Misure a protezione dell’unione coniugale – obbligo della moglie di riprendere o estendere un’attività lavorativa

Caso 148 del 02/05/2006

Nell’ambito di una procedura di misure a protezione dell’unione coniugale è possibile pretendere che il coniuge che non esercita un’attività lavorativa o la eserciti solo a tempo parziale riprenda o estenda un’attività lavorativa?

In una sentenza del 27 maggio 2005*, il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un’attività lucrativa a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere all’eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l’estensione di un’attività lucrativa sia compatibile con la situazione personale del coniuge interessato (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La questione è già stata in parte trattata nel caso-049 e nel caso-056, senza che la soluzione proposta potesse essere considerata esaustiva e soddisfacente. Con la sentenza oggetto del presente caso, il Tribunale d'appello ha posto tre condizioni cumulative per pretendere che il coniuge più debole finanziariamente - di regola la moglie- possa essere costretto ad intraprendere un'attività lavorativa durante una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale. Il Tribunale d'appello ha tuttavia precisato che "ove non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, lo scopo dell'indipendenza economica da parte del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggiore importanza (DTF 128 III 65, pag. 67 consid. 4a con riferimenti)."
Nell'ipotesi in cui ci si trovasse in presenza di una procedura cautelare in pendenza di una procedura di separazione coniugale o di divorzio, il Tribunale d'appello ha inoltre precisato che "occorre por mente al fatto che durante una causa di stato il ritorno dei coniugi al riparto dei compiti consensualmente stabilito ai fini della vita in comune non è più né auspicato né verosimile. Nel quadro di siffatte misure occorre annettere dunque particolare importanza, più che nel caso di provvedimenti a tutela dell'unione coniugale, all'autonomia economica che il coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – è chiamato ad acquisire o a riacquisire (DTF 130 III 537, pag. 542 consid. 3.2 con rinvii)."

* Sentenza pubblicata sulla RTiD: I CCA 27.5.2005 N. 11.2003.60

Con sentenza del 2 agosto 2010 il Tribunale d'appello di Lugano ha indicato che in caso di separazione di fatto che perdura ormai da due anni non si giustifica ritenere ancora possibile una riconciliazione e di conseguenza le tre condizioni poste dalla giurisprudenza per la ripresa o l'estensione di un'attività lavorativa devono necessariamente essere relativizzate anche nell'ambito di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale (I CCA 11.2007.45 in RTiD I-2011, no. 12c).


Data modifica: 02/05/2006

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