Caso 296 del 16/10/2012
Come si liquida il regime matrimoniale se i coniugi sono comproprietari di un'immobile?
In una sentenza del 17 febbraio 2012 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
La divisione dell'immobile in comproprietà è effettuata prima di procedere alla liquidazione del regime matrimoniale. La divisione è retta dagli art. 650 seg. e 205 cpv. 2 CC. Il suo risultato deve essere integrato nelle diverse masse patrimoniali dei coniugi soggetti al regime della partecipazione agli acquisti per essere in seguito preso in considerazione nella liquidazione del regime matrimoniale.
Sentenza pubblicata in DTF 138 III 150
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati il 14 novembre 1986; non hanno adottato alcun regime matrimoniale straordinario, per cui sottostanno al regime dei beni ordinario (oggi denominato della partecipazione agli acquisti).
Il 4 settembre 1987 hanno acquistato in comproprietà, in ragione di 1/2 ciascuno, due fondi; su uno è stata edificata un'abitazione mentre l'altro è stato destinato a giardino. I fondi sono stati acquistati al prezzo di CHF 1'025'000.00, importo finanziato dalla moglie per CHF 355'000.00 e per il resto da un'ipoteca di CHF 670'000.00.
Al momento della liquidazione del regime matrimoniale il fondo su cui sorgeva l'abitazione aveva un valore di CHF 1'700'000.00; l'ipoteca è rimasta invariata nel tempo, senza che ci sia stato un ammortamento.
Il 18 giugno 2004 è stata avviata una procedura di divorzio. Il 26 maggio 2010 è stato pronunciato il divorzio. I giudici cantonali hanno liquidato il regime matrimoniale senza preventivamente decidere in merito alla divisione dell'abitazione formalmente in comproprietà, ciò che il Tribunale federale ha subito considerato contrario al diritto federale e alla relativa giurisprudenza.
Il Tribunale federale ha subito ricordato come prima di liquidare il regime matrimoniale occorra procedere con la divisione di un bene in comproprietà (v. anche caso-187), così come anche procedere alla regolamentazione di altri eventuali rapporti giuridici speciali esistenti tra i conugi (cfr. sentenza TF 5C.87/2003 del 19 giugno 2003 consid. 4.1; sentenza TF 5A_87/2010 del 5 maggio 2010 consid. 3.1 e riferimenti). Anche se la liquidazione del regime matrimoniale non impone lo scioglimento della comproprietà, spesso i coniugi colgono l'occasione per procedere in tal senso (sentenza TF 5C.87/2003 già citata, consid. 4.1). La divisione è retta dagli art. 650 CC e art. 651 CC, a cui si aggiunge la possibilità prevista all'art. 205 cpv. 2 CC. Se i coniugi non si accordano sul modo di divisione, il giudice ordina la divisione in natura o la vendita all'asta pubblica o tra i comproprietari (art. 651 cpv. 2 CC) o attribuisce il bene in proprietà esclusiva al coniuge che giustifica un interesse preponderante, con l'onere a suo carico di compensare l'altro coniuge (art. 205 cpv. 2 CC). Se attribuisce la proprietà ad un coniuge, il giudice fissa l'indennità dovuta all'altro coniuge tenuto conto del valore venale (sentenza TF 5A_600/ 2010 del 5 gennaio 2011 consid. 4.1, in FamPra.ch 2011 pag. 417) e fondandosi sulle norme della comproprietà. Se i coniugi risultano a registro fondiario quali comproprietari, si presume che abbiano acquistato il fondo in comproprietà (v. valore probatorio accresciuto derivante dall'art. 9CC (DTF 122 III 150 consid. 2b; sentenza TF 5A_28/2009 del 5 febbraio 2010 consid. 4.2.1, in FamPra.ch 2010 p. 420).
