Liquidazione del regime matrimoniale – assicurazione sulla vita e surrogazione patrimoniale

Caso 131 del 18/07/2005

Quali assicurazioni sulla vita vanno considerate nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale?

In una sentenza del 29 settembre 2004*, il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

L'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC non si applica alle assicurazioni private sulla vita, per le quali la determinazione della massa di appartenenza segue i principi della surrogazione patrimoniale. Le polizze assicurative finanziate con mezzi propri di un coniuge rimangono pertanto di sua pertinenza. Non rientrano invece nella liquidazione del regime matrimoniale le polizze di cui il contraente non può più disporre, per cessione a terzi o in seguito alla firma di una clausola beneficiaria irrevocabile.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La sentenza in questione è già stata trattata nel caso-125 in merito all'aspetto relativo al consumo della sostanza e al reddito della medesima. Affrontiamo qui di seguito altri concetti ivi espressi e che meritano attenzione.
Innanzi tutto va precisato che nel caso concreto tra i coniugi vige il regime della separazione dei beni. Il Tribunale d'appello ha indicato che comunque, anche in presenza di tale regime, nonostante in caso di divorzio non vi sia alcun regime da sciogliere, al momento del divorzio vanno liquidati tutti i rapporti di dare e avere tra le parti; aggiungo che in alcuni casi l'atto di separazione dei beni contempla solo lo scioglimento del regime senza contestuale liquidazione di quello precedentemente in essere, per cui con il divorzio può anche rendersi necessario liquidare il precedente regime (appunto sciolto, ma non ancora liquidato o liquidato solo in parte).
Il Tribunale d'appello ha inoltre indicato che nell'ambito delle assicurazioni private sulla vita l'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC non si applica, vigendo il principio della surrogazione patrimoniale; per cui se i premi sono stati versati mediante beni propri anche il capitale assicurato fa parte di questa massa patrimoniale (e la designazione - revocabile - di un terzo beneficiario è senza rilevanza).
Se il capitale è stato finanziato con beni propri e acquisti (quindi nell'ipotesi di regime ordinario della partecipazione agli acquisti): cfr. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, ed. 2000, N. 117, pag. 456 e citazioni).
Il Tribunale d'appello ha inoltre precisato che non rientrano nella liquidazione del regime matrimoniale le polizze di cui il contraente non può più disporre, ad es. per avvenuta cessione a terzi o in seguito alla firma di una clausola beneficiaria irrevocabile. A questo proposito occorre precisare che il diritto di revoca del beneficiario cessa solo quando lo stipulante abbia rinunciato a tale revoca con la propria firma nella polizza e abbia consegnato quest'ultima al beneficiario (art. 77 cpv. 2 LCA); occorre naturalmente precisare ancora che una clausola non irrevocabile in favore del coniuge decade al momento del divorzio, salvo la manifesta contraria volontà dello stipulante (art. 120 cpv. 2 CC; DTF 122 III 313 sull'art. 154 cpv. 2 vCC).

* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale d'appello: inc. 11.2003.116.


Data modifica: 18/07/2005

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