Misure provvisionali di divorzio in caso di ricorso pendente al Tribunale federale

Caso 205 del 02/11/2008

Quale è il Tribunale competente a statuire in merito a procedure provvisionali inoltrate durante il periodo in cui è pendente un ricorso al Tribunale federale?

In una sentenza del 17 dicembre 2007 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il Tribunale federale non è competente per ordinare o modificare misure provvisionali quando è adito con un ricorso concernente la pronuncia del divorzio o i suoi effetti accessori.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Preliminarmente il Tribunale federale ricorda la distinzione tra i seguenti concetti:

  • una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF (Legge sul Tribunale Federale) è una decisione che mette fine alla procedura, sia per motivi di natura procedurale che di natura materiale (DTF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631; DTF 133 V 477 consid. 4.1.1 p. 480);
  • una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 LTF è una decisione che statuisce su un oggetto la cui sorte è indipendente da ciò che resta pendente o mette fine alla procedura solo per parte dei litisconsorti: deve essere impugnata immediatamente;
  • una decisione pregiudiziale o incidentale è una decisione adottata in corso di procedura e rappresenta una tappa verso la decisione finale; può avere come oggetto una questione di natura formale o materiale e che è oggetto di decisione prima di quella finale (DTF 129 III 107, consid. 1.2.1, pag. 110, e riferimenti). Ai sensi dell'art. 93 LTF è una decisione che causa un pregiudizio irreparabile o è una decisione in cui l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa: in questo caso deve essere impugnata immediatamente. Se il ricorso non è ammissibile, in assenza delle condizioni citate, o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.

Per poter qualificare le decisioni cantonali in materia di divorzio occorre tener conto delle esigenze che derivano dal principio dell'unità della sentenza di divorzio, principio ancora attuale con l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio (del 1° gennaio 2000) (DTF 130 III 537 consid. 5 p. 545 segg.).

Secondo l'art. 104 LTF il Giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, ordinare misure cautelari al fine di conservare lo stato di fatto o tutelare provvisoriamente interessi minacciati. Tali misure cautelari posso riferirsi solo alla decisione oggetto di ricorso al Tribunale federale.
Orbene, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale (v. varie citazioni contenute nella sentenza oggetto del presente caso) la decisione che ordina delle misure cautelari durante la procedura di divorzio è una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF, siccome statuisce sull'istanza dal profilo procedurale e ha un oggetto differente dalla procedura di merito; in altre parole la sentenza decide, in una procedura distinta, dei punti che non potranno più essere rivisti nell'ambito di un ricorso relativo al divorzio o alle sue conseguenze accessorie (art. 93 al. 3 LTF; cfr. DTF 130 I 347 consid. 3.2 p. 350). Per cui, visto che si tratta di misure connesse, ma distinte, dalla procedura di divorzio, il Tribunale federale non può pronunciarle direttamente, dal momento in cui è adito per decidere sul divorzio e/o sulle conseguenze accessorie al divorzio.

Evidenzio per questa sentenza, così come pure per la sentenza TF 5A_678/2007 (non pubblicata sulla Raccolta Ufficiale, in materia di ammissibilità di un ricorso al Tribunale federale in caso di decisioni supercautelari) le interessanti annotazioni del prof. Denis Tappy pubblicate in RSPC 3/2008, pag. 278 e segg. - per la DTF 134 III 426 qui commentata - e in RSPC 2/2008, pag. 186 e segg., per la sentenza 5A_678/2007).
(RSPC = Rivista Svizzera di Procedura Civile)

* Sentenza pubblicata nella Raccolta Ufficiale del Tribunale federale: DTF 134 III 426.


Data modifica: 02/11/2008

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