservare il bene del figlio. A tal fine il giudice deve innanzi tutto esaminare se ciascun genitore dispone delle capacità educative, le quali devono essere presenti in ognuno di essi per potersi prendere in considerazione l’instaurazione di una custodia alternata.

Sentenza TF 5A_425/2016


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono uniti in matrimonio nel mese di maggio 1997 e dalla loro unione è nata una figlia nel 2007. E’ seguita la separazione il 4 dicembre 2015, momento in cui la moglie ha lasciato il domicilio coniugale.
Il 18 dicembre 2015 il marito ha inoltrato una procedura di misure a tutela dell’unione coniugale e chiesto segnatamente l’affidamento della figlia. Il 24 dicembre 2015 la moglie ha inoltrato a sua volta un’istanza tendente all’affidamento a sé della figlia.
Con decisione dell’8 febbraio 2016 il primo Giudice ha affidato la figlia al padre, con un ampio diritto di visita alla madre. Quest’ultima ha ricorso al Tribunale d’appello.
Con sentenza del 29 aprile 2016 il Tribunale d’appello ha respinto il ricorso della madre e stabilito d’ufficio un sistema di custodia alternata: la figlia sarebbe stata con un genitore da domenica alle ore 18.30 fino a mercoledì all’uscita di scuola e da mercoledì all’uscita di scuola fino a venerdì alle ore 18.30 con l’altro genitore, per poi ritornare dal primo genitore da venerdì alle 18.30 fino a domenica alle 18.30 e così via, alternativamente tra i genitori.
La moglie ha ricorso al Tribunale federale.

Anche se l’autorità parentale congiunta è ormai la regola e comprende il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio (art. 296 cpv. 2 CC e art. 301a cpv. 1 CC; DTF 142 III 56, consid. 3; DTF 142 III 1, consid. 3.3 e riferimenti), la stessa non implica necessariamente l’instaurazione di una custodia alternata (sentenza TF 5A_266/2015, consid. 4.2.2.1, del 24 giugno 2015; sentenza TF 5A_46/2015, consid. 4.4.3, del 26 maggio 2015). Il giudice deve esaminare, nonostante ed indipendentemente dell’accordo genitoriale quanto alla custodia alternata, se quest’ultima è possibile imporla ed è compatibile con il bene del figlio (DTF 142 III 617, consid. 3.2.3; DTF 142 III 612, consid. 4.2; sentenza TF 5A_527/2015, consid. 4, del 6 ottobre 2015).
Quando il giudice deve decidere a quale genitore attribuire la custodia, deve valutare, sulla base della situazione di fatto in essere, nonché di quella esistente prima della separazione, se l’instaurazione di una custodia alternata è effettivamente in grado di preservare il bene del figlio. A tal fine il giudice deve innanzi tutto esaminare se ciascun genitore dispone delle capacità educative, le quali devono essere presenti in ognuno di essi per potersi prendere in considerazione l’instaurazione di una custodia alternata, così come la sussistenza di una buona capacità e volontà dei genitori di comunicare e cooperare, tenuto conto delle misure organizzative e della trasmissione regolare delle informazioni che necessita questo tipo di custodia. Un conflitto marcato e continuo tra i genitori su questioni relative al figlio lascia presagire delle future difficoltà di collaborazione e avrà di regola come conseguenza l’esposizione del figlio in maniera ricorrente ad una situazione conflittuale, ciò che appare contrario al suo interesse (DTF 142 III 617, consid. 3.2.3). Se entrambi i genitori dispongono delle capacità educative, il Giudice deve in un secondo tempo considerare gli altri criteri pertinenti per la valutazione per attribuzione della custodia del figli. Tra questi criteri essenziali all’esame, entrano in linea di conto la situazione geografica e la distanza che separa le abitazioni dei due genitori, la capacità e la volontà di ciascun genitore di favorire i contatti tra l’altro genitore e il figlio, la stabilità che può portare al figlio il mantenimento della situazione anteriore - in tal senso segnatamente una custodia alternata sarà instaurata più facilmente se i  due genitori si occupavano alternativamente del figlio già prima della separazione -, la possibilità per ciascun genitore di occuparsi personalmente del figlio, l’età di quest’ultimo e la sua appartenenza ad una fratria o ad un contesto sociale, così come pure il desiderio del figlio relativamente alla propria presa a carico, anche se il bambino non dispone ancora della capacità di discernimento a tal riguardo. Tutti questi criteri sono tra di loro interdipendenti e la loro importanza varia in funzione del caso concreto (sentenza TF 5A_450/2016, consid. 4.3.1 e sentenze citate, del 4 ottobre 2016, DTF 142 III 617, consid. 3.2.3). Se il Giudice giunge alla conclusione che una custodia alternata non è nell’interesse del bambino, dovrà allora determinare a quale genitore attribuire la custodia, considerando, essenzialmente, gli stessi criteri di valutazione e valutando, in più, la capacità di ciascun genitore di favorire i contatti tra il figlio e l’altro genitore (DTF 142 III 617, consid. 3.2.4).

