Mantenimento da parte di terzi (nonni)

Caso 139 del 27/11/2005

Se un terzo, ad es. i nonni, contribuiscono volontariamente al mantenimento del nipote mediante prestazioni in denaro, quest’ultimo può ancora chiedere un contributo alimentare ai propri genitori?

In una sentenza del 19 luglio 2004*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Se una terza persona contribuisce volontariamente al mantenimento del bambino con delle prestazioni in denaro, a concorrenza di queste prestazioni libera dall’obbligo al mantenimento i genitori, anche se il pagamento avviene senza che i genitori lo sappiano o contro la loro volontà.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nella presente fattispecie un Tribunale francese aveva affidato un minore ai nonni materni, domiciliati nella Svizzera francese, i quali avevano accettato l'affido, senza richiedere alcuna partecipazione finanziaria. Divenuto maggiorenne, il ragazzo ha inoltrato una procedura giudiziaria nei confronti dei genitori, chiedendo il pagamento di un contributo di mantenimento mensile fino al termine dei suoi studi, oltre ad altre pretese di natura economica.
Il diritto di filiazione non prevede normative particolari in caso di assunzione del mantenimento di un figlio da parte di terzi e si limita a prevedere la surrogazione legale all'ente pubblico, se quest'ultimo ha versato dei contributi di mantenimento al posto dell'obbligato (di regola il genitore) (art. 289 al. 2 CC; DTF 123 III 161 consid. 4c p. 164; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e ed., Berna 1998, N. 77 ad art. 289 CC; Breitschmid, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2a ed., N. 9 ad art. 289 CC).
Se una terza persona contribuisce volontariamente al mantenimento del figlio con delle prestazioni in denaro, a concorrenza di queste prestazioni libera dall'obbligo al mantenimento i genitori, anche se il pagamento avviene senza che i genitori lo sappiano o contro la loro volontà (art. 68 CO, applicabile secondo l'art. 7 CC). Quindi quando un terzo contribuisce volontariamente al mantenimento del figlio mediante prestazioni in denaro, egli libera i genitori di tale obbligo a concorrenza dell'ammontare del pagamento. Così facendo, il terzo non è surrogato al diritto al mantenimento del figlio.
A meno che abbia assunto il mantenimento del figlio a titolo gratuito, il terzo potrà rivalersi nei confronti dei genitori secondo norme relative alla gestione d'affari senza mandato (DTF 123 III 161 consid. 4c pag. 164 e riferimenti citati). Non potrà per contro chiedere nulla in restituzione al figlio, siccome i pagamenti sono avvenuti per far fronte al mancato pagamento da parte dei genitori.

* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5C.55/2004 /rod; riassunto pubblicato anche in RDT 6/2004, RJ 60-04, pag. 250.


Data modifica: 27/11/2005

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