Caso 179 del 17/09/2007
Quali motivi possono essere addotti per impugnare una sentenza di misure a protezione dell’unione coniugale al Tribunale federale?
In una sentenza del 22 maggio 2007 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Le decisioni in materia di protezione dell’unione coniugale sono decisioni su misure cautelari ai sensi dell’art. 98 LTF; contro di esse può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Le misure a protezione dell'unione coniugale sono rette dagli artt. 172 e segg. CC.
L'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale rientra fra le decisioni pronunciate in materia civile ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LTF.
Le decisioni in materia di protezione dell'unione coniugale sono considerate dal 1° gennaio 2007 delle decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF. Fino al 31 dicembre 2006 non erano considerate decisioni finali e per poterle impugnare rimaneva aperta la sola via del ricorso di diritto pubblico o per nullità (DTF 127 III 474, conisd. 2, pag. 476 e segg.).
Visto in particolare l'obiettivo per cui sono utilizzate, soprattutto dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio (01.01.2000), le decisioni in materia di protezione dell'unione coniugale sono da considerare decisioni su misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF; contro di esse può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali.
Dall'art. 106 cpv. 2 LTF si evince che occorre spiegare in maniera chiara e dettagliata in che modo i diritti costituzionali sarebbero stati violati (cfr. anche DTF 130 I 258, consid. 1.3, pag. 261 e segg., con riferimenti).
* Sentenza pubblicata: DTF 133 III 393.
La diffida ai debitori giusta l’art. 177 CC rappresenta anch'essa una misura cautelare ai sensi dell’art. 98 LTF. I ricorsi devono di conseguenza essere depositati presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). La sospensione dei termini giusta l’art. 46 cpv. 1 lett. b LTF non vale nelle procedure concernenti le misure cautelari. Questi procedimenti vengono classificati dalla legge quali procedimenti urgenti e sono esclusi dalla sospensione dei termini (sentenza pubblicata in DTF 134 III 667, cfr. anche FamPra.ch, 1/2009, N. 14, pag. 211).
Data modifica: 17/09/2007