Liberalità fatte da un coniuge e reintegrazione negli acquisti

Caso 301 del 31/12/2012

Se il marito versa del denaro alla madre di suo figlio nato al di fuori del matrimonio, al momento del divorzio, nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale, la moglie può pretendere di far reintegrare il denaro negli acquisti del marito?

In una sentenza del 28 settembre 2012 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Sono liberalità ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 cifra 1 CC tutte le attribuzioni volontarie parzialmente o completamente gratuite che hanno diminuito gli acquisti o impedito il relativo aumento. Tali liberalità comprendono anche quelle effettuate quali dovere morale.

Sentenza TF 5A_234/2012 (sentenza pubblicata nella raccolta ufficiale in DTF 138 III 689)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati nel 1983 e hanno avuto una figlia nel 1991. Nel 1999, rispettivamente 2001, il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale ha regolamentato la vita separata. Nel 2007 la moglie ha inoltrato una procedura di divorzio. Nel 2011 è stato pronunciato il divorzio e nell'ambito delle conseguenze accessorie la moglie è stata condannata a versare al marito CHF 32'266.40; per determinare tale pretesa il giudice di prima sede ha reintegrato negli acquisti del marito l'importo di CHF 116'000.00 che egli aveva consacrato alla madre di un suo figlio nato al di fuori del matrimonio da lui riconosciuto nel 2005.
In sede di appello la sentenza di prima sede relativamente al regime matrimoniale è stata parzialmente modificata e la pretesa del marito a titolo di liquidazione del regime matrimoniale è stata aumentata a CHF 34'292.40.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia civile del marito.

Il marito, durante il matrimonio, accanto al mantenimento per il figlio nato al di fuori del matrimonio, ha versato alla di lui madre da luglio 2005 a novembre 2007 l'importo di CHF 4'000.00 mensili, per un ammontare complessivo di CHf 116'000.00.

Il regime matrimoniale a cui sottostanno i coniugi è quello ordinario della partecipazione agli acquisti. Ai sensi dell'art. 208 CC sono reintegrate negli acquisti le liberalità fatte da un coniuge negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime dei beni senza il consenso dell’altro, eccettuati i regali d’uso, nonché le alienazioni fatte da un coniuge durante il regime dei beni con l’intenzione di sminuire la partecipazione dell’altro.
Lo scopo di tale disposizione è quello di proteggere le aspettative di un coniuge nell'ambito della partecipazione all'aumento degli acquisti dell'altro. La libertà di un coniuge di disporre dei propri redditi vale solo nei limiti dell'art. 201 CC (DTF 118 II 27, consid. 4b, pag. 30 e seg.); la legge sanziona determinate riduzioni della sostanza contrarie alla lealtà tra coniugi.

Nel caso concreto è stata negata l'intenzione del marito di sminuire la partecipazione della moglie a quanto le sarebbe spettato alla liquidazione del regime matrimoniale (art. 208 cpv. 1 cifra 2 CC), per cui la fattispecie è stata analizzata in base all'art. 208 cpv. 1 cifra 1 CC (liberalità fatte da un coniuge negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime dei beni senza il consenso dell'altro).

Secondo la dottrina le liberalità ai sensi dell'art. 208 CC vanno equiparate a quelle previste in ambito successorio ai sensi dell'art. 527 cpv. 1 CC; la giurisprudenza prevede che l'adempimento di un dovere morale sottostà alla riduzione di cui all'art. 527 CC e segg. (DTF 116 II 243, consid. 4a e b, pag. 245; DTF 102 II 313, consid. 4c, pag., 325 e segg.). Quali liberalità ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 cifra 1 CC occorre comprendere tutte quelle per le quali non vi è stata una controprestazione e che hanno provocato una riduzione degli acquisti o hanno impedito un loro aumento. Tali liberalità comprendono anche quelle effettuate quali dovere morale. Una liberalità dev'essere esclusa dalla reintegrazione negli acquisti solo se la sua omissione fosse considerata immorale e non se la sua esecuzione sia giustificabile dal punto di vista morale.
Il Tribunale federale ha tuttavia precisato che nel caso concreto può rimanere indeciso in quale misura un dovere morale possa essere compreso quale liberalità ai sensi dell'art. 208 CC (v. sotto, penultimo paragrafo, per i motivi).

La legge prevede la protezione del mantenimento di un figlio anche se nato al di fuori di un matrimonio, mentre la madre non coniugata beneficia di una protezione limitata nel tempo, prima e dopo la nascita del figlio, così come prevede l'art. 295 cpv. 1 cifra 2 CC. L'attuale legge non prevede infatti alcun diritto al mantenimento della madre non coniugata per le cure date al figlio. Prestazioni concordate al di fuori dei limiti degli obblighi alimentari sono considerate alla stregua di promesse di donazione (art. 239 CO) o quali promesse di adempimento di un obbligo morale.

Orbene, nel caso concreto il marito e la madre del figlio nato al di fuori del matrimonio avevano apparentemente stipulato nel 2005 un accordo scritto in merito al mantenimento per la madre; ciò non può essere considerato una promessa di adempimento di un obbligo morale e il Tribunale federale ha indicato che i giudici cantonali hanno correttamente considerato che al marito non poteva essere rimproverato alcun comportamento immorale qualora non avesse rispettato tale accordo, ritenuto come egli fosse all'epoca coniugato sotto il regime ordinario della partecipazione agli acquisti.

in sostanza i versamenti del marito alla madre del figlio nato fuori dal matrimonio non possono neppure essere considerati quali "regali d'uso" e rientrando negli ultimi 5 anni devono essere reintegrati negli acquisti del marito fino alla data della litispendenza della procedura di divorzio (art. 204 cpv. 2 CC).


Data modifica: 31/12/2012

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