Modifica di una sentenza di divorzio – priorità del mantenimento dei figli rispetto alla moglie?

Caso 335 del 16/06/2014

Qualora l'ex coniuge dopo il divorzio abbia avuto un altro figlio e si risposi, viene presa in considerazione anche la situazione economica, segnatamente i costi, del nuovo coniuge per verificare se sia legittima una richiesta di modifica dei contributi alimentari dei figli di primo letto?

In una sentenza del 23 ottobre 2013, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Se il padre dispone di un'eccedenza tale da permettergli di destinare al mantenimento dei figli, sia di primo sia di secondo letto, un importo analogo per tutti, le poste relative alla seconda moglie devono essere trascurate nel calcolo degli alimenti.

Sentenza TF 5A_902/2012


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


In occasione dello scioglimento del matrimonio, il Pretore ha omologato una convenzione con la quale il padre si è impegnato a versare determinati contributi alimentari indicizzati in funzione dell'età dei due figli avuti durante il matrimonio con la ormai ex moglie.
Successivamente l'ex marito ha avuto dalla sua nuova compagna, poi sposata, un terzo figlio. In ragione di ciò, ha convenuto i figli di primo letto al fine di ottenere, in modifica della sentenza di divorzio, una riduzione dell'obbligo contributivo nei loro confronti. Il Pretore ha respinto l'azione. Adito dall'ex marito, il Tribunale di appello ha respinto il ricorso.
L'ex marito si è dunque rivolgo con relativo gravame al Tribunale federale.

Il giudice, ad istanza di un genitore o del figlio, modifica o toglie il contributo per il mantenimento del figlio, se le circostanze siano notevolmente mutate (art. 286 cpv. 2 CC e art. 134 cpv. 2 CC combinati). Una tale modifica presuppone che intervengano fatti nuovi, importanti e durevoli, tali da esigere una regolamentazione diversa. Ma non ogni fatto nuovo, quand'anche importante e durevole, ha quale conseguenza automatica una modifica del contributo. Una siffatta modifica entra in considerazione unicamente se l'onere di mantenimento diventa squilibrato fra i genitori, alla luce delle circostanze prese in considerazione nel precedente giudizio ed in particolare se l'onere contributivo diventa eccessivamente pesante per il genitore debitore di condizione modesta. Il giudice non può dunque limitarsi a constatare una modifica della situazione di uno dei genitori, bensì deve procedere ad una ponderazione degli interessi del figlio da un lato e di ogni genitore dall'altro tale da permettergli di apprezzare correttamente la necessità di modificare il contributo di mantenimento nel caso concreto. Accertate tali condizioni, il giudice deve ricalcolare il contributo, attualizzando tutti i criteri di calcolo adottati nel precedente giudizio (DTF 137 III 604 consid. 4.1 con rinvii; sentenza TF 5A_29/2013 del 4 aprile 2013 consid. 3.2; sentenza TF 5A_199/2013 del 30 aprile 2013 consid. 4.2).

È incontestato che la situazione personale del ricorrente sia mutata rispetto al divorzio a seguito della nascita del figlio successivamente avuto dalla sua compagna e del matrimonio con la medesima.
Il Tribunale di appello, richiamate la DTF 137 III 59 consid. 4.2.1 (citata nel caso 293) e la sentenza TF 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010 consid. 6.2.2, ha indicato che nella commisurazione del contributo alimentare per un figlio, il debitore alimentare risposatosi nel frattempo può invocare unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo e non il proprio fabbisogno minimo secondo il diritto civile, e per di più limitato alla sua persona. Riferisce che si deve tener conto delle poste relative al nuovo coniuge unicamente ove quest'ultimo sia chiamato ad assistere economicamente il debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli avuti prima del matrimonio, ciò che non è stato considerato nel caso concreto. In particolare, il minimo esistenziale del ricorrente secondo il diritto esecutivo ammonterebbe a fr. 2'600.65 mensili. A fronte di un reddito mensile di CHF 6'360.00 arrotondati, gli rimane ampiamente di che versare il contributo alimentare ai figli di primo letto, anche devolvendo una cifra analoga all'ultimo nato. Il Tribunale di appello ne ha concluso che non occorreva dunque chinarsi sulla situazione finanziaria della nuova moglie del ricorrente, segnatamente sul fabbisogno e sul reddito di lei, le cui variazioni non avrebbero portato conseguenze.

Tra le censure sollevate dal ricorrente, una riguarda proprio la posizione giuridica della nuova moglie, per la quale egli ha messo in discussione la giurisprudenza federale in proposito. Il ricorrente ha criticato la giurisprudenza di cui alla sentenza DTF 137 III 59: a suo dire, escludendo dal calcolo del fabbisogno del debitore di alimenti ogni spesa riferita al (nuovo) coniuge coabitante, se il medesimo non fosse in grado di sopperire con le proprie forze al suo debito mantenimento, il Tribunale federale ne negherebbe il sostentamento e, più in generale, impedirebbe l'applicazione degli art. 163 segg. CC

Tuttavia secondo il Tribunale federale non sarebbe così, secondo le seguenti argomentazioni. La DTF 137 III 59 ribadisce, in primo luogo, uno dei principi già enunciati in precedenti sentenze: al debitore di alimenti deve essere garantito almeno il minimo esistenziale del diritto esecutivo, con la precisazione che soltanto il suo minimo è tutelato (DTF 137 III 59 consid. 4.2.1). Il calcolo di detto minimo terrà conto della metà dell'importo di base concretamente applicabile, al quale andranno aggiunti gli oneri locativi (per intero o parziali a seconda della situazione) e le usuali spese secondo il diritto esecutivo; restano escluse da questo calcolo segnatamente le posizioni concernenti i figli e l'attuale coniuge (DTF 137 III 59 consid. 4.2.2). Qualora dalla contrapposizione dei redditi e del minimo esistenziale del debitore di alimenti emerga un'eccedenza, questa andrà distribuita equamente fra tutti i figli (DTF 137 III 59 consid. 4.2.3). L'esclusione delle posizioni relative al nuovo coniuge nel contesto di una discussione degli alimenti per i figli si fonda peraltro non su una voluta disparità fra figli e coniuge, quale la esprime il ricorrente, o su un discorso di priorità, bensì sull'applicazione di differenti basi legali: l'art. 285 CC trattandosi di un'azione volta alla fissazione degli alimenti per i figli, l'art. 163 segg. CC quando sia invece discorso degli alimenti per l'attuale coniuge (DTF 137 III 59 consid. 4.2.2 in fine).
Quindi, secondo il Tribunale federale, il Tribunale di appello ha applicato correttamente questa giurisprudenza. Ed in virtù di detta giurisprudenza, constatato che il ricorrente disponeva di un'eccedenza tale da permettergli di destinare al mantenimento dei figli un importo analogo per tutti e tre, a ragione il Tribunale di appello ha concluso che le poste relative alla seconda moglie del ricorrente dovevano essere trascurate nel calcolo degli alimenti spettanti agli figli (di primo letto).

Invero ci si può domandare come mai - come previsto dall'art. 276a del progetto di revisione del diritto al mantenimento - il Tribunale federale non affermi una volta per tutte che il mantenimento dei figli è prioritario rispetto a quello del coniuge, dato che dalla sentenza qui riportata a mio giudizio si evince chiaramente proprio questo principio (ciò che d'altra parte è anche condiviso da una parte importante della dottrina).

 


Data modifica: 16/06/2014

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