Minimo esistenziale LEF – convivenza – domicilio all’estero

Caso 128 del 30/05/2005

Nell’ambito del calcolo del fabbisogno minimo il minimo esistenziale ammonta alla medesima cifra anche se il coniuge/genitore convive o vive all’estero?

In una sentenza del 28 aprile 2005*, il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Se un coniuge convive il minimo esistenziale LEF va considerato uguale ad un coniuge che vive solo. Il minimo esistenziale del diritto esecutivo, di attuali CHF 1’100.00 mensili, è quello applicabile in Svizzera, mentre all’estero va tenuto conto del relativo costo della vita.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Secondo la Tabella della Camera Esecuzione e Fallimenti del Tribunale d'appello di Lugano (CEF) il minimo esistenziale ammonta a CHF 1'100.00 mensili se si tratta di una persona che vive da sola e a CHF 1'250.00 mensili nel caso di una persona considerata quale famiglia monoparentale con obblighi di mantenimento. Le medesime Tabelle prevedono che per coniugi o due altre persone adulte che formano una durevole comunione domestica l'importo deve essere quantificato in CHF 1'550.00 mensili.
In ambito civile per il calcolo dei contributi di mantenimento si tiene conto di regola della cifra di CHF 1'100.00 mensili per il coniuge/genitore debitore degli alimenti e di CHF 1'250.00 mensili per quello creditore di alimenti, se quest'ultimo vive con la prole (cfr. I CCA 11.2001.95 dell'11.07.2002).
Sempre nell'ambito del calcolo dei contributi di mantenimento, in cui i coniugi/genitori vivono separati (di fatto, legalmente o sono divorziati), valgono tuttavia solo le prime due cifre, nel senso che se uno dei due coniugi/genitori vive in una comunione domestica (durevole o meno, poco importa) con un altro partner il suo minimo esistenziale ammonta sempre a CHF 1'100.00 mensili o rispettivamente CHF 1'250.00 mensili (cfr. su questo tema anche caso-058).
Nella sentenza di prima sede, impugnata al Tribunale d'appello e sfociata nella sentenza qui trattata, il Pretore aveva ritenuto che, vista la non contestata convivenza del genitore debitore dell'alimento, nel suo fabbisogno minimo andava considerata la cifra ci CHF 1'550.-- : 2 = CHF 775.00 mensili e non CHF 1'100.00 mensili. Il Tribunale d'appello ha tuttavia indicato che "per prassi invalsa, questa Camera riconosce a ogni persona il fabbisogno minimo che le andrebbe riconosciuto se vivesse da sé sola, indipendentemente da eventuali coabitazioni (le quali non riguardano il giudice né la controparte: ...)". Di conseguenza la cifra di CHF 1'550.00 mensili delle Tabelle CEF non ha, nell'ambito della commisurazione dei contributi di mantenimento del Giudice civile, alcuna portata, ciò che può essere considerato discutibile.
Per il resto la sentenza del Tribunale d'appello precisa che vivendo il genitore debitore del contributo di mantenimento in Italia, si giustifica quantificare il suo minimo esistenziale in CHF 900.00 mensili e non in CHF 1'100.00 mensili, siccome il costo della vita in Italia sarebbe del 18-20% inferiore a quello elvetico (e ciò in base alla pubblicazione UBS, Prezzi e salari, ed. 2003, pag. 6, della Banca UBS, per le città di Milano e Roma). Sull'utilizzo della pubblicazione UBS, Prezzi e salari, ma evidentemente in un'edizione più recente, cfr. anche sentenza TF 5A_50/2008 del 30 aprile 2008

* Sentenza non pubblicata.


Data modifica: 30/05/2005

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