Legittimazione a chiedere misure a protezione della sostanza dei figli

Caso 168 del 19/03/2007

Può un genitore chiedere la condanna dell’altro relativamente a misure a protezione della sostanza dei figli?

In una sentenza dell’8 giugno agosto 2005* il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Chi amministra la sostanza del figlio è legittimato anche a condurre processi in materia. Qualora l’autorità parentale competa a un solo genitore, il compito spetta a lui solo.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nel caso concreto il primo giudice, nell'ambito della procedura di divorzio, ha condannato il marito a restituire a ciascun figlio CHF 40'000.00 con interessi al 5% dall'11 ottobre 1991 entro il termine di trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Egli ha contestato che la moglie sia legittimata a chiedere misure a protezione della sostanza dei figli.
Secondo il Tribunale d'appello la protezione della sostanza di un figlio è disciplinata per analogia dalle norme relative alla protezione del figlio medesimo (art. 324 cpv. 3 CC; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 2 ad art. 324-325). La competenza del giudice del divorzio è data pertanto in virtù dell'art. 315a cpv. 1 CC (Breitschmid, op. cit., n. 3 ad art. 315–315b CC). Chi amministra la sostanza del figlio, poi, è legittimato anche a condurre processi in materia (Breitschmid, op. cit., n. 10 ad art. 318 CC). E qualora l'autorità parentale competa a un solo genitore, il compito spetta a lui solo (Breitschmid, op. cit., n. 13 ad art. 318 CC).
In concreto le parti si sono accordate all'udienza del 18 dicembre 2000 nel senso che la madre avrebbe esercitato l'autorità parentale da sé sola. Successivamente, quando ha formalizzato la richiesta di condannare il marito a restituire il denaro prelevato dai libretti dei figli, dunque, la moglie era perfettamente abilitata a procedere. Poco importa che l'autorità tutoria esiga poi l'allestimento di un inventario sullo stato del patrimonio (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 318 CC).
Il Tribunale d'appello non affronta la questione nell'ipotesi in cui entrambi i genitori esercitano l'autorità parentale, ciò che è la regola nelle procedure giudiziarie di separazione o divorzio, per lo meno fintanto che non sarà pronunciato il divorzio (momento a partire dal quale per contro di regola, per ora, l'autorità parentale viene esercitata dal solo genitore affidatario della prole).
Secondo Breitschmid, op. cit., n. 12 ad art. 318 CC se entrambi i genitori detengono l'autorità parentale essi si devono occupare assieme dell'amministrazione della sostanza del figlio (e possono delegarsela a vicenda) e per questo hanno una responsabilità solidale.
Di regola misure a protezione della sostanza dei figli sono ordinate dall'autorità tutoria.
Secondo l'art. 318 cpv. 3 CC l'autorità tutoria, se lo ritiene opportuno visti il genere e l'importanza della sostanza del figlio e le condizioni personali dei genitori, ordina la consegna periodica di rendiconti e rapporti. Ciò vale anche nel caso in cui i genitori detengano entrambi l'autorità parentale (C. Hegnauer, Droit Suisse de la Filiation, ed.1998, N. 28.19, pag. 216). Giusta l'art. 324 CC se la diligente amministrazione non è sufficientemente garantita, l'autorità tutoria ordina le misure opportune per la protezione della sostanza del figlio; essa può segnatamente dare istruzioni per l'amministrazione e, se i rapporti e i rendiconti periodici non bastano, ordinare il deposito o la prestazione di garanzie. Inoltre, secondo l'art. 325 CC quando la sostanza del figlio non possa essere altrimenti sottratta al pericolo, l'autorità tutoria ne affida l'amministrazione a un curatore; l'autorità tutoria prende la stessa misura anche in caso di pericolo per la sostanza del figlio non amministrata dai genitori; se v’è da temere che i redditi o le parti della sostanza del figlio destinate all'uso o liberate non saranno impiegate conformemente alla destinazione, l'autorità tutoria può parimenti affidarne l'amministrazione a un curatore.
L'art. 324 cpv. 3 CC precisa tuttavia che le disposizioni sulla protezione del figlio s'applicano per analogia alla procedura e alla competenza; per la competenza valgono gli artt. 315 CC, 315a CC e 315b CC.
Orbene, in presenza di una procedura di divorzio o separazione, se occorresse ordinare delle misure per la protezione del figlio, laddove i genitori aventi entrambi ancora l'autorità parentale non si accordassero e con ciò mettessero in pericolo tale amministrazione, la competenza sembrerebbe spettare al Giudice. Occorre però ancora chiarire chi abbia la competenza a chiedere tali misure, rispettivamente se il Giudice d'ufficio può adottarle (a prescindere da un'istanza da parte dei genitori) e se l'autorità tutoria può comunque intervenire, magari sulla base dell'art. 315a cpv. 3 cifra 2 CC (competenza però data solo se si tratta di ordinare le misure immediatamente necessarie alla protezione del figlio, quando sia prevedibile che il Giudice non possa prenderle tempestivamente).


Data modifica: 19/03/2007

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland