Mantenimento dopo il divorzio – calcolo delle eccedenze, precisazione

Caso 210 del 01/02/2009

Il metodo del calcolo delle eccedenze risulta sempre inapplicabile per calcolare l’ammontare del contributo alimentare a favore del coniuge creditore dopo il divorzio?

In una sentenza del 5 settembre 2008*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

In presenza di un matrimonio che ha concretamente influenzato la vita del coniuge creditore dell’alimento, in caso di redditi medi il metodo del calcolo delle eccedenze per calcolare gli alimenti dopo il divorzio a determinate condizioni può portare ad un risultato ragionevole.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La sentenza oggetto del presente caso precisa la giurisprudenza pubblicata in DTF 134 III 145 (cfr. anche caso-198), siccome in quella sentenza il Tribunale federale aveva indicato che il metodo di calcolazione degli alimenti dopo la pronuncia del divorzio a favore del coniuge più debole economicamente secondo il criterio denominato "calcolo delle eccedenze" era da considerarsi di regola non appropriato. Autori di dottrina hanno criticato questa affermazione del Tribunale federale (cfr. ad es. Spycher, in ZBJV 144/2008, pag. 514 e Hausheer, in ZBJV 144/208, pag.568).
Nella sentenza oggetto del presente caso, il Tribunale federale, pur volendo precisare la propria affermazione, ha tenuto comunque a ribadire che l'obiettivo (principio e criteri di calcolo) del mantenimento dopo il divorzio si distingue da quello per il mantenimento durante il matrimonio (nel primo caso si applicano i criteri dell'art. 125 CC, mentre nel secondo quelli dell'art. 163 CC). Nella sentenza pubblicata in DTF 134 III 145 alla moglie è stato computato un reddito dopo il divorzio, ciò che ha escluso l'applicazione del calcolo delle eccedenze per la calcolazione dell'alimento post divorzio: se fosse stato applicato, avrebbe condotto ad un risultato errato, ossia un alimento a favore della moglie che le avrebbe permesso di godere di un tenore di vita superiore a quello esistente durante il matrimonio. Inoltre non va dimenticato che tra i vari criteri di calcolo dell'alimento post divorzio rientra ad es. anche la costituzione di un'adeguata previdenza, sempre che i mezzi finanziari lo permettano, concetto questo che esula dal calcolo del contributo alimentare durante il matrimonio.

A proposito dei "matrimoni che hanno concretamente influenzato la vita del coniuge creditore dell'alimento" va precisato che il criterio per verificare se si sia o meno in presenza di tali matrimoni non è solo la durata dei medesimi (matrimonio di lunga durata, ad es. dieci anni = matrimonio che ha concretamente influenzato la vita del coniuge creditore dell'alimento), bensì anche in caso di matrimoni di breve durata (ad es. inferiori ai cinque anni) si può essere in presenza di tali matrimoni, segnatamente quando dall'unione siano nati dei figli, poiché la necessità di accudire i figli fino ad una certa età implica per il coniuge che si occupa della loro educazione una capacità lucrativa nulla o solamente limitata.
In un'altra sentenza il Tribunale federale ha pure precisato che ciò vale anche nel caso in cui un coniuge si è assunto l'onere di occuparsi del figlio dell'altro coniuge e abbia di conseguenza limitato la sua attività professionale (sentenza TF 5A_103/2008 del 5 maggio 2008, in FamPra 4/2008, N. 98).
Preciso che nel caso di matrimoni che non hanno concretamente influenzato la vita dei coniugi (ad es. di principio che sono durati meno di cinque anni e dai quali non sono nati figli) non vi è alcun motivo di calcolare gli eventuali alimenti post divorzio prendendo in considerazione il tenore di vita goduto durante il matrimonio; in questi casi occorre riferirsi al tenore di vita che ciascun coniuge godeva prima di sposarsi, come se il matrimonio non avesse avuto luogo (cfr. ad es. sentenza TF 5C.244/2006 del 13 aprile 2007).

Preciso infine che relativamente all'obbligo del coniuge affidatario dei figli di lavorare, la giurisprudenza relativa ai 10/16 anni di età dei figli (cfr. ad es. caso-055) non è assoluta, infatti si può pretendere che il coniuge affidatario continui a lavorare se nonostante i figli nati durante il matrimonio tale coniuge già lavorava; lo stesso dicasi se si è in presenza di figli collocati in una struttura, dato che ciò non impedisce al genitore affidatario di lavorare (sentenza TF 5A_100/2007, del 4 luglio 2007).

* Sentenza pubblicata nella raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale: DTF 134 III 579.


Data modifica: 01/02/2009

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