Liberalità volontarie di terzi all’obbligato alimentare

Caso 65 del 02/09/2002

Le liberalità volontarie di terzi, segnatamente dei nonni, possono essere prese in considerazione per la commisurazione dei contributi per il mantenimento?

In una sentenza del 07 febbraio 2002* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nell'ambito della commisurazione dei contributi per il mantenimento, non viola il diritto federale prendere in considerazione, con riferimento alla capacità contributiva dell'obbligato, liberalità volontarie effettuate da terzi, se ciò non contraddice nel suo risultato la volontà di tali terzi e questi, quali nonni, possono essere costretti, adempiuti i presupposti dell'art. 328 cpv. 1 CC, a soccorrere il creditore degli alimenti.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Le considerazioni del Tribunale federale vanno lette alla luce della concreta fattispecie: siamo in presenza di un creditore di alimenti, un bambino di quasi tre anni, nato al di fuori del matrimonio. Il padre, debitore del contributo di mantenimento, sta svolgendo uno studio per un'ulteriore formazione, per cui è senza attività lavorativa, e viene mantenuto dai propri genitori. La madre non è in grado di far fronte da sola al mantenimento del figlio.
La presentazione della fattispecie è importante, siccome la dottrina maggioritaria considera che di regola le liberalità di terze persone non debbano essere prese in considerazione per il calcolo dei contributi di mantenimento.
Tuttavia nel caso concreto vi sono più motivi per derogare a tale regola: il fatto che nel caso di un'ulteriore formazione, gli obblighi di mantenimento della famiglia, nel caso concreto la prole, sono prioritari e quindi l'obbligato all'alimento può essere costretto ad interrompere tale formazione per mettere a frutto le proprie potenzialità lavorative; il fatto che la madre del bambino, creditore dell'alimento, non ha risorse sufficienti per far fronte ai suoi bisogni in denaro; il fatto ancora che i nonni paterni sono in condizioni agiate e che senza il loro intervento il nipote cadrebbe nel bisogno (art. 328 cpv. 1 CC); il fatto infine che tali liberalità non contraddicono nel risultato la volontà dei nonni.
Tale sentenza più che un principio, sancisce dunque piuttosto un'eccezione.

* Sentenza pubblicata nella Raccolta Ufficiale in DTF 128 III 161 (Anche SJZ 2002, pag. 235).


Data modifica: 02/09/2002

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