L’obbligo alimentare di un coniuge riguardo ad un figlio di primo letto dell’altro coniuge

Caso 2 del 30/11/1999

Che obblighi finanziari possono essere imposti al coniuge della madre o del padre nei confronti dei figli di primo letto dell’altro coniuge?

In una sentenza del 27 marzo 1997* il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

In un matrimonio i coniugi si devono vicendevole adeguata assistenza nell’adempimento dell’obbligo di mantenimento verso i figli nati prima del matrimonio. Nella misura in cui un coniuge non è in grado di sopperire da solo alle necessità di una figlia di prime nozze (affidata alla madre), la sua seconda moglie può essere tenuta in via sussidiaria a contribuire al fabbisogno della stessa (ciò che è stato d’altronde già confermato dal Tribunale federale).

* Sentenza pubblicata in REP 1997, N. 23.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


non si tratta di una partecipazione finanziaria diretta, nel senso che la figliastra non può richiedere il denaro per il proprio mantenimento direttamente alla seconda moglie di suo padre; tuttavia i giudici hanno deciso che il padre (colui che doveva l'alimento alla figlia) poteva chiedere di farsi aiutare dalla sua seconda moglie. Lo scopo della decisione è anche quello di evitare che vi siano abusi, come ad es. se il padre sposasse una ricca donna in seconde nozze e decidesse di smettere di lavorare: se non si dovesse prendere in considerazione la situazione finanziaria della seconda moglie del padre, quest'ultimo potrebbe vedersi - paradossalmente - dispensato dall'obbligo di mantenere la propria figlia (sempre che naturalmente riesca a dimostrare un motivo valido per non più lavorare ... e il motivo valido non sono certo le nuove nozze!).

 


Data modifica: 30/11/1999

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