Legittimazione passiva per una causa di riduzione di alimenti anticipati dall’ente pubblico

Caso 411 del 01/10/2017

Quando l’ente pubblico anticipa i contributi di mantenimento secondo il diritto pubblico cantonale, chi deve convenire in causa il debitore qualora volesse far ridurre o sopprimere il suo obbligo alimentare?

In una sentenza del 6 marzo 2017 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il debitore che vuole far ridurre o sopprimere il suo obbligo di mantenimento deve convenire in giudizio contemporaneamente il figlio (rispettivamente il suo rappresentante) e l’ente pubblico che ha anticipato i contributi alimentari.

DTF 143 III 177

Attenzione: giurisprudenza modificata con sentenza TF 5A_69/2020 del 12 gennaio 2022: l’azione può essere intentata solamente contro il figlio.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nel 2006 è nata una figlia dalla relazione di genitori non sposati. L’obbligo alimentare del padre nei confronti della madre, pari a CHF 850.00 mensili, per il mantenimento della figlia, è stato deciso dal Tribunale il 3 giugno 2008. Ritenuto che il padre non faceva fronte ai propri obblighi alimentari, i Servizi Sociali del Cantone hanno anticipato l’importo nella misura di CHF 737.00 mensili. Il padre ha promosso un’azione giudiziaria per sopprimere il contributo di mantenimento, procedura diretta unicamente nei confronti della figlia. A livello cantonale il contributo di mantenimento è stato solo ridotto e pertanto il padre ha adito il Tribunale federale. Il suo ricorso è stato respinto.

Giusta l’art. 289 cpv. 2 CC la pretesa relativa ai contributi di mantenimento si trasmette con tutti i diritti all'ente pubblico se lo stesso provvede ad anticipare il mantenimento.  Si tratta di una surrogazione legale ai sensi dell’art. 166 CO (DTF 123 III 161, consid. 4b e riferimenti). La norma considera in particolare le prestazioni della pubblica assistenza e l’aiuto sociale, compreso gli anticipi; si riferisce sia alle prestazioni esigibili, sia a quelle già versate in passato (DTF 123 III 161 consid. 4). La cessione legale si estende anche ai crediti futuri, di cui è stato deciso che dovranno essere anticipati (DTF 137 III 193, consid. 3.6 e segg, in particolare consid. 3.8; sentenza TF 5A_634/2013, consid. 4.1, del 12 marzo 2014) ed il solo fatto che l’azione tendente alla soppressione o alla riduzione dell’obbligo contributivo concerne unicamente degli importi scaduti dopo l’introduzione della procedura di modifica/soppressione non fa decadere la legittimazione passiva della collettività pubblica. Se quest’ultima anticipa solo parte degli obblighi alimentari, sarà surrogata alle pretese unicamente per questa parte anticipata, per il resto il figlio conserva la qualità di creditore dei contributi alimentari dovuti dal padre alla madre. L’azione giudiziaria del genitore debitore del contributo alimentare deve essere diretta contro il figlio (o il suo rappresentante) e contro l’ente pubblico nella misura in cui quest’ultima è surrogata, in parte o per il tutto, nelle pretese del figlio per il contributo di mantenimento (sentenza TF 5A_634/2013 consid. 4.1 e 4.2); va precisato che se l’azione è stata diretta unicamente contro il figlio, solo la parte alimentare non anticipata dall’Ente pubblico può essere soggetta a riduzione o soppressione (v. in merito sentenza TF 5A_643/2016, consid. 3.4 del 21 giugno 2017, successiva alla sentenza qui commentata).


Data modifica: 10/04/2022

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