Caso 23 del 15/10/2000
Quale è il ruolo del figlio minorenne nella causa di divorzio dei propri genitori? Quale è il suo potere d'intervento per esprimere la propria opinione su argomenti che lo riguardano da vicino?
In una sentenza del 12 novembre 1999* la Corte di giustizia di Ginevra ha stabilito quanto segue:
Sulla base della della legge in vigore prima del 1° gennaio 2000 il bambino non poteva partecipare alla procedura di divorzio dei genitori, nel senso che non poteva presentare conclusioni né interporre ricorso. A partire dal 1° gennaio 2000 (art. 146 CC e 147 CC – dal 01.01.2011 art. 299 CPC-CH e art. 300 CPC-CH) il minorenne può ora far valere i suoi interessi nel quadro del procedimento di divorzio o separazione dei genitori grazie all'aiuto di un curatore specialmente designato a questo scopo.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Nel tempo i diritti del fanciullo sono stati considerati sempre maggiormente, non considerandolo più come un estraneo alla procedura di divorzio dei propri genitori. La convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, in vigore dal 26 marzo 1997, è da considerarsi un passo importante in tal senso (soprattutto laddove si fa obbligo di ascoltare il minore: art. 12).
Sul tema dell'audizione dei figli nella procedura di divorzio, come pure della figura del curatore nel nuovo diritto del divorzio si è espresso compiutamente il Pretore di Lugano, Sezione 6 (ora Sezione 1), avv. Francesco Trezzini, articoli e link a cui rimando espressamente.
* Sentenza pubblicata in FAMPRA 2/2000, pag. 342 (su internet si trova solo la massima, mentre l'intera sentenza è pubblicata sulla rivista).
Data modifica: 15/10/2000