Caso 260 del 01/04/2011
Quando una modifica delle circostanze può essere considerata duratura e rilevante? In caso di redditi bassi, nel calcolo del fabbisogno minimo occorre prendere in considerazione le imposte alla fonte? In che misura il nuovo coniuge deve partecipare al mantenimento di figli dell’altro nati da un precedente matrimonio?
In una sentenza del 29 ottobre 2010 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Se la disoccupazione del debitore del contributo di mantenimento adempia al requisito della durabilità per la modifica di una sentenza di divorzio va giudicato in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. La giurisprudenza secondo la quale in condizioni finanziarie precarie le imposte non vanno considerate nel fabbisogno non trova applicazione quando il debitore del contributo alimentare soggiace alle imposte alla fonte. In caso di ammanco il nuovo coniuge del debitore alimentare può essere chiamato a partecipare indirettamente al mantenimento dei di lui figli di primo letto.
Sentenza 5A_352/2010.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Secondo l'art. 129 CC, se dopo il divorzio la situazione muta in maniera rilevante e durevole, il contributo di mantenimento a favore dell'ex coniuge può essere ridotto, soppresso o temporaneamente sospeso.
La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che un periodo di disoccupazione superiore ai 4 mesi non può essere considerato di breve durata e in questi casi per il calcolo degli alimenti occorre prendere in considerazione l'ammontare dell'indennità di disoccupazione realmente percepita (sentenza TF 5P.445/2008 del 9 marzo 2005, consid. 2.3 concernente una modifica di misure a tutela dell'unione coniugale). In ogni caso il fatto di sapere se un periodo di disoccupazione è duraturo dipende dalle concrete circostanze, in particolare dalla situazione economica (sentenza sopra citata, consid. 2.2).
Il Tribunale federale ha ad es. ammesso che un periodo di disoccupazione di un anno con una riduzione del 16% rispetto ai redditi accertati all'epoca del divorzio è una modifica rilevante delle circostanze (sentenza TF 5A_217/2009 del 30 ottobre 2009, consid. 3.2.1).
Nel caso concreto il marito è in disoccupazione parziale, con una riduzione del tempo di lavoro dal 100% all'80%, mentre il suo reddito ha subito una riduzione di CHF 300.00 mensili, ciò che corrisponde ad una riduzione del 6,5% dello stipendio abituale. La questione a sapere se si tratta di una modifica duratura è stata lasciata aperta dal Tribunale federale, dato che un abbassamento dello stipendio dell'ex marito del 6.5% consiste in una modifica non rilevante.
Relativamente alle imposte la giurisprudenza indica che se i mezzi finanziari del coniuge/genitore debitore di contributi alimentari sono insufficienti, occorre considerare il suo minimo esistenziale, senza computare le imposte (DTF 127 III 289, consid. 2a/bb e DTF 126 III 353, consid. 1a/aa, pag. 356); tuttavia ciò non vale se il debitore alimentare è imposto alla fonte, tenuto conto che in questo caso l'imposta è dedotta direttamente dal reddito, senza che il dipendente possa opporvisi.
Nel caso in cui il debitore alimentare non abbia risorse sufficienti per il mantenimento dei figli di primo e di secondo letto, occorrerà valutare la capacità lavorativa del coniuge di secondo letto (sentenza TF 127 III 68, consid, 3, pag. 71). Tale dovere di assistenza è tuttavia limitato in tre modi: innanzi tutto è sussidiario rispetto al mantenimento dei genitori biologi; (DTF 120 II 285, consid. 2b, pag. 287 e altre citate); secondariamente prioritario per il coniuge dell'obbligato è il proprio fabbisogno minimo e quello dei propri figli (sentenza TF 5A_685/2008 del 18 dicembre 2008, consid. 3.2. e altre citate); in terzo luogo il contributo alimentare in favore di un figlio nato da un precedente matrimonio o nato ad di fuori del matrimonio non potrà essere stabilito in un importo superiore a quello che sarebbe stato senza il matrimonio del coniuge/genitore debitore (sentenza TF 5C.82/2004 del 14 luglio 204, consid. 3.2.1 e altre citate).
Infine, se risulta esserci un'eccedenza, la stessa sarà suddivisa tra tutti i figli, conformemente a principio della parità di trattamento (v. caso 77).
Data modifica: 01/04/2011