Modifica di una sentenza di divorzio – periodo determinante

Caso 129 del 14/06/2005

Nell'ambito di una procedura di modifica di una sentenza di divorzio, la sentenza del Giudice ha effetto a partire da quale data?

In una sentenza dell'11 novembre 2004*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il giudice chiamato a statuire su una domanda di modifica della sentenza di divorzio deve pronunciarsi sui contributi di mantenimento dovuti dal momento dell'inoltro della procedura giudiziaria.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nell'ambito di questa sentenza, il Tribunale federale si è pronunciato su un ricorso inoltrato da una parte che riteneva che i Giudici cantonali non si fossero espressi chiaramente in merito al versamento dei contributi di mantenimento durante la procedura di modifica della sentenza di divorzio.
In concreto in data 11 ottobre 2000 il Giudice di prima sede aveva statuito su un'istanza di misure cautelari, riducendo la rendita del divorzio a partire dal 1° ottobre 2000 a CHF 3'000.00 mensili; in data 5 agosto 2002 il medesimo Tribunale ha statuito nel merito, accogliendo parzialmente l'azione di modifica della sentenza di divorzio, fissando la rendita a CHF 1'500.00 mensili a partire dal 1° gennaio 2000.
Il Tribunale Cantonale vodese ha accolto parzialmente uno dei ricorsi delle parti e fissato l'entrata in vigore della rendita al 1° settembre 2002. Tuttavia non si è più pronunciato per il periodo decorso dall'inoltro dell'azione di modifica della sentenza al 31 agosto 2002.
Secondo il Tribunale federale, contrariamente alle misure cautelari pronunciate nell'ambito delle procedure di divorzio, le quali sono definitivamente acquisite e si applicano fintanto che i contributi di mantenimento fissati dal giudice del merito avranno effetto (DTF 128 III 121, consid. 3c/bb, pag. 123), la provvisoria riduzione o soppressione del contributo di mantenimento nell'ambito di una procedura di modifica della sentenza di divorzio costituisce una misura di esecuzione anticipata, la cui sorte definitiva dev'essere regolamentata nel giudizio di merito (DTF 117 II 368, consid. 4c/bb, pag. 371). Ciò significa che il Giudice del merito della procedura di modifica della sentenza di divorzio deve statuire, nel dispositivo della sua sentenza, sui contributi di mantenimento a partire dal periodo che decorre dall'apertura dell'azione di modifica, ritenuto che gli importi versati a seguito delle decisioni cautelari verranno imputati.

Nella sentenza 5A_342/2010 il Tribunale federale ha precisato che nei processi di modifica, i contributi di mantenimento modificati valgono di regola dall'introduzione della causa, ma è nel potere del Giudice stabilire anche un differente momento. Nella sentenza TF 5A_506/2011 del 4 gennaio 2012 il Tribunale federale ha indicato che se la modifica è in favore del coniuge creditore, può essere richiesta per l'anno precedente l'azione (consid. 5).

* Sentenza pubblicata in DTF 130 I 347 (FamPra.ch 2/2005, N. 58, pag. 370).


Data modifica: 14/06/2005

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