Legittimazione attiva ad incassare gli alimenti destinati ai figli

Caso 318 del 01/10/2013

In quali casi un genitore può rappresentare il figlio per l'incasso dei suoi contributi alimentari?

In una sentenza del 17 gennaio 2013 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Durante la minore età del figlio, il genitore è legittimato ad agire per incassare i suoi alimenti (procedura esecutiva e giudiziaria). Una volta maggiorenne, il figlio deve agire personalmente. Può permettere al genitore che continui a rappresentarlo dopo la maggiore età se diviene maggiorenne in corso di causa di divorzio e acconsente alla rappresentanza genitoriale. Al di fuori di questa evenienza la dottrina ritiene data solo la legittimazione del figlio maggiorenne.

Sentenza TF 5A_661/2012


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Con sentenza del 1° novembre 2005 il Tribunale di prima istanza ha sciolto il matrimonio per divorzio e omologato la relativa convenzione sulle conseguenze accessorie sottoscritta dai coniugi. I due figli, all'epoca ancora minorenni (nati rispettivamente nel marzo 1990 e nell'aprile 1993), sono stati affidati alla cura e custodia della madre. La convenzione di divorzio, omologata dal giudice del divorzio, prevedeva segnatamente che il contributo alimentare per i figli fosse di CHF 1'000.00 mensili, oltre assegni famigliari, da pagare a partire "dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio fino al termine ordinario di una formazione adeguata dei figli"; i contributi alimentari andavano "versati anche dopo la maggiore età alla madre fintanto che i figli continueranno ad abitare nella stessa economia domestica e non facciano valere pretese proprie".

Visto il mancato pagamento degli alimenti arretrati dovuti al figlio divenuto maggiorenne, la madre ha avviato una procedura esecutiva di incasso e, a seguito dell'opposizione interposta dal padre al precetto esecutivo da lui ricevuto, ha avviato la procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, basata sulla sentenza di divorzio (e relativa convenzione omologata, per cui facente parte della sentenza).

Il primo giudice del rigetto ha respinto l'istanza, giudicando la madre non legittimata ad agire per l'incasso di alimenti dovuti dopo la maggiore età del figlio. Il Tribunale superiore e il Tribunale federale hanno rispettivamente confermato la decisione del primo giudice e respinto il ricorso della madre.

Nella presente fattispecie, come indicato si tratta di una controversia che riguarda contributi alimentari dovuti al figlio maggiorenne ai sensi dell'art. 277 cpv. 2 CC.
Secondo l'art. 80 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione; il giudice del rigetto dell'opposizione deve controllare che le parti citate nella sentenza di divorzio siano le stesse della procedura esecutiva e che la pretesa sia basata su una sentenza valida.
I contributi di mantenimento spettano al figlio e, per la durata della minore età, sono versati al suo rappresentante legale, rispettivamente al detentore della custodia (art. 289 cpv. 1 CC), il quale lo rappresenta per il relativo incasso (DTF 136 III 365, consid. 2, pag. 366 e seg., DTF 129 III 55, consid. 3.1.3, pag. 58). Questa rappresentanza vale solo per il contributo di mantenimento di figli minorenni; contributi alimentari a favore di figli maggiorenni devono essere fatti valere da questi ultimi (DTF 129 III 55, consid. 3.1.4, pag. 58; sentenza TF 5C.274/2005 del 30 marzo 2006, consid. 2.3). Un'eccezione sussiste tuttavia nelle procedure di divorzio ai sensi dell'art. 133 cpv. 1 CC, seconda frase, da cui risulta che il contributo di mantenimento può essere stabilito anche per un periodo che va oltre la maggiore età dei figli: in questi casi, ossia nelle procedure di divorzio, il detentore della custodia parentale può far valere in proprio nome i contributi alimentari per il figlio maggiorenne, a condizione che il figlio, che durante la procedura di divorzio è divenuto maggiorenne, acconsenta a tale richiesta (DTF 129 III 55, consid. 3, pag. 56 e segg.): se il figlio acconsente, il genitore che detiene la sua custodia può continuare a far valere le pretese per suo conto: la sentenza di divorzio prevedrà tuttavia che il contributo alimentare sarà da pagare al figlio (DTF 129 III 55, consid. 3.1.5, pag. 59). Con la sentenza pubblicata in DTF 107 II 465, consid. 6b, pag. 474 e segg., il Tribunale federale ha precisato che colui che aveva esercitato la custodia parentale sul figlio, dopo la maggiore età poteva far valere individualmente la pretesa del figlio maggiorenne, in caso di valida cessione del credito del figlio a suo favore (art. 164 CO) o se tale diritto lo si possa evincere dall'interpretazione della convenzione omologata dal giudice del divorzio (cfr. anche sentenza TF 5P.381/1991, consid. 2, del 12 maggio 1992 in merito ad un rigetto definitivo dell'opposizione). Va però detto che in un'altra sentenza (sentenza 5P.313/1988 del 7 febbraio 1989, consid. 1), il Tribunale federale ha deciso che il detentore della custodia parentale alla maggiore età del figlio avesse perso la qualità di agire in suo nome.
La dottrina condivide sostanzialmente questa seconda giurisprudenza, riconoscendo solo al figlio maggiorenne la legittimazione attiva ad agire.

In sostanza la giurisprudenza del Tribunale federale non è chiara sull'argomento e pertanto occorre essere prudenti. In particolare nel caso concreto il Tribunale federale ha ritenuto che il rifiuto del rigetto definitivo dell'opposizione da parte dei giudici cantonali non fosse arbitrario dal momento in cui, anche se la convenzione di divorzio prevedeva il diritto della madre di incassare anche gli alimenti per i figli maggiorenni, questi ultimi non hanno esplicitamente acconsentito.


Data modifica: 01/10/2013

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland