Modifica dell’affidamento in base ai desideri del figlio?

Caso 255 del 15/01/2011

Il fatto che un figlio di 12 anni manifesti l’intenzione di andare a vivere con il padre è sufficiente per legittimare la modifica dell’affidamento previsto nella sentenza di divorzio?

 

In una sentenza del 4 marzo 2010, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

La sola volontà del figlio, anche se ha già compiuto 12 anni, non è sufficiente per giustificare una modifica dell’affidamento previsto nella sentenza di divorzio se mancano delle indicazioni secondo cui il mantenimento dello statuto attuale metterebbe in pericolo il suo bene.

 

Sentenza TF 5A_697/2009.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I fatti essenziali sono i seguenti:

  • coniugi sposati il 2 aprile 1993;
  • figlia nata il 25 settembre 1994;
  • separazione di fatto del marzo 1999;
  • il Giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale affida la figlia alla madre, prevedendo un ampio diritto di visita con il padre;
  • l'8 aprile 1999 la moglie introduce l'azione di divorzio;
  • il 2 agosto 2004 la prima istanza pronuncia il divorzio, confermando l'affidamento della figlia alla madre e l'ampio diritto di visita con il padre;
  • le successive autorità di ricorso confermano la decisione di prima istanza;
  • il 26 giugno 2006 l'ex marito inoltra una procedura giudiziaria di modifica della sentenza di divorzio e chiede l'affidamento della figlia, riservato un ampio diritto di visita con la madre;
  • il 5 febbraio 2009 i Giudici di prima istanza respingono l'azione, così come pure le successive autorità di ricorso.

Secondo l'art. 134 cpv. 1 CC a istanza di un genitore, del figlio o dell’autorità tutoria, il Giudice modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio. La giurisprudenza precisa che la modifica dell'autorità parentale (e ovviamente dell'affidamento, ossia della custodia di diritto) presuppone che la nuova regolamentazione si imponga per l'interesse del figlio a seguito del sopraggiungere di fatti nuovi essenziali; la modifica dell'affidamento non dipende solo dal sopraggiungere di fatti nuovi essenziali, ma occorre che sia nell'interesse del figlio (cfr. sentenza TF 5A_616/2007 del 23 aprile 2008, 5C.32/2007 del 10 maggio 2007, consid. 4, 5C.63/2005 del 1° giugno 2005, consid. 2 non pubblicato in DTF 131 III 553; cfr. anche DTF 100 II 76, consid. 1-3 e DTF 111 II 405).

L'ex marito ha sostenuto che i Giudici avrebbero dovuto prendere in considerazione il desiderio della figlia di vivere con lui e ciò in tutti i casi dato che la figlia al momento dell'inoltro della procedura di modifica della sentenza di divorzio aveva 12 anni.
Orbene, quando la figlia è stata ascoltata nell'ambito della procedura di modifica della sentenza di divorzio aveva senz'altro già 12 anni, età a partire dalla quale la giurisprudenza indica che il desiderio di affidamento all'uno o all'altro genitore dei figli ha un peso importante (cfr. in particolare sentenza TF 5A_107/2007 del 16 novembre 2007, consid. 3.2 - cfr. caso-200), tuttavia la sola volontà del figlio non è sufficiente per legittimare la modifica della sentenza di divorzio; secondo la giurisprudenza l'assetto del divorzio va modificato se mantenere la regolamentazione adottata risulta essere di pregiudizio per il minore tanto da giustificare, nel suo interesse, una modifica delle responsabilità genitoriali.

Nel caso concreto il fatto che la figlia abbia espresso il desiderio di andare a vivere con il padre, tra l'altro anche ad un docente, affermando di non essere influenzata per questa decisione dai genitori, non è stato ritenuto sufficiente per modificare la sentenza di divorzio al punto relativo all'affidamento, tenuto conto che il solo fatto di avere già 12 anni non è sufficiente per permettere di ritenere che l'espressione della figlia fosse indipendente dall'opinione del padre tanto da poter considerare che avesse espresso un'opinione del tutto autonoma. D'altra parte nulla ha fatto pensare che il padre non avesse ancora una volta utilizzato la figlia per una sua lotta personale nei confronti della ex moglie, segnatamente per ottenere vittoria sul punto dell'affidamento, comportamento questo già ritenuto pregiudizievole per il bene della figlia all'epoca del divorzio.


Data modifica: 15/01/2011

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