Matrimonio “Lebensprägend” – sradicamento culturale

Caso 305 del 01/03/2013

Il fatto che un coniuge straniero lasci il suo paese per risiedere in Svizzera con il marito, fa presumere l'esistenza di un matrimonio "lebensprägend"?

In una sentenza del 20 settembre 2012, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Si è in presenza di un matrimonio con ripercussioni sulla vita coniugale ("lebensprägend") tra l’altro quando un coniuge ha subito uno sradicamento culturale dalla sua madre patria quale conseguenza del matrimonio. Non è tuttavia così qualora la moglie si era coscientemente rivolta nel suo paese d’origine a un’agenzia matrimoniale che si occupa dell’intermediazione con persone residenti all’estero ed era così dall’inizio intenzionata a lasciare il proprio paese e abbandonare la carriera in quel luogo.

Sentenza TF 5A_178/2012


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La moglie, nata nel 1966, di nazionalità bielorussa, e il marito, nato nel 1948, di nazionalità svizzera, si sono sposati il 6 settembre 2002 nel Canton Vaud. I coniugi si sono incontrati per il tramite di un'agenzia matrimoniale alla quale la moglie si era iscritta nel suo paese di origine nel 2001. La moglie è giunta in Svizzera durante l'estate del 2002; dal matrimonio non sono nati figli. Con decisione di misure a protezione dell'unione coniugale del 12 novembre 2003, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
Il 21 marzo 2005 il marito ha inoltrato una procedura di nullità del matrimonio, subordinatamente di divorzio. Un punto controverso è rimasto quello relativo all'eventuale contributo di mantenimento muliebre.

Secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un’adeguata previdenza per la vecchiaia, l’altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento. La normativa in questione concretizza due principi: da un lato quello dell'indipendenza economica dei coniugi dopo il divorzio e dall'altro quello della solidarietà post divorzio.

Un contributo alimentare è di principio dovuto dopo il divorzio se il matrimonio ha avuto un influsso concreto sulla situazione finanziaria del coniuge creditore (matrimonio "lebensprägend" - DTF 137 III 102, consid. 4.1.2).
Se il matrimonio è durato almeno 10 anni (periodo da calcolare fino alla data di separazione di fatto delle parti - DTF 132 III 598, consid. 2) di principio è "lebensprägend". Indipendentemente dalla sua durata, vale a dire anche se è durato meno di 10 anni, è pure "lebensprägend" il matrimonio che ha visto sradicato culturalmente un coniuge (sentenza TF 5A_649/2009 del 23 febbraio 2010, consid. 3.3.2 e sentenze citate), se il coniuge creditore si può prevalere di una situazione di fiducia ("Vertrauenposition", sentenza TF 5C.49/2005 del 23 giugno 205, consid. 2.1) o se sono nati dei figli comuni (DTF 135 III 59, consid. 4.1).
Ma anche un tale matrimonio non dà automaticamente diritto ad un contributo alimentare, ritenuto che il principio dell'autonomia di mantenimento è superiore rispetto al principio del mantenimento, dato che un coniuge può chiedere un contributo alimentare solo se non può da solo mantenersi debitamente e se l'altro coniuge può provvedere al mantenimento (DTF 137 III 102, consid. 4.1.1).

Nel caso concreto, dato che il matrimonio è durato di fatto 11 mesi e dal medesimo non sono nati figli, lo stesso non può essere considerato "lebensprägend"; tuttavia occorre valutare l'eventuale sradicamento culturale. La moglie era prima di sposarsi attiva professionalmente nel suo paese, la Bielorussia, e con la conoscenza del marito e successivo matrimonio ha scelto di lasciare l'attività lavorativa nel suo paese, per trasferirsi in Svizzera. Con l'iscrizione all'agenzia matrimoniale che stampa la propria pubblicazione all'estero, la moglie ha preso in considerazione la possibilità di incontrare un uomo residente all'estero, accettando altresì l'eventualità di dover partire per l'estero, rinunciando così al proprio lavoro, ciò che ha fatto quando ha conosciuto suo marito.

 

Nella sentenza del 23 aprile 2015 (sentenza TF 5A_844/2014) il Tribunale federale ha precisto che uno sradicamento culturale non è comunque dato quando dopo la separazione l’avente diritto al contributo di mantenimento è tornato nel suo Paese d’origine, ha trovato lì subito un posto di lavoro e solamente alcuni anni dopo il rientro fa valere delle pretese di mantenimento.


Data modifica: 01/03/2013

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland