Modifica della sentenza di divorzio – soppressione del contributo di mantenimento in caso di concubinato

Caso 312 del 16/06/2013

Il concubinato del coniuge divorziato creditore dell'alimento comporta automaticamente la soppressione del contributo di mantenimento a suo favore?

In una sentenza del 27 febbraio 2013 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il concubinato qualificato del coniuge divorziato creditore del contributo alimentare non provoca automaticamente il decadimento del medesimo ai sensi dell'art. 130 cpv. 2 CC, applicabile per contro in caso di nuovo matrimonio. E' per contro l'art. 129 cpv. 1 CC che si applica.

Sentenza TF 5A_760/2012


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati nel 1973. Nel 2001, dopo 5 anni di separazione, hanno inoltrato al giudice una domanda comune di divorzio. Lo stesso anno il Giudice ha pronunciato il divorzio e omologato la convenzione sulle relative conseguenze accessorie. Il marito si è tra l'altro obbligato a pagare un contributo alimentare a favore della moglie fino al di lei pensionamento (2016).

Nel 2011 il marito ha promosso davanti al giudice un'azione di modifica della sentenza di divorzio, invocando una modifica rilevante e duratura delle circostanze, in particolare il fatto che la moglie vivrebbe in concubinato stabile, chiedendo dunque in via principale la soppressione del contributo di mantenimento a suo favore e in via subordinata la sua sospensione. Le istanze cantonali hanno respinto la richiesta, mentre il Tribunale federale l'ha accolta, sopprimendo con effetto al 1° aprile 2011 (giorno dell'inoltro della richiesta) il contributo alimentare del marito.

Ora, se l'art. 130 cpv. 2 CC, applicabile in caso di nuovo matrimonio, non trova applicazione in caso di concubinato qualificato, per quest'ultimo si può ricorrere all'art. 129 cpv. 1 CC, il quale permette al giudice di ridurre, sopprimere o provvisoriamente sospendere il contributo alimentare (cfr. sentenza TF 5C.265/2002 del 1 aprile 2003, consid. 2.4 non pubblicato in DTF 129 III 257).

L'art. 129 cpv. 1 CC prevede che se la situazione muta in maniera rilevante e durevole, la rendita può essere ridotta, soppressa o temporaneamente sospesa; un fatto è nuovo se non è stato preso in considerazione per la quantificazione del contributo alimentare nella procedura di divorzio. Non è determinante la prevedibilità di un fatto nuovo, bensì esclusivamente il fatto che la rendita è stata quantificata senza considerare tali circostanze future (DTF 138 III 289, consid. 11.1.1; DTF 131 III 189, consid. 2.7.4; sentenza TF 5A_93/2011, consid. 6.1, del 13 settembre 2011; sentenza TF 5A_845/2010, consid. 4.1 del 12 aprile 2011).

La qualifica di concubinato qualificato è già stata definita dal Tribunale federale (cfr. ad es. caso-294, con riferimenti: si tratta di una comunità di vita a carattere esclusivo e di una certa durata con un nuovo partner, con delle componenti spirituali, corporee ed economiche: comunità di tetto, di tavola e di letto). Se il concubinato dura da 5 anni al momento dell'apertura dell'azione di modifica della sentenza di divorzio sussiste una presunzione, per la quale si può portare la prova del contrario, che il concubinato è stabile.

La sospensione o la soppressione del contributo alimentare in caso di concubinato qualificato può essere decisa anche nel caso in cui il concubinato non sia durato ancora 5 anni, dal momento in cui la convivenza risulta stabile per altri fattori che non la durata (v. sentenza TF 5A_81/2008, consid. 5.4.4. dell'11 giugno 2008; sentenza TF 5C.296/2011, consid. 3b/bb del 12 marzo 2002). La scelta tra la sospensione e la soppressione del contributo alimentare va valutata di caso in caso a dipendenza degli interessi in gioco: da un lato l'interesse del creditore alimentare di veder ripristinato il contributo alimentare in caso di cessazione del concubinato e dall'altro l'interesse del debitore alimentare di essere definitivamente liberato dall'obbligo alimentare.

Nel caso concreto i giudici cantonali avevano ritenuto che il concubinato non fosse un fatto nuovo, siccome era ipotizzabile, per cui prevedibile, al momento del divorzio. Il Tribunale federale ha ritenuto questa tesi contraria al diritto federale, precisando che è decisivo sapere non tanto se i coniugi all'epoca del divorzio potessero immaginare di rifarsi una vita e di vivere in futuro in concubinato con un altro partner, bensì se l'hanno espressamente previsto all'epoca del divorzio, regolamentando ciò in convenzione.
Ora, sempre nel caso concreto nella convenzione di divorzio nulla si legge in merito all'ipotesi di sospensione o soppressione dell'alimento in caso di un futuro concubinato; a quell'epoca la moglie non viveva in concubinato, ciò che ha avuto inizio a fine 2001, dopo la pronuncia del divorzio. Anche i calcoli sul fabbisogno minimo della moglie all'epoca del divorzio si riferivano ad una persona che vive sola. in queste circostanze e senza che in convenzione di divorzio sia stato espressamente regolamentato qualcosa, anche se l'alimento è stato fissato per una durata determinata (pensionamento della moglie, 2016), non si può in buona fede ritenere che i coniugi avessero preso in considerazione l'ipotesi di un futuro concubinato della moglie e previsto che un tale concubinato non potesse avere alcun influsso sul contributo alimentare.

Si tratta ora di sapere se l'alimento va soppresso o sospeso.
Nel caso concreto all'inoltro della procedura giudiziaria il concubinato della moglie era in essere da oltre 10 anni. D'altra parte non è contestato che tale concubinato sia da considerare qualificato. Vista la sua lunga durata, si giustifica dunque la soppressione del contributo alimentare. Invero la dottrina ritiene giustificata la soppressione, e non la semplice sospensione, se il concubinato qualificato dura almeno già da 5 anni (cfr. anche consid. 5.1.2.1 della sentenza qui commentata).


Data modifica: 16/06/2013

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