Modifica di una convenzione di misure a protezione dell’unione coniugale

Caso 399 del 01/04/2017

A quali condizioni è possibile ottenere una modifica di una transazione giudiziaria nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale?

in una sentenza del 26 maggio 2016 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Per la possibilità di modifica delle misure a tutela (o protezione) dell’unione coniugale o di provvedimenti cautelari emanati in procedura di divorzio che si fondano su una convenzione valgono le medesime restrizioni previste dalla giurisprudenza per le convenzioni di divorzio.

DTF 142 III 518
 


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nell’ambito di una procedura di misure a tutela (o protezione) dell’unione coniugale i coniugi hanno sottoscritto ad all’udienza del 26 novembre 2013 un accordo relativamente all’ammontare dei contributi di mantenimento di un coniuge a favore dell’altro e a favore dei figli. Durante la successiva procedura di divorzio, il 31 luglio 2014 il marito ha chiesto la modifica delle misure cautelari (il precedente accordo raggiunto nell’ambito della procedura delle misure a tutela - o protezione - dell’unione coniugale) a seguito di pretesi fatti nuovi.
La vertenza ha seguito la via ricorsuale cantonale e ed è giunta fino al Tribunale federale, il quale nella sentenza oggetto del presente caso si è pronunciato in merito alle condizioni necessarie per permettere la modifica dei contributi alimentari oggetto di una precedente transazione.

Un accordo permette alle parti di tenere in considerazione le incertezze fattuali e di evitare di esaminare la loro portata giuridica. Le condizioni applicabili per modificare una convenzione di divorzio (sentenza TF 5A_688/2013 e sentenza TF 5A_187/2013) sono analogamente applicabili per la modifica degli accordi cautelari o delle transazioni raggiunte nell’ambito di procedure di misure a tutela (o protezione) dell’unione coniugale.

Una richiesta di modifica deve basarsi di regola sull’esistenza di vizi del contratto, vale a dire errore (art. 23 CO e segg.), dolo (art. 28 CO) o timore ragionevole (art. 29 CO e segg.). L’errore è essenziale quando le parti si sono basate su una fattispecie determinata  che si è rivelata successivamente errata o se una parte ha ritenuto per errore, noto alla controparte, un determinato fatto come stabilito. Le altre possibilità per correggere una decisione contenente una condizione che tuttavia non si è realizzata (cfr. art. 268 cpv. 1 CPC) non sono pertinenti. Una parte non può invocare un errore su un aspetto incerto e che è stato oggetto della transazione. Ammettere il contrario permetterebbe alle parti di successivamente rimettere in discussione un accordo che per contro si era voluto transigere in modo definitivo (DTF 130 III 49, consid. 1.2).

Nel caso concreto la parte ricorrente fa valere la censura secondo cui l’autorità cantonale avrebbe valutato erroneamente il suo reddito relativo all’anno 2014, indicando segnatamente che l’avrebbe quantificato in CHF 4’600.00 mensili al posto di CHF 4’000.00 mensili. Su questa censura il Tribunale federale evidenzia che al momento della transazione giudiziaria conclusa nell’ambito delle misure a tutela (o protezione) dell’unione coniugale, vale a dire nel 2013, le parti avevano definito una proiezione futura della percentuale di lavoro del marito tra il 40% e il 60%. Quindi il salario futuro del marito era un fatto incerto e non poteva dunque essere rimesso in discussione in futuro. In ogni caso il marito non ha neppure sollevato l’ipotesi dell’esistenza di un errore essenziale.

 

Sul tema della modifica delle misure a tutela dell'unione coniugale durante la procedura di divorzio cfr. anche caso 288.


Data modifica: 01/04/2017

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