Nel caso concreto i fondi sono stati acquistati al prezzo di CHF 1'025'000.00, finanziato dalla moglie per CHF 355'000.00 e per il resto da un'ipoteca di CHF 670'000.00 e i coniugi sono stati iscritti a Registro fondiario quali comproprietari in ragione di 1/2 ciascuno. Occorre da ciò dedurre che entrambi i coniugi abbiano voluto essere comproprietari e dividere tra di loro il plusvalore, senza riguardo al finanziamento iniziale. Se un coniuge afferma il contrario, segnatamente se la moglie afferma che tutto il plusvalore congiunturale le appartiene di diritto, deve comprovare la nullità del contratto di compravendita oppure comprovare l'esistenza di un accordo interno tra i coniugi secondo il quale essi si riconoscono comproprietari solo di fronte ai terzi, riconoscendo per contro il marito l'esclusiva proprietà della moglie.
Ora, dato che nella presente fattispecie non si è comprovato nulla di tutto ciò, il fondo è stato attribuito dal giudice alla moglie al valore di CHF 1'700'000.00; nella misura in cui ha finanziato l'acquisto per CHF 355'000.00, deve dunque all'altro coniuge l'importo di CHF 337'500.00 (CHF 1'700'000.00 - CHF 670'000.00 di debito ipotecario - CHF 355'000.00) : 2.
Una volta liquidata la comproprietà, occorre inserire il risultato della divisione nelle masse matrimoniali di cui al regime della partecipazione agli acquisti (art. 181 CC). Occorre segnatamente determinare a quale massa della moglie vanno ascritti il bene immobile e l'importo di CHF 337'500.00 ai sensi dell'art. 205 cpv. 2 CC, nonché a quale massa del marito dev'essere assegnato il credito citato. In seguito occorrerà stabilire il beneficio di ciascuna massa degli acquisti e procedere a liquidare il regime matrimoniale.
Come già indicato la moglie ha finanziato l'acquisto immobiliare con un importo di CHF 355'000.00. Ha lavorato in maniera ridotta e cessato qualsiasi attività nel mese di settembre del 1988, ossia poco meno di un anno dopo la celebrazione del matrimonio; il fondo è stato acquistato nel 1997 e visto che la moglie ha lavorato per poter conseguire un diploma di psichiatra-psicoterapeuta FMH, secondo il Tribunale federale l'importo di CHF 355'000.00 non poteva che provenire da beni propri, anche perché all'epoca del matrimonio è stato dimostrato come possedesse risparmi per CHF 776'645.00.
Dal momento in cui l'acquisto di un fondo è parzialmente finanziato con la ripresa o la costituzione di un debito ipotecario, il bene rientra come sostituzione nella massa che ha effettuato il versamento a contanti (DTF 123 III 152, consid. 6b/aa) e tale massa è gravata, sul piano interno, dal debito ipotecario (DTF 132 III 145, consid. 2.3.2 e DTF 123 III 152, consid. 6a/bb). Un debito grava infatti la massa patrimoniale cui è materialmente connesso (art. 209 cpv. 2 CC).
Orbene, l'acquisto del fondo è stato effettuato con beni propri e la costituzione di un debito ipotecario. Il bene appartiene di conseguenza ai beni propri e il debito ipotecario grava la medesima massa. Tenuto conto che il bene è stato finanziato unicamente da beni propri, il plusvalore che ne è derivato con il tempo, ossia quanto eccede la prestazione a contanti e il debito ipotecario, fa parte della medesima massa e gli acquisti non hanno diritto ad alcun compenso ex art. 209 cpv. 3 CC (DTF 123 III 152, consid. 6b/bb). Il principio appena citato è stato rettificato dal Tribunale federale: v. caso 351. Saranno poi i beni propri della moglie a dover garantire il pagamento dell'equa indennità dovuta al marito a seguito della divisione della comproprietà secondo il principio della connessione ex art. 209 cpv. 2 CC.
Il Tribunale federale ha dunque ritornato l'incarto all'autorità cantonale invitandola a liquidare il regime matrimoniale in base a tali principi.
Sul tema v. anche sentenza TF 5A_87/2012 del 25 maggio 2012 e sentenza TF 5A_417/2012 del 15 agosto 2012.
Per un caso concreto di liquidazione del regime matrimoniale, cfr. caso 304.
Data modifica: 16/10/2012