Caso 357 del 01/06/2015
I debiti tra coniugi maturano interessi?
In una sentenza del 19 gennaio 2015 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Le norme sul diritto matrimoniale non indicano nulla in merito agli interessi relativamente ai debiti tra coniugi: occorre dunque applicare le regole della parte generale del Codice delle Obbligazioni
Sentenza TF 5A_473/2014, pubblicata in DTF 141 III 49
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati il 30 agosto 1991 e hanno concluso tre giorni dopo davanti ad un notaio un atto di separazione dei beni avente validità retroattiva al matrimonio. Durante il matrimonio la moglie ha contratto un debito presso una banca per l’esercizio di un’attività nella forma di ditta individuale. Il marito ha prestato fideiussione solidale. Nel 2004 la moglie è fallita e il 22 novembre 2004 il marito, quale fideiussore solidale, ha estinto l’intero debito di CHF 106'987.95, contraendo a sua volta un prestito.
Nell’ambito della procedura di divorzio il marito ha chiesto il rimborso alla moglie del debito limitatamente all’importo di CHF 53'089.00, con interessi dal 1° luglio 2004 per il fatto di essere intervenuto quale fideiussore. La moglie si è dichiarata d’accordo di rimborsare il debito, ma ha contestato di dovere un interesse.
Il Tribunale federale è stato chiamato a decidere se un debito tra coniugi matura interessi e se si a partire da quando. Va innanzi tutto premesso che il regime matrimoniale non ha alcun influsso né sull’esigibilità (scadenza) dei crediti, né sulla nascita dell’obbligazione e che si applicano dunque le norme generali di diritto, segnatamente del Codice delle Obbligazioni, per cui, nel caso concreto, occorre far riferimento alle norme sulla fideiussione e sulla mora del debitore della parte generale del Codice delle Obbligazioni.
Il fideiussore che non è stato rimborsato dal debitore principale, dal momento in cui il debito è scaduto può mettere in mora il debitore ai sensi dell’art. 102 CO. Il debitore in mora per il pagamento di una somma di denaro deve pagare gli interessi moratori del 5% all'anno, quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore (art. 104 cpv. 1 CO). Tale norma è comunque di diritto dispositivo, per cui le parti possono convenire un tasso di interesse più alto o più basso (DTF 125 III 443 consid. 3d p. 448; DTF 117 V 349 consid. 3b p. 349); inoltre secondo l’art. 106 cpv. 1 CO, quando il danno patito dal creditore ecceda l'ammontare degli interessi moratori, il debitore è tenuto a risarcire anche questo danno, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa.
Ora, nel caso concreto, quando il marito ha estinto il debito della moglie pagando alla Banca l’importo di CHF 106'987.95 egli, quale fideiussore, è surrogato nei diritti della Banca fino a concorrenza di tale importo a partire dal 22 novembre 2004.
Dai fatti accertati dal Tribunale cantonale non emerge se tra la moglie e la Banca fossero stati convenuti degli interessi remunerativi, per cui gli stessi – diritti accessori derivanti dalla surrogazione - non sono dovuti neppure al marito.
Per quanto riguarda gli interessi di ritardo – derivanti dalla mora del debitore - non emerge che i coniugi avessero convenuto qualcosa, per cui si deve ritenere applicabile il tasso di interesse del 5% ex art. 104 cpv. 1 CO; tuttavia sempre dai fatti accertati dal Tribunale cantonale nulla emerge sulla data a partire dalla quale la mora è in essere, pertanto il Tribunale federale ha ritornato l’incarto ai Giudici cantonali per una nuova decisione al riguardo (art. 107 cpv. 2 LTF).
Da notare che il Tribunale federale mette l’accento più volte sul fatto che tale giurisprudenza si applica in caso di regime di separazione dei beni (cfr. consid. 5.2.2 e 5.2.3), ma non si vede per quale motivo non debba applicarsi anche al regime matrimoniale ordinario della partecipazione agli acquisti.
Data modifica: 01/06/2015