Nel caso concreto nessuno dei due genitori ha chiesto la custodia alternata, ma il Tribunale d’appello ha comunque ritenuto che un equilibrio nella presa a carico del figlio giustificasse di imporre la custodia alternata tra i coniugi.
Secondo il Tribunale federale, nel caso di importante e persistente conflittualità genitoriale su questioni riguardanti il figlio, come è il caso nella presente fattispecie, laddove ci sono stati tre episodi di violenza fisica finiti davanti all’autorità penale, l’instaurazione di una custodia alternata lascia presagire delle future difficoltà di collaborazione. L’instaurazione della custodia alternata suppone a priori, concretamente, l’implicazione dei genitori e la possibilità di comunicare relativamente al figlio. L’attribuzione della custodia alternata è esclusa se il trasferimento della custodia non può essere gestito. L’instaurazione di una custodia alternata, secondo le modalità previste nel caso concreto, che prevedono un trasferimento da un genitore all’altro tre volte la settimana, avrà la conseguenza di esporre in maniera ricorrente il figlio ad una situazione conflittuale ad ogni trasferimento della custodia, ciò che non appare proprio ad attenuare gli effetti del conflitto di lealtà in cui si trova, al contrario di ciò che ha ritenuto la corte cantonale, che vedeva nella custodia alternata un mezzo per preservare il figlio dal conflitto genitoriale.
Il Tribunale d’appello è dunque caduto nell’arbitrio; inoltre la fattispecie accertata non comporta nessuna constatazione relativa alla situazione effettivamente vissuta dal figlio, al suo sviluppo dopo la separazione, all’ampiezza del conflitto di lealtà in cui si trova e ai suoi desideri in merito alla sua custodia. La figlia, che aveva ormai 9 anni al momento della decisione dei Giudici cantonali, pertanto, di principio capace di esprimersi su questo punto, non è stata ascoltata in proposito. Sulla base di un’accertamento fattuale estremamente sommario quanto all’interesse superiore della figlia, l’autorità cantonale non si è fondata su constatazioni pertinenti per poter statuire sulla custodia parentale. In assenza di fatti sufficienti rispetto al criterio fondamentale del bene del minore, la causa è stata rinviata all’autorità cantonale affinché sia completata la fattispecie, per poi statuire nuovamente sull’attribuzione della custodia, alla luce dei criteri menzionati dal Tribunale federale.

La sentenza oggetto del presente caso, nonostante sia stata deliberata in seduta pubblica, non sarà oggetto di pubblicazione sulla raccolta ufficiale. Tuttavia merita alcune brevi riflessioni.

Innanzi tutto ricordiamo come dal 1° gennaio 2017 è stato introdotto il nuovo art. 298 cpv. 2ter CC, che prevede che in caso di esercizio congiunto dell'autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio il giudice valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata. In merito il Consiglio federale ha rinunciato ad ancorare il principio della custodia alternata nella legge. Con tale normativa il legislatore sembra voler andare comunque oltre la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui la custodia alternata è solo una delle modalità di custodia. Ciò potrebbe voler dire che di fronte a genitori con capacità educative equivalenti la soluzione della custodia alternata dovrebbe essere privilegiata rispetto ad altre soluzioni, se naturalmente effettivamente praticabile.

Inoltre occorre chinarsi sulla questione a sapere se un Giudice possa instaurare una custodia alternata nonostante né i genitori, né il figlio glielo abbiano chiesto. L’art. 298 cpv. 2ter CC sembrerebbe permettere ciò solo se vi sia la richiesta da parte di uno (o entrambi) i genitori o del figlio. Invero nella sentenza oggetto del presente caso il Tribunale federale non ha di principio negato la possibilità per il giudice di istituire d’ufficio la custodia alternata, dato che ha accolto il ricorso della madre per altre ragioni, per cui se ne può concludere che la massima ufficiale permetta (ma non obblighi) il giudice a valutare tale soluzione indipendentemente dalle richieste dei genitori o del figlio. Certo è che se è richiesta, va in ogni caso valutata.


Data modifica: 01/03/2017

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