Caso 414 del 16/11/2017
Il metodo di calcolo sul dispendio si applica solo in caso di redditi alti o anche in altre situazioni?
In una sentenza del 7 novembre 2017 la Prima Camera Civile del Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Il metodo di calcolo sul dispendio può essere applicato non solo alle situazioni economiche molto favorevoli, ma a certe condizioni anche a quelle situazioni semplicemente favorevoli o anche in caso di redditi tra i CHF 8’000.00/9’000.00 mensili.
Sentenza I CCA 11.2016.9
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati nel 1995. Il marito svolge un’attività lavorativa dipendente in parte del proprio studio e in parte dello Stato. Nell’ambito della procedura di divorzio la moglie ha inoltrato una istanza cautelare tendente essenzialmente a vedersi corrisposto un contributo alimentare pendente causa di CHF 3’380.00 mensili, mentre il marito ha proposto di respingere la richiesta.
Il primo giudice ha stabilito il contributo di mantenimento in CHF 800.00 mensili, decisione impugnata dalla moglie al Tribunale d’appello.
Il reddito del marito è stato accertato dal primo giudice in CHF 9’548.50 mensili, con un fabbisogno di CHF 6’750.00 mensili, mentre per la moglie le sue entrate sono state quantificate in CHF 3’092.00 mensili, con un fabbisogno di CHF 3’873.00 mensili. Controverso è il metodo di calcolo utilizzato dal pretore il quale, nonostante non si fosse in presenza di una situazione di alti redditi, ha ammesso l’applicazione del calcolo del dispendio al posto di quello delle eccedenze.
L’art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la fissazione di tali contributi, limitandosi a disporre che «i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia». Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – abitualmente adottato – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro (e dei figli), suddividendo l’eccedenza a metà (metodo del calcolo delle eccedenze).
Il metodo di calcolo in questione non si applica quando sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma vivevano in modo parsimonioso per destinare una parte di tali redditi ad altri scopi (ad esempio al risparmio, prevedendo l’acquisto di una casa). Per il suo relativo schematismo tale metodo non si applica di regola nemmeno qualora durante la comunione domestica i coniugi vivevano in condizioni particolarmente agiate. Tanto nell’una quanto nell’altra ipotesi il metodo di calcolo ancorato al riparto paritario dell’eccedenza lascia spazio a quello fondato sull’ammontare del dispendio effettivo.
Se il metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo è stato applicato nel caso di situazioni economiche molto favorevoli, con redditi oltre i CHF 22’000.00 mensili (cfr. I CCA 11.2012.94), ciò non toglie che esso si possa applicare anche a situazioni economiche semplicemente favorevoli (cfr. I CCA 11.2015.58: reddito complessivo di CHF 11’500.00 mensili) o a redditi coniugali compresi tra i CHF 8’000.00 e i CHF 9’000.00 mensili (RTiD I-2015, sentenza 12c, consid. 6b).
Nel caso concreto il reddito coniugale non è interamente assorbito - o pressoché interamente assorbito - dal costo delle due economie domestiche separate, ma presenta un saldo attivo. Le parti non risultavano vivere in una situazione finanziaria media , né tanto meno modesta, ma godevano di condizioni economiche favorevoli, se non agiate, pertanto è stato considerato corretto che il pretore abbia applicato il calcolo fondato sul dispendio effettivo.
Da notare che il questa sentenza il Tribunale d’appello ha ricordato come un debitore alimentare possa compensare il contributo di mantenimento a suo carico fino all’ammontare del contributo medesimo, con oneri rientranti nel fabbisogno del creditore alimentare da lui pagati direttamente, sempre che le spese assunte si riferiscano a una voce del fabbisogno del creditore alimentare accertata dal giudice e che egli dimostri di vere effettivamente eseguito il pagamento (cfr. anche sentenza I CCA 11.2011.163, conidi. 8) e il debitore che intende procedere in tal senso non è tenuto a farsi autorizzare dal giudice, ma può nondimeno chiedere di essere espressamente abilitato in tal senso, fosse solo per evitare, a scanso di equivoci, contestazioni da parte dell’altro coniuge.
Data modifica: 16/11/2017